CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11997/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-LODI, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 614/2021 della Corte di Appello di Milano, pubblicata indata 22.07.2021, N.R.G. 961/2020;Numero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. coop. sociale a r.l. Onlus e da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Milano, che aveva respinto l’opposizione propostadai medesimi avverso le ordinanze ingiunzione di pagamento nn. 67/17/P.L. e68/17/P.L. emesse dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro in applicazione dell’art. 3, comma3, d.l. n. 12/2002, che sanziona l’impiego di lavoratori subordinati senzapreventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte deldatore di lavoro privato.2. La Corte territoriale ha escluso che la tardiva costituzione in giudiziodell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, rilevata dagli appellanti, avesse in concreto datoluogo a decadenze ed avesse pregiudicato l’effettività del contraddittorio, inquanto l’appellato nella memoria di costituzione aveva svolto mere difese ed erastato assegnato un ulteriore termine per il deposito di note scritte per consentireagli appellanti di esaminare la memoria di costituzione avversaria e di replicarealle difese ivi svolte.3. Il giudice di appello ha poi condiviso l’implicita statuizione di rigetto delleeccezioni relative alla violazione degli artt. 5, 12 e 13 del D.M. 15 gennaio 2014,al denunciato eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento e allaviolazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004; ha in particolareevidenziato la genericità di dette censure, che si erano limitate a richiamare ilcontenuto delle norme invocate, senza chiarire sotto quale profilo e attraversoquali condotte l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro sarebbe incorso nella loro violazione.4. Ha evidenziato che l’art. 8, comma 3, D.M. 15 gennaio 2014 esclude chel’assenza del professionista abilitato in assistenza al soggetto ispezionato siaostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva; ha comunque esclusol’applicabilità di tale norma, in quanto l’ispezione non si era svolta presso i localiNumero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026aziendali, ma in prossimità dell’aeroporto di Linate e a Milano, in via Tortona enon era presente il legale rappresentante della cooperativa.5. Ha escluso la dedotta violazione dell’art. 12, comma 8, del D.M. 15 gennaio2014, atteso che nei verbali di accertamento nn. 001/2017/F1 e 002/2017/F1del 3.2.2017 gli Ispettori avevano dato atto che le dichiarazioni di MaurizioCarugno e di [OSCURATO:PERSONA], raccolte in sede di primo accesso ispettivo, eranoriscontrate dalla constatazione dell’attività lavorativa eseguita, dai contratti dicollaborazione occasionale esibiti dal Fontana e dalle dichiarazioni rese dalmedesimo, in conformità alla suddetta disposizione.6. Ha altresì escluso che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni da partedel Carugno in sede di verbale ispettivo valesse a confutarne la provenienza edha ritenuto dimostrato il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorsotra Concrete soc. coop. sociale a r.l. Onlus ed i lavoratori [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Carugno, con conseguente violazione dell’art. 3 d.l. n. 12/2002.7. Ha pertanto ritenuto assorbito il primo motivo di gravame, che avevacensurato la sentenza di primo grado per avere posto a fondamento delladecisione l’art. 10, comma 3, della legge n. 21/1992.8. Avverso tale sentenza Concrete soc. coop. sociale a r.l. Onlus e ClaudioDomenico [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi.9. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, e 12, comma 8, del D.M. 15 gennaio2014, per avere la Corte territoriale escluso che l’assenza del professionista fosseostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva e che avesse inficiato la validitàdell’accesso ispettivo, e per avere omesso di esaminare i provvedimentiimpugnati.Evidenzia che il datore di lavoro ha diritto allo svolgimento degli accertamentinel rispetto del contraddittorio; sostiene che il personale ispettivo è tenuto aNumero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026porre la parte nelle condizioni di ricorrere ad una difesa “tecnica”, a penadell’invalidità del relativo accertamento.Richiama la circolare n. 6/2014, lamentando l’elusione della normativa sullosvolgimento dell’accesso ispettivo, che nel caso di specie si era svolto a bordostrada con controlli dell’autovettura ed in assenza di contraddittorio.Contesta la correttezza dell’affermazione contenuta nel verbale di primoaccesso ispettivo, secondo cui il datore di lavoro non era stato in grado didocumentare la regolare occupazione dei lavoratori, che non avevano potutoesibire alcuna documentazione attestare la loro regolare presenza al lavoro, inquanto l’accertamento si era svolto all’insaputa del Fontana.Lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] di Milano si era limitata a recepire solo ledichiarazioni rese dagli autisti, peraltro rese su atto separato mai notificato al“ricorrente”.