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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11660/2026

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to inRoma, nel novembre 2006, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma FiorellaNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026violazione delle distanze legali in relazione a una rampa carrabile, unapasserella con parapetto e un muro di recinzione, realizzati dallaconvenuta nell'area destinata a giardino.Il Tribunale, nella resistenza della Floris e di [OSCURATO:PERSONA], accoglievala domanda, accertava la violazione delle distanze, ordinava lademolizione delle opere e condannava la convenuta al risarcimento deldanno, liquidato in via equitativa in € 900,00 per ciascun anno a decorreredal 2005, oltre alle spese di lite in € 12.500,00.La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, rigettaval'appello della Floris contro il solo Boccabella, confermando laqualificazione delle opere contestate come costruzioni soggette alladisciplina delle distanze legali e dichiarando inammissibile, per genericità,la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado.memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli articoli 115, 194, 198, 62 c.p.c., degli articoli 90, 91, 92 disp. att.c.p.c. e dell'art. 2697, primo comma, c.c.

Si deduce che il consulentetecnico d'ufficio avrebbe travalicato i limiti dell'incarico, investendosi delladeterminazione delle norme applicabili e della loro violazione, e che ilgiudice si sarebbe adagiato sulle conclusioni peritali senza autonomavalutazione.Il motivo è inammissibile.Le censure difettano di specificità.

Non si è precisato qualeaccertamento del consulente abbia travalicato i limiti dell'incarico, né si èspecificato se la consulenza si sia basata su documenti relativi a fatti nonrientranti nel thema probandum.

In realtà il CTU ha provveduto adescrivere i manufatti oggetto della DIA della Floris che erano staticontestati (una rampa carrabile, una passerella ed un parapetto) ed aNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026misurarne la distanza dal confine con la proprietà del Boccabella ed ilgiudice, in base a questi dati tecnici acquisiti col sopralluogo dell'ausiliario,ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968(distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti), rientrandotali manufatti nella nozione legislativa di costruzione.

L'accoglimento delladomanda di ripristino e risarcimento si è basato sulla violazione di quellanormativa, e non, come assume la ricorrente, su valutazioni di abusivitàedilizia dei manufatti espresse dal CTU al di fuori delle proprie competenzetecniche.Infine, la Corte territoriale ha disatteso le contestazioni mossedall’appellante «siccome non suffragate da elementi che inducano adubitare sulla correttezza delle misurazioni».

Il giudice di merito puòlegittimamente aderire alle conclusioni del consulente, facendole proprie,senza specifica confutazione di ciascuna osservazione critica, quando dauna valutazione complessiva emerga che tali osservazioni non offronoelementi idonei a scalfire la correttezza e la completezza dell’elaboratoperitale (Cass. 15147/2018; Cass. 33118/2023).2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 2.4.1968, n. 1444.

Si sostiene che ledistanze ivi previste non si applichino alle costruzioni per cui è causa, inquanto il D.L. 16.7.2020, n. 76, avrebbe fornito un'interpretazioneautentica, con efficacia ex tunc, dell'art. 9 del medesimo decreto, nelsenso che i relativi limiti si riferiscano esclusivamente alla zona C.Il motivo è infondato.La norma di interpretazione autentica dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del1968 non è contenuta nel D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazio-ni dalla L. n. 120 del 2020, bensì nell'art. 5 comma 1 lett. b-bis) del D.L.n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 2019, dispo-sizione introdotta in sede di conversione.

Il D.L. n. 76 del 2020 è interve-nuto sull'art. 2-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, sostituendovi il comma 1-Numero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026ter in tema di deroga alle distanze per gli interventi di demolizione e rico-struzione, ma non ha toccato la norma interpretativa del 2019, sicché il ri-chiamo operato dal ricorrente è inconferente.Sotto il secondo profilo, anche ove il riferimento normativo si volesserettificare d'ufficio in conformità all'effettiva fonte interpretativa, il motivoresterebbe infondato.

La disposizione del 2019 stabilisce che «le disposi-zioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministrodei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che ilimiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusi-vamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo9».

