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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30990/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20860/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 18, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. tseateau=. 231/28/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava le cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione (e la relativa iscrizione ipotecaria) affermando la loro omessa notificazione; - la C.T.P. di Roma annullava gli atti in ragione della mancata prova della notifica; - su appello dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che solo nel secondo grado depositava la documentazione attestante l'avvenuta notificazione delle cartelle impugnate), la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 231/28/15 del 22/1/2015, riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo dell'Inglese; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; -- ha resistito con controricorso l'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA]; - l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per la partecipazione all'eventuale discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Come risulta dalla documentazione depositata con la memo- ria del 30/6/2021, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e ha provveduto al pagamento in- tegrale del debito, nella misura comunicata dall'agente della riscos- sione. 2.In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del D.L n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dal- la Legge n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione del- la materia del contendere qualora risulti, al momento della decisio- ne, il pagamento integrale del debito (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01). 3.In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che «in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del di. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla

I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impo- sitore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensa- zione delle spese» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01). 4.«Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppo- sti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato"» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; Cilile fet ee es-e - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricor- so, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Se- zione Civile, il 6 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20860/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 18, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. tseateau=. 231/28/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava le cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione (e la relativa iscrizione ipotecaria) affermando la loro omessa notificazione; - la C.T.P. di Roma annullava gli atti in ragione della mancata prova della notifica; - su appello dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che solo nel secondo grado depositava la documentazione attestante l'avvenuta notificazione delle cartelle impugnate), la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 231/28/15 del 22/1/2015, riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo dell'Inglese; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; -- ha resistito con controricorso l'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA]; - l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per la partecipazione all'eventuale discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Come risulta dalla documentazione depositata con la memo- ria del 30/6/2021, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e ha provveduto al pagamento in- tegrale del debito, nella misura comunicata dall'agente della riscos- sione. 2.In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del D.L n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dal- la Legge n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione del- la materia del contendere qualora risulti, al momento della decisio- ne, il pagamento integrale del debito (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01). 3.In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che «in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del di. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impo- sitore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensa- zione delle spese» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01). 4.«Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presuppo- sti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato"» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; Cilile fet ee es-e - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricor- so, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Se- zione Civile, il 6 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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