CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso in data 28 maggio 2020, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di furto contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di querela, ma ha confermato nel resto la suddetta sentenza, la quale aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. di oggetti custoditi nell'auto parcheggiata di [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi articolati in fatto e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] igl- e estensore Il P