Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:892
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0134_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-134/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Braunschweig, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]Twuelpstedt AG,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. B. Tammen, del foro di Braunschweig,
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e C.D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistiti dall' avv. R. Winkler, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA]Twuelpstedt AG, con l' avv. B. Huck, del foro di Braunschweig, e della Commissione, all' udienza del 27 maggio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 settembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 aprile 1992, pervenuta in cancelleria il 27 aprile successivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Braunschweig ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali concernenti l' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il "regolamento n. 1785/81").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta fra il signor [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "signor [OSCURATO:PERSONA]") e la società [OSCURATO:PERSONA]Twuelpstedt (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), in ordine all' assegnazione di quantitativi di consegna di barbabietole da zucchero nell' ambito di contratti annuali.
3 Il signor [OSCURATO:PERSONA] è un produttore di barbabietole da zucchero stabilito in Germania nonché azionista dello zuccherificio [OSCURATO:PERSONA]. Lo statuto di tale società prevede che gli azionisti sono tenuti a consegnare alla stessa la loro produzione di barbabietole.
4 Il regolamento n. 1785/81 fissa, in particolare, un sistema di quote per la produzione di zucchero. In applicazione di tale sistema, lo zucchero è suddiviso in tre categorie: A, B e C, di cui le prime due formano oggetto di una quota. I quantitativi di zucchero A e B godono di garanzie in materia di prezzi: il prezzo minimo dello zucchero B è inferiore al prezzo minimo dello zucchero A.
5 Nell' ambito di contratti relativi alle consegne di barbabietole destinate alla fabbricazione dello zucchero, l' art. 30 del regolamento n. 1785/81 opera una distinzione fra le barbabietole a seconda che i quantitativi di zucchero con esse prodotti rientrino nei limiti della quota A o della quota B.
6 Dal fascicolo di causa risulta che, in applicazione di tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato al signor [OSCURATO:PERSONA] quantitativi di consegna di barbabietole da zucchero sia nell' ambito della quota A che nell' ambito della quota B. Il signor [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tali quantitativi dovessero essere riequilibrati aumentando quelli attribuiti nell' ambito della quota A, ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Braunschweig affinché fosse condannata a stipulare un nuovo contratto di consegna.
7 [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il ricorso sollevasse problemi d' interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sollevare le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) In qual misura, specie gli artt. 7 e 30 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, in ordine alla valutazione dei criteri ai quali i produttori di zucchero devono attenersi nella ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che i fabbricanti di zucchero si offrono di ritirare prima della semina per la produzione di zucchero entro i limiti delle quote A e B, ostino all' applicazione delle norme in materia di concorrenza del diritto tedesco dei cartelli e della disciplina Nebenleistungsaktiengesellschaft del diritto tedesco, in forza della quale l' azionista è tenuto a prestazioni periodiche in natura (dette 'obblighi accessori' ).
2) Quali criteri l' organizzazione comune del mercato dello zucchero offra al diritto nazionale sui contratti, come disciplina direttamente applicabile, nella stipulazione di accordi di compravendita di barbabietole da zucchero, sotto il profilo della ripartizione dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante offre di ritirare prima della semina per la produzione di zucchero entro i limiti delle quote A e B".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Con la prima questione, il giudice nazionale intende in sostanza conoscere in che misura il regolamento n. 1785/81 osti all' applicazione del principio della parità di trattamento dei fornitori, ai sensi del diritto tedesco in materia di cartelli, e degli azionisti di una società per azioni a prestazioni accessorie, ai sensi del diritto societario tedesco, per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi di barbabietole da zucchero fra i venditori. Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede alla Corte di indicare quali siano i criteri che l' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero fornisce per effettuare tale ripartizione. Trattandosi di questioni strettamente connesse, è opportuno esaminarle congiuntamente.
