CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo - la denuncia di violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - non consentito dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità. La Corte di merito, valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (175 gr. di cocaina; tre dosi della medesima sostanza oltre all'accertata cessione di 15 dosi in favore di tale Fedele), ha ritenuto incompatibile questi elementi con una condotta occasionale, valorizzando, altresì, la purezza della sostanza (contenente un principio attivo superiore al 70%) e, pertanto, logicamente ritenuta idonea a soddisfare una considerevole clientela, con rischio per la salute, e, dunque, h connotati del fatto non apprezzabile in termini di ridotta gravità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA]