CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18867/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in [OSCURATO:PERSONA], via Lupardini, 1/C -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Sistina, 121 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 22/2020, depositata il 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione Oggetto:cambiale - avallo avverso la sentenza della C orte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 9 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’ opposizione dalla medesima proposta, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro di pagare, in via solidale, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di lire 18.459.435, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù di alcune cambiali; -la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, per quanto interessa in questa sede, che la sottoscrizione sui titoli apposta dall’odierna ricorrente fosse espressiva della sua volontà di assumere un’obbligazione solidale e non già di prestare avallo; -il ricorso è affidato a un motivo; -resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti –e, comunque, rilevabile d’ufficio – in ragione della mancata notifica dello stesso ad [OSCURATO:PERSONA], condebitore solidale della ricorrente e parte del giudizio di primo grado e di appello; -infatti, qualora si sia in presenza di cause scindibili, l’omessa di una sentenza pronunciata nei confronti di alcune delle parti non ne determina l’inammissibilità qualora siano decorsi i termini per l'impugnazione, atteso che, in una siffatta situazione, l'inosservanza dell'art. 332 cod. p roc . c iv . non produce alcun effetto (cfr. Cass. 1 5 maggio 2018, n. 11835; Cass. 20 aprile 2004, n. 7500; Cass. 5 settembre 2003, n. 12942); - nel merito, con l’uncico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la sottoscrizione dalla stessa apposta sulla faccia anteriore della cambialenon fosse espressiva di un avallo, ma fosse riconducibile all’assunzione dell’obbligazione propria dell’emittente il titolo; -ritiene, in proposito, che la volontà di obbligarsi per avallo può essere espressa sia con l’utilizzo delle parole «per avallo » o altra formula equivalente, laddove apposte su parti della cambiale diverse dalla faccia anteriore, sia con la mera sottoscrizione, laddoveapposta sulla faccia anteriore del titolo; -il motivo è infondato; - la Corte di appello ha affermato, sul punto, che « l’esame dell e cambiali di cui in atti fa pensare ad una obbligazione solidale e non ad una forma di avallo. Si rileva, in particolare, come non vi è alcuna indicazione della garanzia né tanto meno emerge da altro elemento alcuna volontà in questo senso»; -orbene, deve osservarsi che p er decidere se la firma apposta , come nel caso in esame, sulla faccia anteriore del vaglia cambiario sia di avallo o di coemittenza, nel contrasto tra le parti, va attribuita precipua importanza all'esame diretto del titolo, attraverso il rilievo della sottoscrizione e di altri elementi concorrenti idonei a stabilire il carattere dell'obbligazione assunta, e che, in presenza di una pluralità di sottoscrizioni sul titolo, la qualità di avallante di colui che abbia, insieme con altri, apposto la propria sottoscrizione, ove non risulti altrimenti dal titolo, deve essere provata dall'interessato mediante la dimostrazione della qualità di unico emittente di uno dei sottoscrittori, non potendo, altrimenti, escludersi la posizione di coemittenza ( cfr. Cass. 16 marzo 1994, n. 2509; Cass. 2 settembre 1975, n. 3031); -non può, dunque, accedersi alla tesi della ricorrente secondo cui una qualsiasi sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale, diversa da quella dell’emittente, vada intesa quale prestazione dell’avallo;- pertanto, la sentenza impugnata, nel ritenere che, in assenza di elementi espressivi della volontà di prestare avallo, la sottoscrizione apposta dalla odierna ricorrente sulla faccia anteriore della cambiale fosse riconducibile alla volontà di obbligarsiquale coemittente il titolo, non si è discostata dal richiamato principio; -deve, inoltre, aggiungersi che accertare se una di esse sia di avallo o di coemittenza comporta un'indagine di fatto, come tale devoluta al giudice di merito (cfr. Cass. 7 novembre 1998, n. 11227 ; Cass. 1° giugno 1976, n. 1980), per cui non può essere sindacato in questa sede l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alsignificato attribuito alla sottoscrizioneapposta sul titolo; - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis