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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31194/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 4788/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che la difesa non ha in alcun modo dimostrato la urgente necessità che avrebbe indotto l'imputato ad allontanarsi dall'abitazione presso cui era in detenzione domiciliare; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.MIl Consigliere estensore Il nte [OSCURATO:PERSONA] SjIvia [OSCURATO:PERSONA] DEPO S [OSCURATO:PERSONA]-3A Sezione VI; 13 GO 026 L'ASSISTENT U iIZIARIO Dott.ssa Ka • / niente v 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 4788/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che la difesa non ha in alcun modo dimostrato la urgente necessità che avrebbe indotto l'imputato ad allontanarsi dall'abitazione presso cui era in detenzione domiciliare; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.MIl Consigliere estensore Il nte [OSCURATO:PERSONA] SjIvia [OSCURATO:PERSONA] DEPO S [OSCURATO:PERSONA]-3A Sezione VI; 13 GO 026 L'ASSISTENT U iIZIARIO Dott.ssa Ka • / niente v 2