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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19261/2026

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atania il 8 novembre 1977; avverso la ordinanza n. 420-P/2025 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3d, luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente.

Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 2 motivi di impugnazione.

Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, con riferimento alla violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei parametri normativi per la configurazione del delitto di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, e, con riferimento al vizio di motivazione, in relazione alla omessa o quanto meno illogica motivazione sulla configurabilità del vincolo associativo.

Con un secondo motivo di doglianza è stata lamentata la erroneamente ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari atte a giustificare la adozione della misura custodiale in atto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato.

In relazione al primo motivo di doglianza, premesso che non è effettivamente in discussione la esistenza della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, conseguentemente, è in contestazione esclusivamente la partecipazione a detta associazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]; sostiene il ricorrente che nella ordinanza impugnata non emergerebbe né la volontà del ricorrente di aderire al pactum sceleris, né la consapevolezza della costituzione del rapporto associativo stabile né la sua 2adesione alle attività della associazione; sostiene il ricorrente che la sua implicazione nella vicenda, temporalmente contenuta nel periodo che va dal 4 al 10 febbraio 2022, era legata alla ideazione, da parte del nipote [OSCURATO:PERSONA], di una rapina non rientrante nei programmi di alcuna associazione per delinquere, poi, peraltro, neppure eseguita, e non alla adesione al programma del sodalizio capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA].

La tesi difensiva non appare tale da smantellare il solido ordito accusatorio segnalato nella ordinanza censurata.

Va, infatti, rilevato che in termini di assoluta plausibilità motivazionale il giudice del riesame ha ritenuto sussistere a carico del Salila i gravi indizi di colpevolezza riguardanti la sua adesione alla associazione per delinquere per cui è processo sulla base dell'incontestato dato costituito dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri associati, presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA], come detto promotore e dirigente del sodalizio, nel periodo fra il 4 e 1'8 febbraio 2022 e dal tenore delle conversazioni intercorse fra i vari sodali presenti; durante tali conversazioni, infatti, non solo si parla della possibilità di operare questa rapina del corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente falsamente dai medesimi promessa in vendita ad altri soggetti, ma si parla anche dell'opportunità di recuperare presso terzi una partita di stupefacente che non era stato possibile acquistare da un altro venditore, essendo gli associati disposti, a tal fine, all'utilizzo anche della violenza e di armi da fuoco.

Del tutto irrilevante è il dato, evidenziato nel ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso poco parte a tali dialoghi, essendo chiaro che la semplice ammissione della presenza di un soggetto ai discorsi relativi ai piani operativi del sodalizio criminoso, tanto più ove gli stessi si svolgano presso la abitazione dtticcolui il quale nella associazione svolge un ruolo di assoluta centralità, è affidabile indizio della piena condivisione anche da parte di tale "convitato di pietra" dei propositi delittuosi, assai articolati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, che il sodalizio intende perseguire.

Con riferimento alla adeguatezza della misura custodiale va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto svolgere negli illeciti divisati nel corso delle conversazioni intercorse presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - costituisce un elemento di giudizio non trascurabile, infatti, quello desumibile dal fatto che a maneggiare l'arma di fuoco che si sarebbe dovuto utilizzare, fosse nell'occasione proprio il [OSCURATO:PERSONA] e che questi, nel profetizzare le condotte 3da tenere durante la perpetrazione dei delitti, non esiti a mettere in conto anche l'uso micidiale dell'arma in questione -, la adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della presunzione relativa, dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato in provvisoria contestazione a carico del [OSCURATO:PERSONA], di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria; presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

Non conseguendo alla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ri P.Q.MDeposi4..t.a. in Caacelieria 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do. sq E1isabfti Arrabito 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atania il 8 novembre 1977; avverso la ordinanza n. 420-P/2025 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3d, luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente. Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 2 motivi di impugnazione. Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, con riferimento alla violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei parametri normativi per la configurazione del delitto di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, e, con riferimento al vizio di motivazione, in relazione alla omessa o quanto meno illogica motivazione sulla configurabilità del vincolo associativo. Con un secondo motivo di doglianza è stata lamentata la erroneamente ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari atte a giustificare la adozione della misura custodiale in atto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. In relazione al primo motivo di doglianza, premesso che non è effettivamente in discussione la esistenza della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, conseguentemente, è in contestazione esclusivamente la partecipazione a detta associazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]; sostiene il ricorrente che nella ordinanza impugnata non emergerebbe né la volontà del ricorrente di aderire al pactum sceleris, né la consapevolezza della costituzione del rapporto associativo stabile né la sua 2adesione alle attività della associazione; sostiene il ricorrente che la sua implicazione nella vicenda, temporalmente contenuta nel periodo che va dal 4 al 10 febbraio 2022, era legata alla ideazione, da parte del nipote [OSCURATO:PERSONA], di una rapina non rientrante nei programmi di alcuna associazione per delinquere, poi, peraltro, neppure eseguita, e non alla adesione al programma del sodalizio capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA]. La tesi difensiva non appare tale da smantellare il solido ordito accusatorio segnalato nella ordinanza censurata. Va, infatti, rilevato che in termini di assoluta plausibilità motivazionale il giudice del riesame ha ritenuto sussistere a carico del Salila i gravi indizi di colpevolezza riguardanti la sua adesione alla associazione per delinquere per cui è processo sulla base dell'incontestato dato costituito dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri associati, presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA], come detto promotore e dirigente del sodalizio, nel periodo fra il 4 e 1'8 febbraio 2022 e dal tenore delle conversazioni intercorse fra i vari sodali presenti; durante tali conversazioni, infatti, non solo si parla della possibilità di operare questa rapina del corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente falsamente dai medesimi promessa in vendita ad altri soggetti, ma si parla anche dell'opportunità di recuperare presso terzi una partita di stupefacente che non era stato possibile acquistare da un altro venditore, essendo gli associati disposti, a tal fine, all'utilizzo anche della violenza e di armi da fuoco. Del tutto irrilevante è il dato, evidenziato nel ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso poco parte a tali dialoghi, essendo chiaro che la semplice ammissione della presenza di un soggetto ai discorsi relativi ai piani operativi del sodalizio criminoso, tanto più ove gli stessi si svolgano presso la abitazione dtticcolui il quale nella associazione svolge un ruolo di assoluta centralità, è affidabile indizio della piena condivisione anche da parte di tale "convitato di pietra" dei propositi delittuosi, assai articolati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, che il sodalizio intende perseguire. Con riferimento alla adeguatezza della misura custodiale va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto svolgere negli illeciti divisati nel corso delle conversazioni intercorse presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - costituisce un elemento di giudizio non trascurabile, infatti, quello desumibile dal fatto che a maneggiare l'arma di fuoco che si sarebbe dovuto utilizzare, fosse nell'occasione proprio il [OSCURATO:PERSONA] e che questi, nel profetizzare le condotte 3da tenere durante la perpetrazione dei delitti, non esiti a mettere in conto anche l'uso micidiale dell'arma in questione -, la adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della presunzione relativa, dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato in provvisoria contestazione a carico del [OSCURATO:PERSONA], di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria; presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo alla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ri P.Q.MDeposi4..t.a. in Caacelieria 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do. sq E1isabfti Arrabito 4
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