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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29239/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza; avverso i.nm~-1•123 in data 13/12/2023 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia il ricorso sia accolto e disposto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello Catanzaro in epigrafe, è stato dichiarato inammissibile l'appello interposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, operato l'aumento per la recidiva e la riduzione per il rito, in relazione al reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 06/09/2011, n. 159.

La Corte di appello, rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 20.10.2017 e che era stato fissato termine di novanta giorni per deposito ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., aveva osservato che la relativa)\ scadenza per il deposito della motivazione sarebbe scaduto al 15.01.2018 e, di conseguenza, che il termine per impugnare - pari a 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. -, sarebbe spirato il 01.03.2018.

Conseguentemente, in relazione all'avvenuto deposito dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ed adottato le conseguenti statuizioni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 172, 544, comma 3, 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello di Catanzaro erroneamente computato, in giorni 87 anziché in 90, il termine di deposito della motivazione della sentenza emessa in data 20.10.2017, per l'effetto erroneamente individuando al 01.03.2018 il termine per il deposito dell'impugnazione: di conseguenza, l'appello era stato giudicato tardivo e così pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

In realtà, - osserva la difesa - il termine per proporre l'appello avrebbe dovuto essere computato a far data dal 18/01/2018 (dies a quo per l'impugnazione, a fronte della pronuncia della sentenza il 20.10.2017, con riserva di deposito dei motivi nei successivi novanta giorni): di conseguenza, il termine per appellare, scaduto domenica 04.03.2018, avrebbe beneficiato della proroga ex lege al successivo lunedì 05.03.2018.

La Corte distrettuale sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il termine fosse spirato il 01.03.2018, così dichiarando inammissibile l'appello.

Ne discende la richiesta di annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Fondato è l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erroneo computo del termine per impugnare la sentenza, effettuato dalla Corte di appello, di conseguenza dichiarando inammissibile l'impugnazione perché tardiva, ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.1.

Il Tribunale di Cosenza ha emesso la decisione il 20/10/2017, come risulta dalla data indicata sul frontespizio della sentenza e sul verbale 1- 2 , dell'udienza in cui è avvenuta la deliberazione; per il deposito dei motivi, il tribunale ha riservato termine di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

Il termine finale per il deposito della motivazione cadeva il 18.01.2018: risulta quindi erronea l'indicazione, contenuta nella sentenza di appello, del dies a quo per appellare, laddove è stato indicato nel 15.01.2018.

Di conseguenza, la Corte distrettuale è caduta in errore nel computare la scadenza del termine di 45 gg. ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, la Corte di appello ha fissato la data del 01.03.2018, quale termine entro il quale l'appello avrebbe dovuto essere depositato.

Diversamente, il termine spirava il 04.03.2018, ma, trattandosi di giorno festivo, era prorogato di diritto al successivo 05.03.2018.

Sulla base di quanto premesso, consegue la tempestività dell'appello, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed erroneamente ritenuto tardivo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza; avverso i.nm~-1•123 in data 13/12/2023 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia il ricorso sia accolto e disposto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello Catanzaro in epigrafe, è stato dichiarato inammissibile l'appello interposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, operato l'aumento per la recidiva e la riduzione per il rito, in relazione al reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 06/09/2011, n. 159. La Corte di appello, rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 20.10.2017 e che era stato fissato termine di novanta giorni per deposito ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., aveva osservato che la relativa)\ scadenza per il deposito della motivazione sarebbe scaduto al 15.01.2018 e, di conseguenza, che il termine per impugnare - pari a 45 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. -, sarebbe spirato il 01.03.2018. Conseguentemente, in relazione all'avvenuto deposito dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ed adottato le conseguenti statuizioni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 172, 544, comma 3, 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello di Catanzaro erroneamente computato, in giorni 87 anziché in 90, il termine di deposito della motivazione della sentenza emessa in data 20.10.2017, per l'effetto erroneamente individuando al 01.03.2018 il termine per il deposito dell'impugnazione: di conseguenza, l'appello era stato giudicato tardivo e così pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. In realtà, - osserva la difesa - il termine per proporre l'appello avrebbe dovuto essere computato a far data dal 18/01/2018 (dies a quo per l'impugnazione, a fronte della pronuncia della sentenza il 20.10.2017, con riserva di deposito dei motivi nei successivi novanta giorni): di conseguenza, il termine per appellare, scaduto domenica 04.03.2018, avrebbe beneficiato della proroga ex lege al successivo lunedì 05.03.2018. La Corte distrettuale sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il termine fosse spirato il 01.03.2018, così dichiarando inammissibile l'appello. Ne discende la richiesta di annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato è l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erroneo computo del termine per impugnare la sentenza, effettuato dalla Corte di appello, di conseguenza dichiarando inammissibile l'impugnazione perché tardiva, ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.1. Il Tribunale di Cosenza ha emesso la decisione il 20/10/2017, come risulta dalla data indicata sul frontespizio della sentenza e sul verbale 1- 2 , dell'udienza in cui è avvenuta la deliberazione; per il deposito dei motivi, il tribunale ha riservato termine di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il termine finale per il deposito della motivazione cadeva il 18.01.2018: risulta quindi erronea l'indicazione, contenuta nella sentenza di appello, del dies a quo per appellare, laddove è stato indicato nel 15.01.2018. Di conseguenza, la Corte distrettuale è caduta in errore nel computare la scadenza del termine di 45 gg. ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, la Corte di appello ha fissato la data del 01.03.2018, quale termine entro il quale l'appello avrebbe dovuto essere depositato. Diversamente, il termine spirava il 04.03.2018, ma, trattandosi di giorno festivo, era prorogato di diritto al successivo 05.03.2018. Sulla base di quanto premesso, consegue la tempestività dell'appello, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed erroneamente ritenuto tardivo. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma
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