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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23945/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 04/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la casa circondariale di Viterbo in espiazione della pena inflittagli dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 giugno 2022) avverso il provvedimento in data 26 maggio 2025, con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio non avendo ancora espiato interamente la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

In particolare, il Tribunale osservava che - a prescindere dall'esame delle questioni relative al merito della richiesta - rivestiva carattere assorbente la circostanza che, al momento della decisione reclamata, il detenuto non aveva ancora espiato metà della pena inflittagli per i reati di cui ai capi 9A) e 10) della rubrica riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la violazione dell'art. 74 sempre del T.U. stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4-bis e 30-ter Ord. pen. ed il vizio di motivazione illogica e carente in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza non avendo tenuto conto che, al momento della decisione sul reclamo, era stata espiata la quota di pena per i reati c.d. 'ostativi' superiore alla metà e che, di conseguenza, l'istanza di permesso premio era divenuta ammissibile e doveva quindi essere esaminata nel merito e, stante la sussistenza di tutti i relativi presupposti, accolta.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta che, al momento della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza ed oggetto di reclamo, la sua istanza di permesso premio fosse inammissibile per la mancata espiazione della quota di pena necessaria a tal fine.

2.1. Ciò posto, si osserva che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato la inammissibilità della domanda di permesso premio indicando, in modo specifico, l'ammontare delle pene irrogate all'odierno ricorrente per i singoli reati con la sentenza della Corte di appello di Roma sopra indicata; in particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato le pene inflitte per i reati compresi nell'art. 4-bis Ord. pen. e che, al momento della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza, non era stata ancora espiata la loro metà.

2.2. Orbene, a fronte di tale specifico ragionamento logico giuridico il ricorrente si limita a sostenere in modo del tutto generico e senza alcuna specifica allegazione che, all'atto della pronuncia del Tribunale di sorveglianza, la metà della pena per i reati sopra indicati era stata già da lui espiata e che, pertanto, avrebbe dovuto esserci una pronuncia nel merito rispetto alla richiesta del permesso ex art. 30-ter Ord. pen.

Tale assunto è erroneo poiché non tiene conto che in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza deve ricondursi al "genus" dell'impugnazione (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 - 01).

2.3. Da ciò consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza, per decidere sul reclamo e verificare la correttezza dell'operato del magistrato di sorveglianza, ha accertato - nel rispetto dei principi generali in materia di impugnazione - la situazione sussistente al momento della emissione del provvedimento reclamato e non già quella eventualmente mutata in un momento successivo.

2.4. Da ultimo si osserva che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della impugnazione è inconferente rispetto al caso in esame riguardando la diversa ipotesi della valutazione delle sopravvenienze istruttorie da parte del 3Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773- 01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 04/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la casa circondariale di Viterbo in espiazione della pena inflittagli dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 giugno 2022) avverso il provvedimento in data 26 maggio 2025, con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio non avendo ancora espiato interamente la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. In particolare, il Tribunale osservava che - a prescindere dall'esame delle questioni relative al merito della richiesta - rivestiva carattere assorbente la circostanza che, al momento della decisione reclamata, il detenuto non aveva ancora espiato metà della pena inflittagli per i reati di cui ai capi 9A) e 10) della rubrica riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del medesimo decreto legislativo e la violazione dell'art. 74 sempre del T.U. stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4-bis e 30-ter Ord. pen. ed il vizio di motivazione illogica e carente in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza non avendo tenuto conto che, al momento della decisione sul reclamo, era stata espiata la quota di pena per i reati c.d. 'ostativi' superiore alla metà e che, di conseguenza, l'istanza di permesso premio era divenuta ammissibile e doveva quindi essere esaminata nel merito e, stante la sussistenza di tutti i relativi presupposti, accolta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta che, al momento della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza ed oggetto di reclamo, la sua istanza di permesso premio fosse inammissibile per la mancata espiazione della quota di pena necessaria a tal fine. 2.1. Ciò posto, si osserva che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato la inammissibilità della domanda di permesso premio indicando, in modo specifico, l'ammontare delle pene irrogate all'odierno ricorrente per i singoli reati con la sentenza della Corte di appello di Roma sopra indicata; in particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato le pene inflitte per i reati compresi nell'art. 4-bis Ord. pen. e che, al momento della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza, non era stata ancora espiata la loro metà. 2.2. Orbene, a fronte di tale specifico ragionamento logico giuridico il ricorrente si limita a sostenere in modo del tutto generico e senza alcuna specifica allegazione che, all'atto della pronuncia del Tribunale di sorveglianza, la metà della pena per i reati sopra indicati era stata già da lui espiata e che, pertanto, avrebbe dovuto esserci una pronuncia nel merito rispetto alla richiesta del permesso ex art. 30-ter Ord. pen. Tale assunto è erroneo poiché non tiene conto che in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza deve ricondursi al "genus" dell'impugnazione (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 - 01). 2.3. Da ciò consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza, per decidere sul reclamo e verificare la correttezza dell'operato del magistrato di sorveglianza, ha accertato - nel rispetto dei principi generali in materia di impugnazione - la situazione sussistente al momento della emissione del provvedimento reclamato e non già quella eventualmente mutata in un momento successivo. 2.4. Da ultimo si osserva che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della impugnazione è inconferente rispetto al caso in esame riguardando la diversa ipotesi della valutazione delle sopravvenienze istruttorie da parte del 3Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773- 01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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