L'interpretazione autentica investe pertanto i soli commi 2 e 3 dell'art.9, ne circoscrive l'operatività alle zone territoriali omogenee C e lascia in-tegra la distinta previsione del comma 1 n. 2, che impone «in tutti i casi»la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti diedifici antistanti per i nuovi edifici «ricadenti in altre zone», cioè in tutte lezone diverse dalla A. Questa Corte ha già chiarito che la disposizione del2019 ha natura di norma di interpretazione autentica e opera sui rapportiin corso non quale ius superveniens favorevole, ma in quanto corrispon-dente alla regolamentazione applicabile ab origine, fermo il limite delle si-tuazioni esaurite (Cass. 7027 del 2021); tale qualificazione, peraltro, nonincide sul comma 1 n. 2, che la novella ha deliberatamente lasciato fuoridall'operazione interpretativa.Nel caso di specie, è pacifico che il villino trifamiliare oggetto della con-troversia ricade in zona territoriale omogenea B. La Corte distrettuale hacorrettamente applicato la distanza minima assoluta di dieci metri tra pa-reti finestrate e pareti antistanti, prescritta dall'art. 9 co. 1 n. 2 del D.M.n. 1444 del 1968, precetto che la giurisprudenza di questa Corte considerainderogabile, integrativo delle disposizioni codicistiche, operante per inser-zione automatica negli strumenti urbanistici comunali e direttamente ap-plicabile nei rapporti tra privati, in quanto posto a tutela non della riserva-Numero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026tezza ma della salubrità e della sicurezza degli abitati (Cass. sez. un.n.14953/2011; Cass. n. 24076 del 2018; Cass. n. 24471 del 2019; Cass.n.12670 del 2025).

La distanza si computa con riferimento all'interaestensione della parete e si applica anche quando una sola delle facciatefronteggianti sia finestrata, indipendentemente dall'altezza relativa dei dueedifici.

La circostanza che il fabbricato ricada in zona B non sottrae la fatti-specie alla regola dei dieci metri, ma soltanto alle maggiorazioni dei com-mi 2 e 3 ed all'eventuale deroga del comma 3 secondo periodo per gruppidi edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche, le quali non rilevano nella vicenda, governa-ta dal solo precetto del comma 1 n. 2.La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo della norma ef-fettivamente applicabile alla fattispecie, e il motivo, fondato sull'erroneopresupposto che l'interpretazione autentica abbia sottratto alle zone diver-se dalla C l'intero art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, va rigettato.3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli articoli 873, 874 e 878 c.c. e del regolamento edilizio di RomaCapitale.

Si assume che: (a) la rampa carrabile, in quanto interrata eposta al di sotto del piano di campagna, non costituirebbe costruzione; (b)la passerella, priva di sporgenza e non ampliante la superficie, nonsarebbe soggetta alla disciplina delle distanze; (c) il muro di recinzione,inferiore a tre metri, rientrerebbe nell’esenzione dell’art. 878 c.c.; (d) leopere, in quanto realizzate nell’ambito di strutture preesistenti, nonintegrerebbero nuove costruzioni.Il motivo è infondato.Le singole censure sono destituite di fondamento.

La rampa, comeaccertato, non è completamente interrata in quanto per diminuirne lapendenza è stato rialzato di un metro il piano di campagna, per cui sitratta di costruzione soggetta alle distanze legali (vedi Cass. n.5450/1998; Cass. n.13529/1992).

Il parapetto non è un muro di cintaNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026perché, come accertato, non sorge sul confine e non è neppure un muroisolato inferiore a tre metri perché connesso alla struttura della rampa edella passerella (vedi Cass. n. 7594/1995), per cui non può ritenersisottratto alle distanze legali ex art. 878 c.c.

La passerella, come accertato,è realizzata su un piano di campagna rialzato artificialmente e nonnaturale ed è quindi qualificabile come costruzione.

Neppure i manufatticontestati possono essere legittimati invocando il criterio dellaprevenzione, che non opera quando, come nella specie, sia prevista unadistanza legale minima dal confine (Cass. n. 4895/2002; Cass.n.627/2002).4. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2043 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

Si assume che le operecontestate preesistessero al proprio acquisto dell’immobile (dante causa:[OSCURATO:PERSONA]), sicché la responsabilità non potrebbe essere imputata allaricorrente medesima.

Il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso èla preesistenza delle opere.Il motivo è da disattendere.È inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. la censura ex art.360 comma primo n. 5) c.p.c. per doppia conforme.

Peraltro la circostanzadi fatto che si assume omessa, ossia quella dell'edificazione delle operecontestate prima dell'acquisto da parte della Floris è stata già esaminatadalla sentenza in epigrafe, che l'ha considerata non decisiva per la naturareale dell'azione ripristinatoria per violazione di distanza legale, che vaesercitata necessariamente contro il proprietario del manufatto realizzatoin violazione della distanza al momento dell'esercizio dell'azione ed inquanto la stessa azione risarcitoria è connessa alla violazione diun'obbligazione propter rem, trasferitasi insieme ai manufatti contestati.Per il resto la lamentata violazione dell'art. 2043 c.c. è infondata perché leazioni ripristinatorie e risarcitorie conseguenti a violazioni di distanze legaliNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026non possono che indirizzarsi contro il proprietario dei manufatti situati adistanza inferiore a quella legale al momento dell'esercizio di tali azioni(Cass. n. 13072/1995; Cass. n. 13186/1992; Cass. n. 1082/1986).

