CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 27477/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30210/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo s tudio di quest’ultimo in Roma, alla via Sardegnan. 38 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , queste ultime tre quali successori a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio, tutti rappresentati e difesi, giusta procurespecial i allegat e in atti , dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via in Arcione n. 71. - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Genova, allavia Assarotti n. 7. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza, n. cron. 1023 /20 2 1 , del la [OSCURATO:PERSONA] GENOVAdepositata in data 08/010/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 15 settembre / 8 ottobre 202 1 , n. 1023 , affidandosi asei motiv i . Si sonocostituiti, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) ed [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, rispettivamente con quattro e due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, la Pagliai ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. p roc. c iv ., a l proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento , con compensazione integrale delle spese del giudizio. Entrambe le parti controricorrenti hanno accettato tale rinuncia, a loro volta rinunciando ai rispettivi ricorsi incidentali. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato tali rinunce. [OSCURATO:PERSONA] 1. S ussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinunce a l ricorso principale ed a quelli incidentali, ed adesioniad esse) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione. 2. Stante la ritenuta legittimitàdelle menzionat e rinunc e , è inapplicabil e l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Su