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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40751/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13072/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato affermando che sussisteva in atti prova incon- trovertibilmente contrarìa che il preesistente fabbricato ubicato in via Guida era stato già realizzato ed ultimato nell'anno 2012, con un secondo motivo in relazione alla mancata risposta al motivo di gravame nel merito con cui si evidenziava come le opere in questione fossero state realizzate da terzi in epoca precedente all'ac- certamento e con un terzo motivo in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come dalle deposizioni dei testimoni e del tecnico comunale risulti che, rispetto alla descrizione del manufatto evincibile dall'atto di donazione del 2011 oltre che dalle foto del 2012, l'edificio accertato dalla polizia municipale nel 2016 è profon- damente diverso, oltre che solo in parte rifinito in ragione del fatto che una delle due parti in cui è strutturalmente diviso l'immobile è ancora allo stato rustico.

Viene anche evidenziato che tale ultimo aspetto, come anche rilevato dalla prece- dente sentenza di legittimità, è del tutto incontestato e dallo stesso si ricava co- munque la prosecuzione dell'opera da parte degli appellanti, la realizzazione degli interventi abusivi sino all'accertamento del 2016, con esclusione quindi della in- tervenuta prescrizione a fronte di un abuso ancora incompleto e da reputarsi quindi ancora in corso di realizzazione a quella data.

N. 13072/2022 R.G.

Sul punto il provvedimento impugnato si colloca nel solco della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi con- siderare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unita- rio di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con incidenza di tale principio anche sul piano della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, che deve riguardare la stessa nella sua unitarietà (ex multis Sez. 3, sent. n. 30147/2017).

E non vi è dubbio per i giudici di merito che nel 2016 il fabbricato era differente da quello constatato dai rilievi aerofotogrammetrici nel 2012 ed alla data del so- pralluogo era ancora in corso d'opera, indifferente essendo il fatto che sull'area non vi fosse materiale di cantiere.

Derivandone che dalla data del sopralluogo, ovvero dal 27/9/2016, non erano decorsi i termini di prescrizione (pari a cinque anni trattandosi di reati contravvenzionali), dovendosi considerare la ulteriore so- spensione disposta dal D.L. 18/2020 per l'emergenza sanitaria Covid-1 9 per al- meno 62 giorni.

Né è individuabile -come si legge nella sentenza impugnata- al- cuna inutilizzabilità della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] possibilmente derivante dalla sua qualifica professionale.

Peraltro, rileva la Corte territoriale che tutti i profili contenuti nell'atto di gra- vame nel merito sono stati affrontati e disattesi dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'inte- resse di [OSCURATO:PERSONA], fratello e coimputato dell'odierno ricorrente.

Immune dalle proposte censure di legittimità, pertanto, è la conclusione di aver confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] atteso che i lavori abusivi sono stati proseguiti in epoca successiva all'atto di donazione dell'immobile e quando dunque era divenuto, insieme al fratello, proprietario dello stesso.

Tenendo anche conto -come si legge in sentenza- che entrambi i fratelli Ma- teria erano presenti sui luoghi al momento del sopralluogo a riprova di una titola- rità non solo formale.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. I motivi in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati.N. 13072/2022 R.G.

La Corte territoriale non ha potuto non rilevare come la pena inflitta sia vicina ai minimi edittali e ha motivatamente ritenuto dì condividere che sia stata para- metrata alle rilevanti dimensioni dell'opera abusiva sícchè la dosimetria non risulta arbitraria o priva di motivazione.

Riguardo, infine, il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, la do- glianza difensiva è stata ritenuta generica laddove il diniego è stato fondato sulla gravità del fatto e sulla assenza di elementi positivi a favore.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimen- to dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevan- ti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ri- tenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo ri- ferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negati- vo comportamento processuale).

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Níccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 13072/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13072/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato affermando che sussisteva in atti prova incon- trovertibilmente contrarìa che il preesistente fabbricato ubicato in via Guida era stato già realizzato ed ultimato nell'anno 2012, con un secondo motivo in relazione alla mancata risposta al motivo di gravame nel merito con cui si evidenziava come le opere in questione fossero state realizzate da terzi in epoca precedente all'ac- certamento e con un terzo motivo in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ricordato come dalle deposizioni dei testimoni e del tecnico comunale risulti che, rispetto alla descrizione del manufatto evincibile dall'atto di donazione del 2011 oltre che dalle foto del 2012, l'edificio accertato dalla polizia municipale nel 2016 è profon- damente diverso, oltre che solo in parte rifinito in ragione del fatto che una delle due parti in cui è strutturalmente diviso l'immobile è ancora allo stato rustico. Viene anche evidenziato che tale ultimo aspetto, come anche rilevato dalla prece- dente sentenza di legittimità, è del tutto incontestato e dallo stesso si ricava co- munque la prosecuzione dell'opera da parte degli appellanti, la realizzazione degli interventi abusivi sino all'accertamento del 2016, con esclusione quindi della in- tervenuta prescrizione a fronte di un abuso ancora incompleto e da reputarsi quindi ancora in corso di realizzazione a quella data. N. 13072/2022 R.G. Sul punto il provvedimento impugnato si colloca nel solco della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi con- siderare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unita- rio di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con incidenza di tale principio anche sul piano della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione, che deve riguardare la stessa nella sua unitarietà (ex multis Sez. 3, sent. n. 30147/2017). E non vi è dubbio per i giudici di merito che nel 2016 il fabbricato era differente da quello constatato dai rilievi aerofotogrammetrici nel 2012 ed alla data del so- pralluogo era ancora in corso d'opera, indifferente essendo il fatto che sull'area non vi fosse materiale di cantiere. Derivandone che dalla data del sopralluogo, ovvero dal 27/9/2016, non erano decorsi i termini di prescrizione (pari a cinque anni trattandosi di reati contravvenzionali), dovendosi considerare la ulteriore so- spensione disposta dal D.L. 18/2020 per l'emergenza sanitaria Covid-1 9 per al- meno 62 giorni. Né è individuabile -come si legge nella sentenza impugnata- al- cuna inutilizzabilità della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] possibilmente derivante dalla sua qualifica professionale. Peraltro, rileva la Corte territoriale che tutti i profili contenuti nell'atto di gra- vame nel merito sono stati affrontati e disattesi dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'inte- resse di [OSCURATO:PERSONA], fratello e coimputato dell'odierno ricorrente. Immune dalle proposte censure di legittimità, pertanto, è la conclusione di aver confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] atteso che i lavori abusivi sono stati proseguiti in epoca successiva all'atto di donazione dell'immobile e quando dunque era divenuto, insieme al fratello, proprietario dello stesso. Tenendo anche conto -come si legge in sentenza- che entrambi i fratelli Ma- teria erano presenti sui luoghi al momento del sopralluogo a riprova di una titola- rità non solo formale. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. I motivi in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati.N. 13072/2022 R.G. La Corte territoriale non ha potuto non rilevare come la pena inflitta sia vicina ai minimi edittali e ha motivatamente ritenuto dì condividere che sia stata para- metrata alle rilevanti dimensioni dell'opera abusiva sícchè la dosimetria non risulta arbitraria o priva di motivazione. Riguardo, infine, il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, la do- glianza difensiva è stata ritenuta generica laddove il diniego è stato fondato sulla gravità del fatto e sulla assenza di elementi positivi a favore. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimen- to dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevan- ti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ri- tenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo ri- ferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negati- vo comportamento processuale). 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Níccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 13072/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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