10 In primo luogo, occorre osservare che l' art. 30 del regolamento n. 1785/81 contiene disposizioni sulla ripartizione fra i venditori dei quantitativi di barbabietole destinate alla fabbricazione dello zucchero. Ai sensi del n. 5 di tale articolo, le modalità di applicazione della norma in questione dovevano essere adottate secondo la procedura prevista dall' art. 41. Dalla formulazione del detto n. 5 risulta che rientrano in tali modalità i criteri ai quali devono conformarsi i fabbricanti di zucchero per la ripartizione, tra i venditori di barbabietole, dei quantitativi di barbabietole contrattate prima della semina. Tali modalità di applicazione non sono state tuttavia ancora adottate.
11 In secondo luogo, occorre rilevare che l' art. 7, n. 3, del regolamento medesimo attribuisce al Consiglio il potere di stabilire le disposizioni quadro alle quali, ai sensi del n. 1 dell' articolo stesso, devono conformarsi gli accordi interprofessionali nonché i contratti conclusi fra i venditori e gli acquirenti di barbabietole.
12 E' importante sottolineare, a tal proposito, che nemmeno il regolamento (CEE) del Consiglio 20 febbraio 1968, n. 206, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l' acquisto di barbabietole (GU L 47, pag. 1), che non è stato abrogato dal regolamento n. 1785/81, prevede disposizioni sulla ripartizione dei quantitativi di barbabietole fra i venditori.
13 In terzo luogo, occorre riferirsi all' art. 7, n. 5, del regolamento n. 1785/81 a norma del quale, in mancanza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie per preservare gli interessi delle parti interessate.
14 Parimenti, il regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1975, n. 741, che stabilisce norme particolari relative all' acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L 74, pag. 2), precisa, all' art. 1, primo comma:
"In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione, tra i venditori, dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione".
15 Dall' insieme di tali disposizioni risulta anzitutto che il legislatore comunitario è competente a stabilire le modalità di ripartizione fra i venditori dei quantitativi di barbabietole da zucchero che il fabbricante offre di acquistare, prima della semina, per la fabbricazione dello zucchero entro i limiti delle quote A e B, ma che esso non ha ancora emanato norme al riguardo.
16 Occorre poi constatare che, secondo questi stessi regolamenti, in mancanza di norme comunitarie ovvero di accordi conclusi nell' ambito di un accordo interprofessionale, gli Stati membri sono autorizzati a procedere a tale ripartizione in base alle norme del proprio diritto nazionale.
17 Ne consegue che il regolamento n. 1785/81 non osta all' applicazione del diritto nazionale dei cartelli e delle società per quanto riguarda la ripartizione dei quantitativi di barbabietole da zucchero fra i relativi venditori entro i limiti delle quote A e B. Tuttavia, se sono autorizzati ad applicare il proprio diritto nazionale, gli Stati membri non sono dispensati dall' osservanza dei principi e delle norme generali che disciplinano la politica agricola comune.
18 Le questioni pregiudiziali vanno quindi risolte nel senso che, poiché il diritto comunitario non ha ancora stabilito i criteri di ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole da zucchero che il fabbricante offre di acquistare prima della semina per la fabbricazione dello zucchero entro i limiti delle quote A e B, il regolamento n. 1785/81 non osta all' applicazione a tale ripartizione del principio di parità di trattamento dei fornitori, derivante dal diritto nazionale dei cartelli, e degli azionisti di una società per azioni a prestazioni accessorie, derivante dal diritto nazionale delle società. Tuttavia, se sono autorizzati ad applicare il proprio diritto nazionale, gli Stati membri non sono dispensati dall' osservanza dei principi e delle norme generali che disciplinano la politica agricola comune.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Braunschweig, con ordinanza 7 aprile 1992, dichiara:
Poiché il diritto comunitario non ha ancora stabilito i criteri di ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole da zucchero che il fabbricante offre di acquistare prima della semina per la fabbricazione dello zucchero entro i limiti delle quote A e B, il regolamento n. 1785/81 non osta all' applicazione a tale ripartizione del principio di parità di trattamento dei fornitori, derivante dal diritto nazionale dei cartelli, e degli azionisti di una società per azioni a prestazioni accessorie, derivante dal diritto nazionale delle società. Tuttavia, se sono autorizzati ad applicare il proprio diritto nazionale, gli Stati membri non sono dispensati dall' osservanza dei principi e delle norme generali che disciplinano la politica agricola comune.