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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 29128/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18905/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa d all'avv . [OSCURATO:PERSONA] , per procuraspeciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] S . p .

A . , elettivamente domiciliat a in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso la S entenza d ella Corte d’Appello di Caltanissetta n. 339/2017,depositata il 22 / 12 /2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]citò in giudizio, davanti al Tribunale di Gela, [OSCURATO:SOCIETA].,per chiederne la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato in un cessato rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, nonché di interessi applica ti in misura superior e al tasso legale in assenza di valida pattuizione.

All’esito del contraddittorio e della svolta c.t.u. contabile, il Tribunale di Gela accolse la domanda limitatamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e quantificò in € 32,37 l’importo illegittimamente addebitato sul conto e da restituire alla cliente, condannando la banca convenuta anche alla rifusione delle spese di lite.

Contro la sentenza di primo grado Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propose appello per censurare la quantificazione dell’indebito, attribuendo al tribunale l’erronea imputazione agli interessi, prima ch e al capitale , delle rimesse in denaro sul conto corrente e sostenendo che , ov e non si fosse seguito tale errato criterio, l’esatto importo da restituire sarebbe risultato, in base all’esperitac.t.u., di € 32.084,27.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, compensando le spese di quel grado di giudizio, respinse tanto l’appello principale quanto quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. ( società che aveva nel frattempo incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. ) , proposto per neg are l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e per contestare la decisione sulle spesedi lite di primo grado .

Contro tale sentenza, la solaTermotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., costituit as i con controricorso , ha chiestoil rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso – rubricato « Violazione e falsa applicazione del criterio di imputazione delle rimesse ripristinatorie dalla provvista in conto corrente bancario con apertura di credito- e nei limiti dell’affidamento - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.»– Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la corte d’appello, pur avendo convenuto che «nel rapporto di conto corrente non trova applicazione il disposto dell’art. 1194 c.c.», abbia poi tuttavia confermato la sentenza di primo grado, asseritamente basata sull’imputazione a interessi delle rimesse in conto corrente.

1.1. Il motivo è inammissibile. 1.1.1.Già la sua formulazione non è coerente con il contenuto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché viene denunciata la violazione o falsa applicazione di un «criterio di imputazione», senza indicare « norm e di diritto » che impongano l’adozione di un determinato criterio di imputazione.

La ricorrente illustra i motivi della ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1194 c.c.(che prevede, di regola, l’imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale), ma non indica una diversa norma di diritto da applicare nel caso di rimesse ripristinatorie e che sarebbe stata violata dal giudice a quo.

L’inapplicabilità al caso di specie dell’art.1194 c.c. è esplicitamente affermata anche nella sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che infatti non è stata impugnata per violazione o falsa applicazione di quella disposizione di legge.

Non giova, pertanto, a sostegno de l ricorso, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha anch’essa affermato il medesimo principio (Cass. n.10941/2016).

La ricorrente cade poi in un’evidente contraddizione laddove invoca essa stessa una diversa applicazione proprio dell’art. 1194 c.c. , nella parte in cui tale disposizione ammettel’imputazione dei pagamenti al capitale , prima che agli interessi, qualora vi siail consenso del creditore, e rileva che nel caso qui in esame sarebbe stata proprio l a banca a scegliere autonomamente l’imputazione a capitale, e non agli interessi, delle rimesse in conto corrente.

In realtà, la c ondivisibile opinione della non pertinenza dell’art. 1194 c.c. deriva dalla constatazione che nel caso di specie non si pone affatto un problema di imputazione di pagamenti a interessi o a capitale, bensì di ricostruzione del saldo del conto corrente depurandolo degli effetti numerici (di tutti gli effetti e dei soli effetti) della illegittima capitalizzazione trimestrale.

Si tratta quindi di una questione di fatto da risolvere e risolta mediante i calcoli affidati al c.t.u. contabile.

1.1.2. Il ricorrenteprospetta la tesi che il c.t.u. abbia formulato due diversi conteggi, l’uno basato sull’imputazione dei versamenti prima agli interessi (criterio scelto dai giudici di merito), l’altro sull’imputazione immediata a capitale (utilizzando il quale, sostiene che l’indebitocomplessivo sarebbe risultato del ben diverso importo di € 32.084,27).

Sotto questo profilo, il ricorso sarebbeinammissibile anche per carenza di specificità ed autosufficienza(artt. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), posto che non v eng ono riportat i il testo della relazione della c.t.u., né quello dei quesiti formulati dal giudice , sicché è impossibile verificare l’esattezza dell’assunto della ricorrente.

