CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA di TRIESTEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste harevocato la misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.applicata a [OSCURATO:PERSONA], sospesa provvisoriamente dal Magistrato disorveglianza.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di ununico motivo per violazione di legge e vizio di motivazioneIl ricorrente, in particolare, censura l'ordinanza impugnata per avere dispostola revoca della misura considerando decisivo l’arresto in flagranza detenzione di23 grammi di cocaina, trasportata a bodo di un’autovettura, in assenza divalutazione concreta sull’incompatibilità della condotta illecita con laprosecuzione della misura, tenuto conto del rispetto delle prescrizioni mantenutoper il pregresso periodo, protrattosi per più mesi.3. Rilevato che: l'art. 47-ter, sesto comma, Ord. pen., applicabile agli arrestidomiciliari esecutivi, prevede che la misura domiciliare sia revocata nel caso in cuiil comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure.4. [OSCURATO:PERSONA] che, in applicazione di tale norma, il Tribunale ha valutato, conargomentazioni plausibili e complete, l’allontanamento del condannato dallapropria abitazione per commettere una condotta illecita dello stesso tipo di quellaoggetto della sentenza esecuzione ragionevolmente sintomatica dellaprosecuzione del comportamento illecito, oltre che indicativa di una propensioneantisociale non fronteggiabile con la misura in atto applicata, rivelatasi del tuttoinidonea ad interrompere i contatti del condannato con l’ambiente dei trafficantidi drogaParamenti logico e razionale è il percorso argomentativo seguito perrespingere la richiesta subordinata ammissione alla semilibertà fondato sularottura, allo stato non rimediabile, del vincolo fiduciario con l’affidato.5. [OSCURATO:PERSONA] che le osservazioni difensive si risolvono in una critica al meritodella decisione impugnata, lamentando la mancata considerazione di circostanzeche non sono idonei ad inficiare la complessiva valutazione di incompatibilità dellacondotta con la prosecuzione della misura.6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente