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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18793/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Brescia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diRudolf Pengili; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 9 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Pengili in relazione al contestato reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.), accertato in data 20 marzo 2018.

Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo: a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non avendo la Corte territoriale tenuto conto che il veicolo in contestazione era in pessime condizioni e di modesto valore ed essendo del tutto irrilevante il fatto che il veicolo all’atto del rinvenimento (nel garage dell’imputato) da parte dei Carabinieri presentava la targa parzialmente coperta; b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero comunque potuto essere riconosciute all’imputato a causa del positivo comportamento processuale tenuto dallo stesso.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

In ogni caso la Corte territoriale, per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti risulta avere reso una motivazione congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia, richiamando, con riguardo alla circostanza di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non solo il valore del bene oggetto di ricettazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il valore di duemila euro del bene ricettato sia di per sé sufficiente ad escludere l’operatività della attenuante de qua, in linea con quanto affermato, ex multis, da Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01) ma anche altri elementi emergenti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed altrettanto è a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Brescia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diRudolf Pengili; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 9 febbraio 2023 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Pengili in relazione al contestato reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.), accertato in data 20 marzo 2018. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo: a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non avendo la Corte territoriale tenuto conto che il veicolo in contestazione era in pessime condizioni e di modesto valore ed essendo del tutto irrilevante il fatto che il veicolo all’atto del rinvenimento (nel garage dell’imputato) da parte dei Carabinieri presentava la targa parzialmente coperta; b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero comunque potuto essere riconosciute all’imputato a causa del positivo comportamento processuale tenuto dallo stesso. Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In ogni caso la Corte territoriale, per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti risulta avere reso una motivazione congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia, richiamando, con riguardo alla circostanza di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. non solo il valore del bene oggetto di ricettazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il valore di duemila euro del bene ricettato sia di per sé sufficiente ad escludere l’operatività della attenuante de qua, in linea con quanto affermato, ex multis, da Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01) ma anche altri elementi emergenti dall’analisi dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed altrettanto è a dirsi con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in