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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 29685/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Como; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi o per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Como, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 7 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, avente ad oggetto due immobili che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati oggetto di intestazione fittizia ad opera di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli Alex, Iury e della moglie [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione.

2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione di legge in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. in assenza dei requisiti necessari per l'applicazione della misura di prevenzione che la condotta contestata sarebbe volta ad eludere, trattandosi di beni di provenienza lecita e non sussistendo il parametro della correlazione temporale tra l'acquisto dei beni ed il periodo di asserita pericolosità generica del proposto.

Il ricorso rappresenta, inoltre, l'esistenza di due opposti orientamenti ermeneutici in ordine alla necessità o meno che i beni oggetto dell'intestazione fittizia siano suscettibili di essere sottoposti a confisca di prevenzione e, in ragione del dedotto contrasto, sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

I ricorrenti, aderendo alla soluzione che ritiene configurabile il reato in esame solo in relazione a beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione, rilevano, infine, che i beni sequestrati sono pervenuti al Vittalini a titolo di donazione e di successione ereditaria in tempi remoti, nel 1977 e nel 1994, cosicché difetta il rapporto di correlazione temporale con il periodo di pericolosità, atteso che le condotte di riciclaggio contestate al Vittalini si riferiscono al biennio 2014-2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto il motivo dedotto costituisce una non consentita censura al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, senza attingere in alcun modo il provvedimento impugnato che ad esso si è conformato. 1.1 Va, infatti, considerato che l'iniziale provvedimento di sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame sul presupposto della insussistenza del fumus del reato in considerazione della legittima provenienza dei due immobili, e A dunque, della P impossibilità di sottoporli a sequestro o confisca di prevenzione, essendo stati acquistati in periodo antecedente quello rilevante ai fini della pericolosità sociale del Vittalini.

Con sentenza n. 1016 del 25 novembre 2021, la Seconda sezione di questa Corte, su ricorso del Pubblico ministero, ha annullato tale ordinanza con rinvio, rilevando che il fulcro del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, ma al risultato cui consapevolmente mira il negozio traslativo, essendo, tuttavia, necessario, ai fini della configurabilità del dolo specifico, che questo sia desunto, a livello di gravità indiziaria, da elementi ulteriori rispetto al mero accertamento dell'intervenuta intestazione fittizia dei beni.

Ad avviso della Corte, infatti, sebbene ai fini della configurabilità del reato nonAknecessario che la misura di prevenzione sia stata già disposta, in quanto il momento selettivo che ne connota l'antigiuridicità attiene allo scopo elusivo, non è, tuttavia, necessaria, ai fini del fumus, la sussistenza del requisito della sproporzione o della provenienza illecita del bene, dovendo il reato ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misura di prevenzione dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o utilità, a prescindere dalla loro provenienza.

Il perimetro del giudizio cautelare di rinvio è stato, dunque, delimitato alla individuazione degli elementi sintomatici della finalità elusiva dei trasferimenti, ritenuta dalla Corte quale elemento sufficiente ai fini del fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.

L'ordinanza impugnata, confrontandosi criticamente con le argomentazioni difensive in merito alle finalità sottese agli atti di liberalità posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei congiunti, ha ravvisato il fumus del reato, individuando quegli ulteriori indici che, secondo quanto indicato dalla sentenza rescindente, dovrebbero essere sintomatici della finalità elusiva dei due atti disposizione nei seguenti fattori: 1) il tempo in cui sono state poste in essere le due donazioni, entrambe successive al sequestri disposti nell'ambito del procedimento per riciclaggio a carico di [OSCURATO:PERSONA] (la seconda sarebbe avvenuta lo stesso giorno del rinvio a giudizio). 2) Il comportamento degli indagati che dal 2015 in poi hanno fatto maggiore ricorso al denaro dei conti per i bisogni familiari, cosicché si è ritenuto che le scarse movimentazioni di denaro negli anni precedenti siano indice di ricorso ai proventi dell'attività illecita.1.2 Dinanzi a siffatte argomentazioni, i ricorrenti, anziché denunciare violazioni di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, hanno formulato non consentite censure avverso la stessa motivazione della sentenza rescindente e l'opzione ermeneutica adottata. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della sussistenza del contrasto ermeneutico denunciato dal ricorrente, contrapponendosi alla soluzione fatta propria dalla sentenza rescindente, che individua il momento selettivo dell'antigiuridicità della condotta nella finalità elusiva dell'atto (in tal senso, Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266193; Sez. 1, n. 29526 del 27/06/2013, Maviglia, Rv. 256112; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980), altro diverso orientamento ermeneutico, che pone, invece, l'accento sulla confiscabilità del bene e sulla capacità elusiva dell'operazione (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024).

Va, tuttavia, considerato che una volta emessa la sentenza di annullamento con rinvio, in adesione al primo orientamento ermeneutico, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione non è più discutibile nel giudizio di rinvio nè, tantomeno, con l'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia del Giudice del rinvio.

Invero, questa Corte ha condivisibilmente affermato che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699); si è, inoltre, aggiunto che, proprio in considerazione del carattere vincolante del principio di diritto affermato con la sentenza rescindente, la difforme decisione del giudice del rinvio deve essere annullata anche qualora, diversamente interpretando la norma, si ritenga più esatta la tesi giuridica accolta da quest'ultimo (Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215; Sez. 3, n. 806 del 15/04/1971).