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie il decisum e non censuraadeguatamente la sentenza impugnata.La Corte territoriale ha escluso in radice l’applicabilità dell’art. 8, comma 3,in quanto l’ispezione non si era svolta presso i locali aziendali e non era presenteil legale rappresentante della cooperativa, ed in conformità alle previsionicontenute nell’art. 8 del D.M. 15 gennaio 2014 e testualmente riportate nellasentenza impugnata ha correttamente ritenuto che l’assenza del professionistaabilitato non è ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva.In ordine all’interpretazione di tale disposizione, la censura si limita aprospettare la violazione di una circolare, vizio non denunciabile ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.La censura, che fa leva su contenuti specifici del verbale di primo accessoispettivo non risultanti dalla sentenza impugnata, non assolve sul punto aglioneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto ne riproducesolo uno stralcio e non localizza tale atto nel giudizio di legittimità.Dalla sentenza impugnata risulta che nei verbali di accertamento gli Ispettoriavevano dato atto del riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e MassimoEnea attraverso la constatazione dell’attività lavorativa eseguita, i contratti diNumero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026collaborazione occasionale esibiti dal Fontana e le dichiarazioni rese daquest’ultimo, e tali statuizioni sono rimate incensurate.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato i seguenti fatti:l’insussistenza di un obbligo di servizio per gli autisti, che potevano rifiutare ilservizio senza subire conseguenze, l’insussistenza di un vincolo di esclusiva,l’assenza di un vincolo di orario, l’uso del proprio cellulare (su cui ricevevano lechiamate e sul quale era installato Uber), l’insussistenza dell’obbligo di indossaredivise da parte degli autisti, il possesso di un titolo autonomo in termini dipermesso di guida n.c.c., la percezione dei compensi sulla base dei servizi svoltie non su base oraria e la stipula di contratti di lavoro autonomo occasionale perle poche prestazioni dei giorni di gennaio 2017.Lamenta la mancata valutazione delle deposizioni dei testi Tusa e Fontana el’omessa considerazione della deposizione resa dal teste Carugno, che avevariferito circostanze ulteriori rispetto a quelle riportate in sede di accessoispettivo, ed idonee a smentire il carattere subordinato del rapporto di lavoro;evidenzia che gli Agenti di Polizia non avevano approfondito i concreti elementidella collaborazione, ma si erano limitati a riportare generiche espressioni di stilein termini di ordini e orari, non meglio specificati.4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., inrelazione agli oneri della prova in materia di opposizione a ordinanza ingiunzioneavente ad oggetto sanzione per omessa regolarizzazione del rapporto di lavoroe al valore probatorio delle dichiarazioni raccolte nei verbali ispettivi.Addebita alla Corte territoriale di avere fondato la decisione sulla mancanzadella prova del carattere autonomo del rapporto di lavoro.Deduce che l’onere della prova riguardo alla sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato incombeva sull’[OSCURATO:PERSONA].Sostiene che i testi escussi hanno confermato la sussistenza di elementi difatto propri di un rapporto di lavoro autonomo; evidenzia la genericitàNumero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’accertamento ispettivo svolto riguardo alla natura dei rapporti e la mancataconferma delle circostanze dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria.Rimarca che l’oggetto dell’accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] era costituito da unacontestazione relativa al contratto di lavoro occasionale nel mese di gennaio2017, donde l’irrilevanza di quanto accaduto in precedenza.5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2094 cod. civ. e degli artt. 3 e 3 ter d.l. n. 12/2002, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Critica la sentenza impugnata per avere confermato le sanzioni solo sullabase delle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori, ritenute prevalenti rispetto alledichiarazioni testimoniali, tuttavia ritenute carenti.Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milano non aveva svolto alcunaccertamento sui turni di lavoro, sulla continuità dei servizi svolti, sullasussistenza di eventuali vincoli di esclusività per gli autisti; sostiene che avevaritenuto le contestate violazioni proprietà della cooperativa in re ipsa.Richiama i verbali notificati, rimarcando che l’applicazione delle sanzioni eraderivata da un’erronea presunzione di subordinazione ai sensi degli artt. 6 e 10della legge n. 21/1992.Evidenzia che era stata contestata l’assenza di un contratto di lavoro,nonostante il fatto che gli autisti, al momento della contestazione, avesserodichiarato la sussistenza di un contratto d’opera professionale; precisa per ilperiodo dal 1.1.2017 al 31.1.2017 erano stati stipulati contratti di lavoroautonomo tra la cooperativa e gli autistiche, detti contratti erano stati esibiti daClaudio Fontana presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Milano e che riguardoa tali rapporti di lavoro autonomo erano stati versati gli importi dovuti a titolo diritenuta d’acconto.Aggiunge che anche dalle dichiarazioni rese dagli autisti interessati si desumeche le sole prescrizioni datoriali avevano riguardato il luogo di lavoro (Milano) ei turni di impiego, piuttosto flessibili.Sostiene che l’indicazione di un orario agli autisti è compatibile con il lavoroautonomo, mentre sono irrilevanti la ricezione dei nominativi dei clienti el’utilizzo di un veicolo di proprietà della cooperativa e la partenza degli autisti dalNumero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026piazzale della società; rimarca che agli autisti era lasciata la scelta di lavorare diData pubblicazione 30/04/2026giorno o di notte, a condizione di rispettare un turno, i cui orari erano comunquevariabili, e che i lavoratori potevano rimanere a casa senza osservare il turno,purché avvertissero.Insiste nel prospettare l’assenza di un vincolo di orario e dell’obbligo diesclusiva, l’insussistenza dell’obbligo di indossare o di altri elementi identificativida parte degli autisti, l’acquisizione di servizi direttamente tramite applicazioneUber scaricata sul loro cellulare, il mancato inserimento strutturale deicollaboratori nell’organizzazione datoriale con sottoposizione ai poteri datorialidi controllo, gerarchici e disciplinari.6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamenteper ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.La censura ex art. 360 n. 5, pur denunciando formalmente l’omesso esamedi un fatto, come le altre due censure nella sostanza lamenta l’erroneavalutazione della prova testimoniale e sollecita dunque un giudizio di merito, inquesta sede precluso.I ricorrenti non hanno peraltro indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come richiesto dallagiurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi di “doppia conforme” (Cass. Sez. L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), come nel caso dispecie.Inoltre le censure non colgono il decisum.La sentenza impugnata, pur avendo ritenuto il carattere continuativo deirapporti di lavoro intercorsi tra la Concrete soc. coop. a r.l. Onlus e gli autistiMassimo Enea e [OSCURATO:PERSONA] fin da gennaio a settembre 2016, haevidenziato che erano ripresi a gennaio 2017; si è dunque pronunciata riguardoalla qualificazione di detti rapporti anche riguardo al periodo di gennaio 2017.La Corte territoriale ha autonomamente accertato il carattere dei suddettirapporti di lavoro, e non ha fondato la decisione sulla mancata dimostrazione delcarattere autonomo dei medesimi rapporti, ma all’esito della complessivaNumero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto dimostrati gli indicisintomatici della subordinazione, sulla base delle dichiarazioni testimoniali reseda [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede diaccesso ispettivo, integralmente riportate (dalle suddette dichiarazioni risultache il veicolo veniva assegnato dal Fontana che pagava il corrispettivo e dava ilpermesso per le assenze).Non ha confermato le sanzioni solo sulla base delle dichiarazioni raccolte dagliIspettori, né le ha ritenute prevalenti rispetto alle dichiarazioni testimoniali, maha valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso; ha in particolare rilevatola convergenza del quadro probatorio costituito dalle dichiarazioni di MassimoEnea (sia in sede di deposizione testimoniale che di verbale ispettivo) e dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in sede di verbale ispettivo.Ha ritenuto queste ultime più spontanee e genuine rispetto a quelle rese dalmedesimo in sede di deposizione testimoniale; ha poi rilevato che [OSCURATO:PERSONA], privi di interesse nella causa e di legami personali con leparti, hanno avuto una diretta e puntuale conoscenza dei fatti ed ha pertantoritenuto tali deposizioni maggiormente attendibili di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] ed il suo un ruolo di responsabilità nella stessa) e da [OSCURATO:PERSONA],che non aveva mai svolto l’attività di autista e nel 2017 aveva frequentato lacooperativa come semplice lavoratore.Ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, non haconsiderato dirimente il nomen iuris dei contratti di lavoro e non ha ritenutonecessaria la prova puntuale della continua sottoposizione dei lavoratori alcontrollo e alle direttive del datore di lavoro, a fronte del carattere prettamenteesecutivo delle mansioni svolte dal Carugno e dall’Enea.La Corte territoriale non ha dunque ritenuto dirimenti le direttive datoriali, maai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione ha valorizzatola continuità del rapporto e le ulteriori circostanze emerse dalle dichiarazionitestimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sede di accesso ispettivo (trascritte nella sentenza impugnata), da cui risultache oltre a dare istruzioni sui turni di lavoro, il Fontana assegnava il veicolo,Numero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026pagava il corrispettivo e dava il permesso per le assenze; risulta inoltre chel’Enea aveva lavorato solo per la Concrete soc. coop. a r.l. Onlus.Dunque le censure non colgono appieno gli elementi sintomatici dellasubordinazione valorizzati dalla Corte territoriale e le ragioni poste a fondamentodella decisione.Inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto assorbenti le argomentazionisvolte riguardo alla violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2022 ed ha ritenutoassorbito il motivo di gravame con cui la sentenza di primo grado era statacensurata per avere posto a fondamento della decisione l’art. 10, comma 3,legge n. 21/1992 (aveva infatti ritenuto che la mancata formalizzazione di unrapporto di lavoro dipendente ai sensi di tale norma comporti l’automaticaviolazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002.7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 percompensi professionali, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dell’obbligo per le parti ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 5997/2022Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 11997/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]