Infine,non è stato riconosciuto alcun risarcimento correlato all'abusivitàdell'intervento edilizio.5. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 9, co. 2, del D.L. n. 1/2012 e degli articoli 1—11 del D.M.n.140/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Si assume che laliquidazione delle spese di primo grado (€ 12.500,00) sia avvenuta inviolazione dei parametri forensi applicabili ratione temporis: poiché lasentenza di primo grado è stata depositata il 4.3.2014, anteriormenteall’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 (3.4.2014), la liquidazioneavrebbe dovuto rispettare il D.M. n. 140/2012, i cui valori massimi percause di valore indeterminabile ammontavano ad € 11.250,00, importoinferiore a quello liquidato.Il motivo è inammissibile.La ricorrente non si è premurata di censurare la ratio fondante ladichiarazione d’inammissibilità del correlativo motivo di appello, cioè nonha censurato l’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. adottata dalla Corte diAppello.In appello le spese del giudizio di primo grado erano state contestategenericamente per sproporzione rispetto all'opera svolta, senza spiegarequali voci tariffarie non fossero dovute o fossero state liquidate in eccesso,quali fossero i massimi tariffari superati e lo scaglione applicabile, e perquesto la Corte d’Appello ha correttamente dichiarato inammissibile ilmotivo.

Ora invece nel motivo di ricorso si lamenta, per la prima volta, losforamento dei massimi tariffari del D.M. n. 140/2012, ma la censura è,anche sotto questo profilo, inammissibile per novità, oltre checontrastante col motivo di appello a suo tempo fatto valere, che avevainvece invocato l'applicazione del D.M. n. 55/2014.Numero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/20266. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favoredel legale antistatario del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità del controricorrente, liquidate in €3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge, da corrispondereall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteVincenzo Picaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to inRoma, nel novembre 2006, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma FiorellaNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026violazione delle distanze legali in relazione a una rampa carrabile, unapasserella con parapetto e un muro di recinzione, realizzati dallaconvenuta nell'area destinata a giardino.Il Tribunale, nella resistenza della Floris e di [OSCURATO:PERSONA], accoglievala domanda, accertava la violazione delle distanze, ordinava lademolizione delle opere e condannava la convenuta al risarcimento deldanno, liquidato in via equitativa in € 900,00 per ciascun anno a decorreredal 2005, oltre alle spese di lite in € 12.500,00.La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, rigettaval'appello della Floris contro il solo Boccabella, confermando laqualificazione delle opere contestate come costruzioni soggette alladisciplina delle distanze legali e dichiarando inammissibile, per genericità,la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado.memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli articoli 115, 194, 198, 62 c.p.c., degli articoli 90, 91, 92 disp. att.c.p.c. e dell'art. 2697, primo comma, c.c. Si deduce che il consulentetecnico d'ufficio avrebbe travalicato i limiti dell'incarico, investendosi delladeterminazione delle norme applicabili e della loro violazione, e che ilgiudice si sarebbe adagiato sulle conclusioni peritali senza autonomavalutazione.Il motivo è inammissibile.Le censure difettano di specificità. Non si è precisato qualeaccertamento del consulente abbia travalicato i limiti dell'incarico, né si èspecificato se la consulenza si sia basata su documenti relativi a fatti nonrientranti nel thema probandum. In realtà il CTU ha provveduto adescrivere i manufatti oggetto della DIA della Floris che erano staticontestati (una rampa carrabile, una passerella ed un parapetto) ed aNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026misurarne la distanza dal confine con la proprietà del Boccabella ed ilgiudice, in base a questi dati tecnici acquisiti col sopralluogo dell'ausiliario,ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968(distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti), rientrandotali manufatti nella nozione legislativa di costruzione. L'accoglimento delladomanda di ripristino e risarcimento si è basato sulla violazione di quellanormativa, e non, come assume la ricorrente, su valutazioni di abusivitàedilizia dei manufatti espresse dal CTU al di fuori delle proprie competenzetecniche.Infine, la Corte territoriale ha disatteso le contestazioni mossedall’appellante «siccome non suffragate da elementi che inducano adubitare sulla correttezza delle misurazioni». Il giudice di merito puòlegittimamente aderire alle conclusioni del consulente, facendole