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 10 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Como; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi o per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Como, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 7 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, avente ad oggetto due immobili che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati oggetto di intestazione fittizia ad opera di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli Alex, Iury e della moglie [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione di legge in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. in assenza dei requisiti necessari per l'applicazione della misura di prevenzione che la condotta contestata sarebbe volta ad eludere, trattandosi di beni di provenienza lecita e non sussistendo il parametro della correlazione temporale tra l'acquisto dei beni ed il periodo di asserita pericolosità generica del proposto. Il ricorso rappresenta, inoltre, l'esistenza di due opposti orientamenti ermeneutici in ordine alla necessità o meno che i beni oggetto dell'intestazione fittizia siano suscettibili di essere sottoposti a confisca di prevenzione e, in ragione del dedotto contrasto, sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite. I ricorrenti, aderendo alla soluzione che ritiene configurabile il reato in esame solo in relazione a beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione, rilevano, infine, che i beni sequestrati sono pervenuti al Vittalini a titolo di donazione e di successione ereditaria in tempi remoti, nel 1977 e nel 1994, cosicché difetta il rapporto di correlazione temporale con il periodo di pericolosità, atteso che le condotte di riciclaggio contestate al Vittalini si riferiscono al biennio 2014-2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto il motivo dedotto costituisce una non consentita censura al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, senza attingere in alcun modo il provvedimento impugnato che ad esso si è conformato. 1.1 Va, infatti, considerato che l'iniziale provvedimento di sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame sul presupposto della insussistenza del fumus del reato in considerazione della legittima provenienza dei due immobili, e A dunque, della P impossibilità di sottoporli a sequestro o confisca di prevenzione, essendo stati acquistati in periodo antecedente quello rilevante ai fini della pericolosità sociale del Vittalini. Con sentenza n. 1016 del 25 novembre 2021, la Seconda sezione di questa Corte, su ricorso del Pubblico ministero, ha annullato tale ordinanza con rinvio, rilevando che il fulcro del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, ma al risultato cui consapevolmente mira il negozio traslativo, essendo, tuttavia, necessario, ai fini della configurabilità del dolo specifico, che questo sia desunto, a livello di gravità indiziaria, da elementi ulteriori rispetto al mero accertamento dell'intervenuta intestazione fittizia dei beni. Ad avviso della Corte, infatti, sebbene ai fini della configurabilità del reato nonAknecessario che la misura di prevenzione sia stata già disposta, in quanto il momento selettivo che ne connota l'antigiuridicità attiene allo scopo elusivo, non è, tuttavia, necessaria, ai fini del fumus, la sussistenza del requisito della sproporzione o della provenienza illecita del bene, dovendo il reato ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misura di prevenzione dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o utilità, a prescindere dalla loro provenienza. Il perimetro del giudizio cautelare di rinvio è stato, dunque, delimitato alla individuazione degli elementi sintomatici della finalità elusiva dei trasferimenti, ritenuta dalla Corte quale elemento sufficiente ai fini del fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. L'ordinanza impugnata, confrontandosi criticamente con le argomentazioni difensive in merito alle finalità sottese agli atti di liberalità posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei congiunti, ha ravvisato il fumus del reato, individuando quegli ulteriori indici che, secondo quanto indicato dalla sentenza rescindente, dovrebbero essere sintomatici della finalità elusiva dei due atti disposizione nei seguenti fattori: 1) il tempo in cui sono state poste in essere le due donazioni, entrambe successive al sequestri disposti nell'ambito del procedimento per riciclaggio a carico di [OSCURATO:PERSONA] (la seconda sarebbe avvenuta lo stesso giorno del rinvio a giudizio). 2) Il comportamento degli indagati che dal 2015 in poi hanno fatto maggiore ricorso al denaro dei conti per i bisogni familiari, cosicché si è ritenuto che le scarse movimentazioni di denaro negli anni precedenti siano indice di ricorso ai proventi dell'attività illecita.1.2 Dinanzi a siffatte argomentazioni, i ricorrenti, anziché denunciare violazioni di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, hanno formulato non consentite censure avverso la stessa motivazione della sentenza rescindente e l'opzione ermeneutica adottata. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole della sussistenza del contrasto ermeneutico denunciato dal ricorrente, contrapponendosi alla soluzione fatta propria dalla sentenza rescindente, che individua il momento selettivo dell'antigiuridicità della condotta nella finalità elusiva dell'atto (in tal senso, Sez. 2, n. 11692 del 08/03/2016, Sallaku, Rv. 266193; Sez. 1, n. 29526 del 27/06/2013, Maviglia, Rv. 256112; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980), altro diverso orientamento ermeneutico, che pone, invece, l'accento sulla confiscabilità del bene e sulla capacità elusiva dell'operazione (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024). Va, tuttavia, considerato che una volta emessa la sentenza di annullamento con rinvio, in adesione al primo orientamento ermeneutico, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione non è più discutibile nel giudizio di rinvio nè, tantomeno, con l'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia del Giudice del rinvio. Invero, questa Corte ha condivisibilmente affermato che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699); si è, inoltre, aggiunto che, proprio in considerazione del carattere vincolante del principio di diritto affermato con la sentenza rescindente, la difforme decisione del giudice del rinvio deve essere annullata anche qualora, diversamente interpretando la norma, si ritenga più esatta la tesi giuridica accolta da quest'ultimo (Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215; Sez. 3, n. 806 del 15/04/1971). 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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