CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -Numero registro generale 145/2026avverso la sentenza n. 1500/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 24241/2026ROMA, depositata il 16/06/2025 R.G.N. 2536/2023;Data pubblicazione 30/07/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA];udita l'avvocata CARLA D'ALOISIO;udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiSabantonio avverso sentenza del Tribunale di Roma del12/4/2023.2. [OSCURATO:PERSONA], operatore tecnico di VIII livellodell’[OSCURATO:PERSONA] di Astrofisica ([OSCURATO:PERSONA]), era statoraggiunto da contestazione disciplinare del 2/5/2018 per fattidi rilevanza penale occorsi il 4 e 5/6/2013, per i quali, il5/8/2016, era stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma.In particolare, era accusato: a) di avere ripetutamente usatola casella postale elettronica di [OSCURATO:PERSONA], alloradirettore generale dell’Ente, con “furto di identità”, inoltrandoda essa due mail di contenuto diffamatorio; b) di essersiabusivamente introdotto nella casella di posta elettronica“chiusa” del Sacerdote, prendendo cognizione di mail che ilprof. Buonanno aveva inviato al Direttore dell’Ente; c) dicalunnia; d) di diffamazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva sospeso il procedimento aisensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, e aveva sospesocautelarmente il lavoratore dal servizio ai sensi dell’art. 30del CCNL di Comparto 98/2001.Numero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/20263. Il 16/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva riattivato il procedNiummeeron dti ora ccolta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026disciplinare, posto che nelle more l’attore aveva subìto dalTribunale penale di Roma, il 11/12/2020, condanna penaleper due dei quattro reati per i quali era stato rinviato agiudizio, in particolare per quelli sopra indicati sub a) e b).Ascoltato a difesa il 21/7/2021, l’attore, nelle more collocatoin quiescenza per limiti di età il 1/7/2021, era stato licenziatosenza preavviso con provvedimento del 26/11/2021, a firmadel Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma dr.Antonelli, ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. d) deld.lgs. n.165/2001.4. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento disospensione cautelare ed il licenziamento, domandando lareintegrazione ed il risarcimento del danno, ed avevaconvenuto in giudizio anche l’Inps per ottenere laregolarizzazione conseguente ai fini pensionistici e dellabuonuscita.5. Rigettato il ricorso dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello per i seguenti motivi (per quanto ancorarileva):a) mancanza di prova dell’illecito, giusta l’inapplicabilitàdell’art. 654 c.p.p., per il carattere non definitivo dellacondanna penale;b) mancanza di proporzionalità fra addebito e sanzione;c) erroneità della statuizione sulla legittimazionedell’organo disciplinare. La competenza in materiadisciplinare era del Direttore generale, come tale capodell’UPD, [OSCURATO:PERSONA], che si era astenuto dall’esercitarenei suoi confronti il potere disciplinare per averlo querelato,sicché, con successive delibere, era stato via via sostituitoda altri dirigenti, primo tra i quali il dr. Zerbi, investito condelibera che, nell’attribuirgli il potere di adottare tutti iprovvedimenti discrezionali che potessero recare pregiudizioNumero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/2026all’attore, non poteva comprendere l’azione disciplinNaurmeer on die raic colta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026confronti di quest’ultimo, stante il carattere obbligatoriodell’azione medesima;d) erroneità della statuizione sul rispetto del termineiniziale del procedimento.6. La Corte di appello rigettava il gravame, perché (perquanto ancora rileva):- quanto al motivo sub a), l’Amministrazione ben potevautilizzare ai fini disciplinari i fatti accertati in sede penale aprescindere dal giudicato penale, fatti che correttamente ilprimo giudice aveva ritenuto provati. Né rilevava in sensocontrario il fatto che l’Amministrazione avesse disattesol’ordine giudiziale di produzione degli atti del procedimentopenale;- quanto al motivo sub b), la sanzione era proporzionataper le condivisibili affermazioni del giudice di prime cure,secondo il quale i fatti integravano grave violazionedell’obbligo di fedeltà, avevano capacità risolutoria alla lucedell’art. 28, comma 1, del CCNL di Comparto, erano connotatida premeditazione e dolo specifico di nuocere al superiore;- quanto al motivo sub c), premesso che gli atti delprocedimento disciplinare erano stati adottati da soggettidiversi, via via nominati dal Consiglio di amministrazionel’uno in sostituzione dell’altro per conflitto di interessedeterminato dagli esposti presentati dall’attore a carico diciascuno di essi, la delibera, nell’attribuire al dr. Zerbi ilpotere di adottare tutti i provvedimenti discrezionali chepotessero recare pregiudizio all’attore, comprendeva l’azionedisciplinare nei confronti del dipendente, non potendoritenersi altrimenti in ragione del carattere obbligatoriodell’azione disciplinare, posto che questo ineriva solo all’avviodel procedimento;Numero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/2026- quanto al motivo sub d), ne negava la fondNaumteerzo zdai ra,c colta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026osservando che il decorso richiedeva che la notizia dell’illecitofosse sufficientemente circostanziata, e che tale presuppostosi era verificato solo il 6/4/2018, quando l’Ente avevaricevuto dall’Avvocatura Generale dello Stato il decreto dirinvio a giudizio. Andava infatti escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse glielementi necessari già nel 2013, quando il Sacerdote avevasporto querela contro ignoti, tanto più che dalla sentenzapenale risultava che l’individuazione dell’autore del fatto eraavvenuta solo dopo anni, a seguito di indagini della Poliziapostale. Per l’aggiunta, il decreto di rinvio a giudizio era del5/10/2016 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il Sacerdotenon era già più Direttore generale. Né valeva a ritenerediversamente la richiesta di informazioni del 6/3/2018,perché questa non implicava la conoscenza della notiziacircostanziata dell’illecito, non emergente dagli atti prodottidall’attore.7. Per la cassazione della sentenza ricorre Franco DiSabantonio con atto affidato a quattro motivi, assistiti damemoria.8. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9. L’INPS si è rimesso alla decisione della Corte.10. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., 5 della legge n.604/66, 2106 c.c., 115 e 116c.p.c., 55 e segg. d.lgs. n.165/2001.Si addebita alla Corte territoriale di avere accreditato lerisultanze della sentenza penale senza procedere, comerichiesto dal diritto vivente, ad un’autonoma valutazione dellestesse, impedita dalla mancata produzione degli atti relativida parte dell’[OSCURATO:PERSONA], e senza che nemmeno essa fosse passataNumero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/2026in giudicato. In tal modo, la Corte aveva invertito Nlu’moenroe dri era ccolta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026probatorio.2. Il motivo è infondato.3. In disparte la considerazione che la sentenzaimpugnata fa riferimento, a fondamento del proprioconvincimento riguardante la prova degli addebiti, oltre chealle risultanze della sentenza penale, ad una «mole deidocumenti già in atti» (considerazione sulla quale questaCorte non intende indulgere stante la indeterminatezzadell’affermazione e l’assunto di parte ricorrente secondo cuinessun altro elemento di prova sarebbe stato acquisito algiudizio), nel vigente ordinamento processuale, mancandouna norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi diprova, il giudice può legittimamente porre a base del proprioconvincimento anche prove cosiddette atipiche, quali quelleraccolte fuori dal processo, non comportando ciò la violazionedel principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che ilcontraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio,purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se edin quanto non smentite dal raffronto critico con le altrerisultanze del processo (Cass. nn. 9507/2023, 26042/2023).4. Tra tali fonti di prova atipica devono essere annoverate,se non proprio le sentenze penali non definitive secondo illoro esito formale, le fonti di prova alle quali queste faccianoriferimento, riportandone il contenuto.In tal senso si è affermato che, al di là dell'efficacia probatoriadella sentenza penale dibattimentale di condanna passata ingiudicato, il giudice civile può utilizzare le prove assunte nelprocesso penale, delle quali la sentenza ivi pronunciatacostituisce documentazione, ai fini dell'autonomoaccertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecitocivile, ed in particolare può utilizzare tale sentenza, nonchéin generale le prove assunte nel processo penale delle qualiNumero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/2026la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazioNnumee ro( dei rxac colta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067;Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass. 7/05/2021, n. 12164;Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 2897), aifini dell’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecitocivile sui quali egli è chiamato ad indagare (Cass. n.12901/2024). Anche più di recente questa Corte ha ribaditoche «la ricostruzione fattuale operata in sede penale èutilizzabile, quanto meno come prova atipica, da parte delgiudice del lavoro» (Cass. n. 15678/2026).5. Tanto vale a chiarire che il principio, invocato dalricorrente, secondo il quale il giudice civile deve procedere adun autonomo apprezzamento dei fatti oggetto diaccertamento in sede penale significa che il giudice civile, aparte i casi previsti dagli artt. 651 e segg. c.p.p., in cui ilgiudicato penale fa stato ai fini civili, può e deve vagliareautonomamente, nel proprio ambito di cognizione, gli atti delprocedimento penale a prescindere dal fatto che esso siasfociato in una condanna penale (Cass. n. 5284/2017,8410/2018) e può finanche vagliarli in caso di assoluzione,ove i fatti, pur non costituendo reato, abbiano rilevanzadisciplinare (Cass. nn. 12306/2024, 30663/2023, 398/2023,3659/2021, 11948/2019, S.U. n. 14344/2015). Il principionon implica, invece, che il giudice debba necessariamentefondare il proprio convincimento su un esame diretto dellefonti di prova – ancorchè ciò sia prudenzialmente preferibile– ben potendo apprezzarle anche per il tramite della sentenzapenale che le riporti e che, in tal modo, le documenti. Né ciòdetermina alcuna inversione dell’onere probatorio, etantomeno lesione del diritto di difesa, ben potendol’incolpato dare lui evidenza dell’eventuale erroneo riportodella fonte di prova utilizzata.Numero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/20266. Nella specie la Corte territoriale, condivideNnumdeoro dil erac colta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026conclusioni del giudice di prime cure, ha posto a fondamentodel proprio convincimento non già il fatto che l’attore fossestato condannato in sede penale, ma (almeno) la circostanzache dalla sentenza penale risultava che il teste Vicentini,ispettore di [OSCURATO:PERSONA] incaricato di indagare sulladenuncia presentata dal Sacerdote, aveva affermato di avereverificato che le mail delle quali quest’ultimo aveva negato lapaternità erano state inviate da una utenza fissa intestata alDi Sabantonio, tramite la quale era stato effettuato l’accessoalmeno dieci volte alla casella di posta elettronica delSacerdote. Il lavoratore, inoltre, il 5/6/2013 avevaimplicitamente risposto ad una mail inviata dal Buonanno alSacerdote, della quale, evidentemente, aveva avuto illegaleconoscenza. Se poi la Corte territoriale ha tratto da dettecircostanze le stesse conseguenze che ne aveva desunto ilTribunale penale ( ossia che l’appellante aveva emessocomunicazioni informatiche presentandosi come Sacerdoteed aveva preso illegalmente conoscenza di comunicazioni aquesti rese dal Buonanno), affermando che «Osserva la Corteche si tratta di condotte inequivoche nella loro consistenzaoggettiva, ascritte nella loro materialità al lavoratore in pienacoerenza con la regola di normalità causale...», non perquesto può dirsi che non abbia proceduto ad un autonomoapprezzamento dei fatti.7. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 53, 54 e 55 del d.lgs. n.165/2001,dell’art. 97 della Costituzione, della legge n.241/1990, delDPR n.62/2013, del d.lgs. n.33/2013.Si censura la statuizione in punto di legittimazioneall’esercizio del potere disciplinare in capo al dr. Zerbi,reiterando l’assunto per cui la delega a questi attribuita, perNumero registro generale 145/2026comprendere solo gli atti discrezionali, non poteva riguardareNu mero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 24241/2026l’avvio del procedimento disciplinare, e nemmeno lo sviluppoData pubblicazione 30/07/2026del medesimo, in quanto obbligatori.8. Il motivo è inammissibile, perché sotto lo schermo dellacensura di violazione di legge investe l’interpretazione delladelibera attributiva dei poteri allo Zerbi, che forma oggetto diun giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo neiristretti limiti di cui al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.Il motivo è altresì inammissibile per mancanza dirilevanza/decisività, in ragione del principio di diritto secondoil quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ilcarattere imperativo delle regole dettate dalla legge sullacompetenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dagli artt.55, comma 1, e 55-bis, comma 4, (ora comma 2), del d.lgs.n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà ivi espressoe postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra dettoufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senzaprocedimentali interne che regolano la costituzione e ilfunzionamento dell'U.P.D; ne consegue che, qualora non siadimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o deldiritto di difesa, non costituiscono ragione di nullità dellasanzione le modalità attraverso cui, nel corso delprocedimento disciplinare, si sia proceduto alla sostituzionedi taluno dei componenti dell'ufficio stesso (Cass. n.20721/2019).9. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione dell’art. 55 -bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001.Si censura la statuizione inerente alla tempestività dellacontestazione disciplinare, riproducendo l’assunto per cui lanotizia circostanziata era già acquisita nel 2013, ovvero allimite, il 5/10/2016.Numero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/202610. Il motivo è inammissibile, perché ancora una volNtaum seroo tdti orac colta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge in realtàcensura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corteterritoriale riguardo al momento in cui dell’illecito era stataricevuta notizia circostanziata.Si deve al riguardo ricordare e ribadire che il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e quindiimplica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èesterna all'esatta interpretazione della norma di legge einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cuicensura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto delvizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi èsegnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017,25182/2024).11. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell’art. 5 dellalegge n.604/66, e dell’art. 55 quater del d.lgs. n.165/2001.Si richiama il primo motivo, per assumere che la Corteterritoriale non ha accertato l’illecito, né valutato laproporzionalità della sanzione, né considerato le difese svoltedal lavoratore, invertendo l’onere probatorio, né tenuto contodel fatto che il lavoratore era stato assolto dalle accuse dicalunnia e diffamazione.12. Anche tale motivo è inammissibile, perché sotto loschermo della violazione di legge si risolve in una censuraNumero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/2026afferente l‘apprezzamento delle risultanze processuali,N uem edroe dlil ara ccolta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026gravità risolutoria dell’illecito nel merito.13. In conclusione, il ricorso va rigettato.14. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Vanno,invece, compensate rispetto all’Inps, rimasto neutrale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 percompensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Compensa integralmente le spese nei confronti dell’INPS.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’udienzapubblica del 1° luglio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 145/2026Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 24241/2026Data pubblicazione 30/07/2026