proprie,senza specifica confutazione di ciascuna osservazione critica, quando dauna valutazione complessiva emerga che tali osservazioni non offronoelementi idonei a scalfire la correttezza e la completezza dell’elaboratoperitale (Cass. 15147/2018; Cass. 33118/2023).2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Si sostiene che ledistanze ivi previste non si applichino alle costruzioni per cui è causa, inquanto il D.L. 16.7.2020, n. 76, avrebbe fornito un'interpretazioneautentica, con efficacia ex tunc, dell'art. 9 del medesimo decreto, nelsenso che i relativi limiti si riferiscano esclusivamente alla zona C.Il motivo è infondato.La norma di interpretazione autentica dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del1968 non è contenuta nel D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazio-ni dalla L. n. 120 del 2020, bensì nell'art. 5 comma 1 lett. b-bis) del D.L.n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 2019, dispo-sizione introdotta in sede di conversione. Il D.L. n. 76 del 2020 è interve-nuto sull'art. 2-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, sostituendovi il comma 1-Numero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026ter in tema di deroga alle distanze per gli interventi di demolizione e rico-struzione, ma non ha toccato la norma interpretativa del 2019, sicché il ri-chiamo operato dal ricorrente è inconferente.Sotto il secondo profilo, anche ove il riferimento normativo si volesserettificare d'ufficio in conformità all'effettiva fonte interpretativa, il motivoresterebbe infondato. La disposizione del 2019 stabilisce che «le disposi-zioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministrodei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che ilimiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusi-vamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo9». L'interpretazione autentica investe pertanto i soli commi 2 e 3 dell'art.9, ne circoscrive l'operatività alle zone territoriali omogenee C e lascia in-tegra la distinta previsione del comma 1 n. 2, che impone «in tutti i casi»la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti diedifici antistanti per i nuovi edifici «ricadenti in altre zone», cioè in tutte lezone diverse dalla A. Questa Corte ha già chiarito che la disposizione del2019 ha natura di norma di interpretazione autentica e opera sui rapportiin corso non quale ius superveniens favorevole, ma in quanto corrispon-dente alla regolamentazione applicabile ab origine, fermo il limite delle si-tuazioni esaurite (Cass. 7027 del 2021); tale qualificazione, peraltro, nonincide sul comma 1 n. 2, che la novella ha deliberatamente lasciato fuoridall'operazione interpretativa.Nel caso di specie, è pacifico che il villino trifamiliare oggetto della con-troversia ricade in zona territoriale omogenea B. La Corte distrettuale hacorrettamente applicato la distanza minima assoluta di dieci metri tra pa-reti finestrate e pareti antistanti, prescritta dall'art. 9 co. 1 n. 2 del D.M.n. 1444 del 1968, precetto che la giurisprudenza di questa Corte considerainderogabile, integrativo delle disposizioni codicistiche, operante per inser-zione automatica negli strumenti urbanistici comunali e direttamente ap-plicabile nei rapporti tra privati, in quanto posto a tutela non della riserva-Numero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026tezza ma della salubrità e della sicurezza degli abitati (Cass. sez. un.n.14953/2011; Cass. n. 24076 del 2018; Cass. n. 24471 del 2019; Cass.n.12670 del 2025). La distanza si computa con riferimento all'interaestensione della parete e si applica anche quando una sola delle facciatefronteggianti sia finestrata, indipendentemente dall'altezza relativa dei dueedifici. La circostanza che il fabbricato ricada in zona B non sottrae la fatti-specie alla regola dei dieci metri, ma soltanto alle maggiorazioni dei com-mi 2 e 3 ed all'eventuale deroga del comma 3 secondo periodo per gruppidi edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche, le quali non rilevano nella vicenda, governa-ta dal solo precetto del comma 1 n. 2.La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo della norma ef-fettivamente applicabile alla fattispecie, e il motivo, fondato sull'erroneopresupposto che l'interpretazione autentica abbia sottratto alle zone diver-se dalla C l'intero art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, va rigettato.3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli articoli 873, 874 e 878 c.c. e del regolamento edilizio di RomaCapitale. Si assume che: (a) la rampa carrabile, in quanto interrata eposta al di sotto del piano di campagna, non costituirebbe costruzione; (b)la passerella, priva di sporgenza e non ampliante la superficie, nonsarebbe soggetta alla disciplina delle distanze; (c) il muro di recinzione,inferiore a tre metri, rientrerebbe nell’esenzione dell’art. 878 c.c.; (d) leopere, in quanto realizzate nell’ambito di