Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2025
ECLI:EU:T:2025:607
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0235_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 giugno 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑235/24)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad una riunione tra la vicepresidente della Commissione e il presidente della Corte costituzionale slovena – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla protezione dei dati personali – Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale – Interesse pubblico superiore – Rispetto dei termini – Sviamento di potere»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Superamento – Mantenimento della competenza dell’istituzione interessata a rispondere oltre il termine alla domanda di accesso – Circostanza idonea a giustificare l’annullamento della decisione di diniego di accesso – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 1‑3)
(v. punti 41, 42)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Superamento – Conseguenze – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza – Violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole – Conseguenze
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 3)
(v. punti 45, 47, 50)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Applicabilità delle disposizioni del regolamento 2018/1725 – Obbligo del richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi – Obbligo dell’istituzione di verificare d’ufficio l’esistenza di un pregiudizio per i legittimi interessi della persona di cui trattasi
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2018/1725, artt. 3, § 1, e 9, § 1, b]
(v. punti 62, 63, 65‑67)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo – Assenza in caso di divulgazione dei documenti volti a preparare la visita di un membro della Commissione in uno Stato membro
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 2)
(v. punti 94, 95, 99, 104‑107)
5.
Atti delle istituzioni – Sviamento di potere – Nozione
(v. punto 113)
Dispositivo
1)
La decisione C(2024) 1658 final della Commissione europea, del 7 marzo 2024, adottata ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l’accesso ad una frase della pagina 8 del documento intitolato «Visita conoscitiva nel paese (1
o
giorno), 1
o
marzo 2023», recante il numero di riferimento Ares(2024)1820776.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.