CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 n. 25581/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il condannato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 29 aprile 2022 dalla Seconda sezione della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso la sentenza emessa il 7 gennaio 2021 dalla Corte di appello ci Potenza nei suoi confronti, deducendo omesso esame della memoria difensiva con la quale erano formulati motivi aggiunti nonché alcune erronee affermazioni, derivanti da errori di fatto, poste a base della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposi:o da soggetto non abilitato in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e , 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); che, in particolare, il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art.625- bis cod.proc.pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 6, Ordinanza n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv. 273063 01); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così