Resta decisiva, in ogni caso, la manca t a indicazione di una norma di diritto violata,una volta che la condivisa inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1194 c.c. rende non pertinenti entrambi i criteri di imputazione indicati in tale articolo: non solo l’imputazione a capitale, maanche quella a interessi.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spesedi questo grado di giudizio, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come perlegge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18905/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa d all'avv . [OSCURATO:PERSONA] , per procuraspeciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] S . p . A . , elettivamente domiciliat a in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso la S entenza d ella Corte d’Appello di Caltanissetta n. 339/2017,depositata il 22 / 12 /2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]citò in giudizio, davanti al Tribunale di Gela, [OSCURATO:SOCIETA].,per chiederne la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato in un cessato rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, nonché di interessi applica ti in misura superior e al tasso legale in assenza di valida pattuizione. All’esito del contraddittorio e della svolta c.t.u. contabile, il Tribunale di Gela accolse la domanda limitatamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e quantificò in € 32,37 l’importo illegittimamente addebitato sul conto e da restituire alla cliente, condannando la banca convenuta anche alla rifusione delle spese di lite. Contro la sentenza di primo grado Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propose appello per censurare la quantificazione dell’indebito, attribuendo al tribunale l’erronea imputazione agli interessi, prima ch e al capitale , delle rimesse in denaro sul conto corrente e sostenendo che , ov e non si fosse seguito tale errato criterio, l’esatto importo da restituire sarebbe risultato, in base all’esperitac.t.u., di € 32.084,27. La Corte d’Appello di Caltanissetta, compensando le spese di quel grado di giudizio, respinse tanto l’appello principale quanto quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. ( società che aveva nel frattempo incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. ) , proposto per neg are l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e per contestare la decisione sulle spesedi lite di primo grado . Contro tale sentenza, la solaTermotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., costituit as i con controricorso , ha chiestoil rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso – rubricato « Violazione e falsa applicazione del criterio di imputazione delle rimesse ripristinatorie dalla provvista in conto corrente bancario con apertura di credito- e nei limiti dell’affidamento - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.»– Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che la corte d’appello, pur avendo convenuto che «nel rapporto di conto corrente non trova applicazione il disposto dell’art. 1194 c.c.», abbia poi tuttavia confermato la sentenza di primo grado, asseritamente basata sull’imputazione a interessi delle rimesse in conto corrente. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.1.1.Già la sua formulazione non è coerente con il contenuto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché viene denunciata la violazione o falsa applicazione di un «criterio di imputazione», senza indicare « norm e di diritto » che impongano l’adozione di un determinato criterio di imputazione. La ricorrente illustra i motivi della ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1194 c.c.(che prevede, di regola, l’imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale), ma non indica una diversa norma di diritto da applicare nel caso di rimesse ripristinatorie e che sarebbe stata violata dal giudice a quo. L’inapplicabilità al caso di specie dell’art.1194 c.c. è esplicitamente affermata anche nella sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che infatti non è stata impugnata per violazione o falsa applicazione di quella disposizione di legge. Non giova, pertanto, a sostegno de l ricorso, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha anch’essa affermato il medesimo principio (Cass. n.10941/2016). La ricorrente cade poi in un’evidente contraddizione laddove invoca essa stessa una diversa applicazione proprio dell’art. 1194 c.c. , nella parte in cui tale disposizione ammettel’imputazione dei pagamenti al capitale , prima che agli interessi, qualora vi siail consenso del creditore, e rileva che nel caso qui in esame sarebbe stata proprio l a banca a scegliere autonomamente l’imputazione a capitale, e non agli interessi, delle rimesse in conto corrente. In realtà, la c ondivisibile opinione della non pertinenza dell’art. 1194 c.c. deriva dalla constatazione che nel caso di specie non si pone affatto un problema di imputazione di pagamenti a interessi o a capitale, bensì di ricostruzione del saldo del conto corrente depurandolo degli effetti numerici (di tutti gli effetti e dei soli effetti) della illegittima capitalizzazione trimestrale. Si tratta quindi di una questione di fatto da risolvere e risolta mediante i calcoli affidati al c.t.u. contabile. 1.1.2. Il ricorrenteprospetta la tesi che il c.t.u. abbia formulato due diversi conteggi, l’uno basato sull’imputazione dei versamenti prima agli interessi (criterio scelto dai giudici di merito), l’altro sull’imputazione immediata a capitale (utilizzando il quale, sostiene che l’indebitocomplessivo sarebbe risultato del ben diverso importo di € 32.084,27). Sotto questo profilo, il ricorso sarebbeinammissibile anche per carenza di specificità ed autosufficienza(artt. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), posto che non v eng ono riportat i il testo della relazione della c.t.u., né quello dei quesiti formulati dal giudice , sicché è impossibile verificare l’esattezza dell’assunto della ricorrente. Resta decisiva, in ogni caso, la manca t a indicazione di una norma di diritto violata,una volta che la condivisa inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1194 c.c. rende non pertinenti entrambi i criteri di imputazione indicati in tale articolo: non solo l’imputazione a capitale, maanche quella a interessi. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna Termotecnica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spesedi questo grado di giudizio, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come perlegge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso princ
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