strutture preesistenti, nonintegrerebbero nuove costruzioni.Il motivo è infondato.Le singole censure sono destituite di fondamento. La rampa, comeaccertato, non è completamente interrata in quanto per diminuirne lapendenza è stato rialzato di un metro il piano di campagna, per cui sitratta di costruzione soggetta alle distanze legali (vedi Cass. n.5450/1998; Cass. n.13529/1992). Il parapetto non è un muro di cintaNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026perché, come accertato, non sorge sul confine e non è neppure un muroisolato inferiore a tre metri perché connesso alla struttura della rampa edella passerella (vedi Cass. n. 7594/1995), per cui non può ritenersisottratto alle distanze legali ex art. 878 c.c. La passerella, come accertato,è realizzata su un piano di campagna rialzato artificialmente e nonnaturale ed è quindi qualificabile come costruzione. Neppure i manufatticontestati possono essere legittimati invocando il criterio dellaprevenzione, che non opera quando, come nella specie, sia prevista unadistanza legale minima dal confine (Cass. n. 4895/2002; Cass.n.627/2002).4. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2043 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Si assume che le operecontestate preesistessero al proprio acquisto dell’immobile (dante causa:[OSCURATO:PERSONA]), sicché la responsabilità non potrebbe essere imputata allaricorrente medesima. Il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso èla preesistenza delle opere.Il motivo è da disattendere.È inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. la censura ex art.360 comma primo n. 5) c.p.c. per doppia conforme. Peraltro la circostanzadi fatto che si assume omessa, ossia quella dell'edificazione delle operecontestate prima dell'acquisto da parte della Floris è stata già esaminatadalla sentenza in epigrafe, che l'ha considerata non decisiva per la naturareale dell'azione ripristinatoria per violazione di distanza legale, che vaesercitata necessariamente contro il proprietario del manufatto realizzatoin violazione della distanza al momento dell'esercizio dell'azione ed inquanto la stessa azione risarcitoria è connessa alla violazione diun'obbligazione propter rem, trasferitasi insieme ai manufatti contestati.Per il resto la lamentata violazione dell'art. 2043 c.c. è infondata perché leazioni ripristinatorie e risarcitorie conseguenti a violazioni di distanze legaliNumero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/2026non possono che indirizzarsi contro il proprietario dei manufatti situati adistanza inferiore a quella legale al momento dell'esercizio di tali azioni(Cass. n. 13072/1995; Cass. n. 13186/1992; Cass. n. 1082/1986). Infine,non è stato riconosciuto alcun risarcimento correlato all'abusivitàdell'intervento edilizio.5. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 9, co. 2, del D.L. n. 1/2012 e degli articoli 1—11 del D.M.n.140/2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Si assume che laliquidazione delle spese di primo grado (€ 12.500,00) sia avvenuta inviolazione dei parametri forensi applicabili ratione temporis: poiché lasentenza di primo grado è stata depositata il 4.3.2014, anteriormenteall’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 (3.4.2014), la liquidazioneavrebbe dovuto rispettare il D.M. n. 140/2012, i cui valori massimi percause di valore indeterminabile ammontavano ad € 11.250,00, importoinferiore a quello liquidato.Il motivo è inammissibile.La ricorrente non si è premurata di censurare la ratio fondante ladichiarazione d’inammissibilità del correlativo motivo di appello, cioè nonha censurato l’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. adottata dalla Corte diAppello.In appello le spese del giudizio di primo grado erano state contestategenericamente per sproporzione rispetto all'opera svolta, senza spiegarequali voci tariffarie non fossero dovute o fossero state liquidate in eccesso,quali fossero i massimi tariffari superati e lo scaglione applicabile, e perquesto la Corte d’Appello ha correttamente dichiarato inammissibile ilmotivo. Ora invece nel motivo di ricorso si lamenta, per la prima volta, losforamento dei massimi tariffari del D.M. n. 140/2012, ma la censura è,anche sotto questo profilo, inammissibile per novità, oltre checontrastante col motivo di appello a suo tempo fatto valere, che avevainvece invocato l'applicazione del D.M. n. 55/2014.Numero registro generale 6170/2022Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11660/2026Data pubblicazione 29/04/20266. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favoredel legale antistatario del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità del controricorrente, liquidate in €3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge, da corrispondereall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteVincenzo Picaro
Sentenza Cassazione n. 11660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris