CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 40428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 47191 del 18 novembre 2021, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 25 marzo 2022, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'accertamento della nullità della notifica a quest'ultimo dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 20 marzo 2015, perché spedito ad un indirizzo errato (Segni, via [OSCURATO:PERSONA] 52/B anziché Segni, via [OSCURATO:PERSONA] 52/B). Ha rilevato la Corte: a) che, pur essendo incontroverso che l'indirizzo di residenza fosse il secondo, a partire dal decreto che aveva disposto il giudizio, era stato indicato il primo indirizzo e l'imputato era stato presente nel giudizio di primo grado; b) che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado era stato consegnato a mani proprie del Maccariello, nonostante che recasse l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 52/B; c) che il decreto di citazione in appello era stato notificato per compiuta giacenza: la prima raccomandata recava l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 52/B, la seconda quello di via [OSCURATO:PERSONA] 52/B, ma, in entrambi i casi, era stato immesso avviso nella cassetta postale, a riprova che l'addetto alla notifica si era recato nello stesso luogo; d) che, del resto, il difensore non aveva sollevato, al riguardo, alcuna eccezione; e) che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta, con le medesime modalità, ossia per compiuta giacenza, ed era stata indirizzata in via [OSCURATO:PERSONA] 52/B; f) che, in definitiva, l'errore materiale commesso nell'indicazione della via era stato ben compreso dall'addetto alla notifica, il quale si era recato all'indirizzo corretto, anche perché, diversamente opinando, la notifica sarebbe stata impossibile, dal momento che nel Comune di Segni non esiste alcuna via Carpineto. 2. Nell'interesse del Maccariello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta mancanza e manifesta illogicità di motivazione, rilevando: a) che la presenza del Maccariello alla prima udienza e le notifiche correttamente eseguite al difensore non assumono rilievo, in merito alla rilevata nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, ed avevano fatto in modo che il difensore non si accorgesse dell'indirizzo sbagliato e dei difetti di notifica, all'epoca senza effetti pratici di particolare rilievo; b) che, in occasione della notifica del decreto di citazione in appello, diversamente da quanto rilevato dalla Corte territoriale, il postino, dopo il primo tentativo di notifica, aveva cancellato l'indirizzo sbagliato sulla busta e aveva scritto sulla cartolina l'indirizzo esatto; c) che la Corte d'appello, pertanto, aveva errato nel ritenere che la notifica dell'estratto contumaciale fosse avvenuta con le stesse modalità utilizzate in precedenza, con la conseguenza che mancava qualunque elemento che autorizzasse a ritenere che il postino avesse lasciato a via Carpinetana ciò che era indirizzato a via Carpineto; d) che, del resto, il Maccariello aveva poi confermato al difensore di non avere ricevuto nulla e che, pertanto, l'atto non risultava essere stato portato a conoscenza del primo; e) che irrilevante è, infine, il fatto che a Segni, a parere della Corte, la via Carpineto non esisterebbe. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'accertamento della Corte territoriale, secondo la quale l'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza del Maccariello non ha impedito per tutto il corso del processo e, per quanto qui rileva, in occasione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, che gli addetti alla consegna del plico si recassero presso l'indirizzo esatto riposa su solidissime basi logiche da collocare di seguito alla premessa che via Carpineto semplicemente non esiste in Segni. Siffatta affermazione della Corte territoriale non è oggetto di alcuna specifica contestazione, con la conseguenza che gli adempimenti che gli addetti attestano di avere posto in essere (e, in particolare, l'immissione nella cassetta postale dell'avviso del vano tentativo di consegna) possono essere stati eseguiti solo ritenendo che essi si siano recati all'indirizzo esatto. Riprova della logicità di tali conclusioni si trae appunto dal fatto che, per tutto il corso del processo, l'erronea indicazione non ha impedito al Maccariello di prendere conoscenza delle vicende processuali. È inesatto, in conseguenza, che quest'ultima considerazione sia irrilevante poiché essa sorregge, in una valutazione unitaria, le razionali conclusioni della Corte d'appello. Ne discende che non ricorre il presupposto della dedotta nullità, dal momento che le modalità esecutive della notifica dimostrano che essa è stata realizzata portando l'atto nella sfera di conoscenza del Maccariello. Quest'ultimo può anche avere scelto di non ritirare l'atto, senza che tale condotta, a lui solo imputabile, possa determinare conseguenze quanto alla decorrenza del termine per impugnare la decisione di secondo grado. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000