CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di COMITO Massimo, intesa a ottenere un indennizzo a titolo di' riparazione per la ingiusta detenzione subita (prima in carcere, quindi agli arresti domiciliari) nell'ambito di un procedimento, nel quale era stata ipotizzata la sua partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati in materia di evasione fiscale (due dei quali contestati anche al COMITO), contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e il patrimonio, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'area commerciale "Regioni europee" di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo ritenuto un suo comportamente gravamente negligente, in quanto preposto, unitamente al suo diretto dipendente [OSCURATO:PERSONA], agli aspetti commerciali e pre contrattuali del business riguardante il traffico telefonico, introdotto nella agenda della società, nell'ambito di un'operazione (avviata nel 2005 e portata avanti sino al 2007) che aveva coinvolto, tra gli altri, anche la società nella quale l'istante ricopriva la citata carica, avente a oggetto la commercializzazione di servizi (traffico premium-contenuti per adulti), da realizzare con servizi di interconnessione internazionale per il trasporto del traffico telematico (traffico VOIP, voce su Internet), ritenuta dagli investigatori posta in essere fittiziamente al fine di lucrare sulla imposta indiretta nazionale, attraverso una catena commerciale apparente e destinata a frodi carosello, con conseguente circolarità del denaro immesso nel circuito finanziario, riconducibile alla medesima provvista, interamente fornita - questa - dall'organizzazione criminale e destinata ad autoalimentarsi grazie all'IVA applicata da parte della citata società, operante all'estero in esenzione IVA, imposta che veniva, invece, applicata nel rapporto successivo intrattenuto in ambito nazionale. 2. La difesa del COMITO ha proposto ricorso avverso la decisione, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 314, cod. proc. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione, assumendo una erronea interpretazione della norma di riferimento, avuto riguardo alla condotta ritenuta in capo al COMITO come sorretta da una condotta omissiva, 2 9E' gravemente colposa, in tal senso operando una lettura dell'art. 314 cit. parallela al parametro convenzionale di cui all'art. 5 CEDU, norma viceversa intersecantisi proprio in relazione al comportamento, non doloso, né gravemente colposo ostativo, atteso che solo una condotta sorretta da tale coefficiente psicologico e causalmente connessa alla detenzione ingiusta subita può rendere plausibile il sospetto circa la commissione di un reato. Nella specie, tuttavia, secondo le argomentazioni difensive, la fondata convinzione dell'esistenza di una colpa grave non potrebbe giustificare il sospetto della commssione di un reato che richiede un dolo specifico, in caso contrario ponendosi un sospetto di illegittimità costituzionale dello stesso art. 314 cit., siccome interpretato dal diritto vivente. Inoltre, le asserzioni e motivazioni contenute nell'ordinanza censurata sarebbero, a dire del deducente, palesemente illogiche e in contrasto con la documentazione acquisita sin dal 2006, ma anche con le motivazioni contenute nelle due sentenze di merito, in base alle quali le macroscopiche omissioni gravemente colpose ritenute dalla Corte territoriale erano state escluse in radice. In particolare, la difesa rileva che i sopralluoghi effettuati dal COMITO e dal [OSCURATO:PERSONA] avevano permesso di constatare una stabile e organizzata struttura intesa alla trasmissione dei dati e che anche sul versante fiscale erano state condotte le opportune verifiche circa eventuali profili elusivi dell'IVA. Sotto altro profilo, poi, la difesa osserva che la sentenza assolutoria null'altro sarebbe se non il precipitato della valutazione di atti acquisiti già nel 2006 e consegnati spontaneamente dagli indagati, avendo i giudici del merito escluso qualsivoglia condotta negligente o superficiale. La pretesa omissione di controlli sarebbe perciò contraddetta dalla forte strutturazione della TIS (a sua volta controllata da TELECOM), cui andava ricondotta, in sostanza, la validazione dei controlli effettuati da TIS e dei contratti, ma anche dalla predisposizione delle dichiarazioni IVA ínfragruppo. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di difetto assoluto di motivazione circa la graduazione della colpa ritenuta in capo al COMITO, non avendo i giudici territoriali individuato la regola cautelare da applicarsi nella specie, oggetto di violazione da parte dell'istante, attesa la procedimentalizzazione della validazione dei contratti, dei clienti e dei pagamenti, con conseguente intervento nel relativo iter di plurime figure dirigenziali, il COMITO essendo solo un direttore commerciale.Inoltre, il valore del traffico premium non poteva destare stupore, stante la sua rapidissima espansione e le ragioni del comportamento del predetto vanno ricondotte al core business della TIS, carrier di transito che rivece volumi di traffico da aggregatori e li consegna ad altri aggregatori. Sotto altro profilo, la difesa denuncia la totale elusione del punto sollevato a proposito dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo al [OSCURATO:PERSONA] (definito dai giudici della riparazione gravemente negligente unitamente al COMITO). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va preliminarmente chiarito che all'esame di questa Corte si pone una fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stato affermato, in via definitiva, il difetto dei presupposti in fatto e in diritto necessari per l'emissione della misura. Trattasi di rilievo dirimente che la difesa sembra avere ignorato nel formulare l'argomento che fa leva sulla esistenza di elementi a favore dell'innocenza del COMITO già all'epoca di emissione della misura e sulla loro asserita non modificazione nel corso del procedimento. Sul punto, è sufficiente un rinvio all'orientamento consolidato di questa Corte per ribadire, quanto alla rilevanza del comportamento ostativo dell'interessato, che solo nella specifica ipotesi di ingiustizia formale (diversa da quella esaminata nella specie) la condizione negativa opera in maniera ristretta, poiché non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che la governa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; sez. 4 n. 8021 del 28/1/2014, Rv. 258621; n. 25223 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 259207, in cui si è operata la netta distinzione tra annullamento della misura per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità e revoca di essa per il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, dei presupposti legittimanti la sua adozione). In tali casi, infatti, il giudice della cautela è oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (ex multis, sez. 4 n. 34541 del 24/5/2016, Rv. 267506; sez. 4, n. 13559 del 2/12/2011, dep. 2012, Rv. 253319; sez. 4, n. 8021 del 28/1/2014, Rv. 258621). Trattasi di interpretazione del tutto coerente con l'art. 5 CEDU, avendo questa Corte già da tempo chiarito che la previsione dell'art. 314 cod. proc. pen., che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, quantomeno per colpa grave, alla custodia cautelare subita, non è in contrasto con il parametro convenzionale citato, posto che l'indennizzo, come previsto in tale norma, spetta soltanto a chi sia stato "vittima" di una detenzione in violazione del suindicato art. 5 (sez. 4, n. 35689/2009, Farris, Rv. 245311, in cui la Corte, nell'affermare il principio, ha altresì rilevato che una diversa interpretazione del parametro convenzionale finirebbe per contraddire il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e comportare una violazione dell'art. 2 Cost.; sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, Nasone, Rv. 280929). Peraltro, proprio nel caso Pedroso c. Portogallo del 12/6/2018, richiamato dalla difesa, la Corte EDU ha sì ribadito la necessità della previsione di uno strumento riparatore in tutti i casi di detenzione illegittima (nella specie, il ricorrente era stato arrestato e il titolo revocato per insussistenza della gravità indiziaria; l'accusa aveva rinunciato a esercitare l'azione penale, ma i giudici di secondo grado, ribaltando la decisione favorevole di quelli di prima istanza, avevano negato l'indennizzo sull'assunto che, per aver diritto alla riparazione, non fosse sufficiente l'illegittimità della detenzione cautelare, dovendo la stessa risultare "manifestamente illegittima", ravvisata la ratio di tale impostazione nel riconosciuto potere discrezionale dei giudici nella valutazione sull'applicazione o meno di misure restrittive); ma il caso non riguardava il riconoscimento di un comportamento dell'interessato ostativo all'insorgenza del diritto azionato, venendo in rilievo in questa sede per l'opposto argomento che fa leva sulla circostanza che i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto un margine di discrezionalità in capo allo Stato nella previsione di cause ostative alla riparazione in nome del principio di auto-responsabilità e di solidarietà, pur utilizzando toni perentori sulla necessità che sia approntato uno strumento riparatore per tutti i casi di detenzione illegittima. Il che chiama in causa, semmai, il diverso profilo della eventuale coerenza della operatività della condizione negativa nei casi, diversi da quello all'esame, di c.d. ingiustizia formale del titolo. 3. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui si discute, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). A tal fine, il giudice della riparazione, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, per stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Con riguardo alla verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., dunque, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo quella dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 4. Fatte tali premesse, si osserva che la Corte capitolina, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto una condotta gravemente colposa in capo al COMITO, ravvisandola nell'atteggiamento di chiara negligenza e superficialità tenuto durante la gestione dell'affare ricondotto al novero delle operazioni portate avanti dal gruppo criminoso, la cui esistenza era stata definitivamente confermata dai giudici del merito. In particolare, ricostruita l'intera vicenda processuale e l'esito dell'incidente cautelare (avendo la Corte di legittimità annullato l'ordinanza con rinvio solo in punto esigenze cautelari), i giudici della riparazione hanno esposto le ragioni difensive, in buona parte ripercorse nella trama del ricorso (e, sostanzialmente, fondate sull'assunto che, ben prima dell'adozione della misura cautelare e, in ogni caso, dal deposito della memoria nel marzo 2010, sarebbero stati sussistenti tutti gli elementi utili a escludere la necessità e legittimità della misura) e le hanno disattese sulla scorta degli stessi atti allegati, formulando il seguente ragionamento: tutte le pronunce avevano confermato l'impalcatura dell'indagine e l'esistenza del sodalizio di cui al capo i) della imputazione, il COMITO essendo stato assolto per non aver commesso il fatto; le condotte di cui reati fine (capi 8 e 11) erano state confermate nella loro materialità, essendo stato il COMITO assolto per difetto dell'elemento soggettivo (dolo), avendo i giudici del doppio grado escluso un suo apporto consapevole, le dichiarazioni IVA per il 2005 e il 2006 essendo state tuttavia predisposte utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse da I-GLOBE e PLANETARIUM; il compendio probatorio, contrariamente a quanto assunto a difesa, non era assolutamente univoco nel senso della evidenza dell'innocenza dell'istante e men che meno della sua inconsapevolezza (l'istruttoria aveva lungamente impegnato i giudici dei due gradi con 116 udienze nel primo e 26 nel secondo e l'audizione di numerosissimi testimoni); era stato accertato che l'operazione "Traffico telefonico" era stata una gigantesca frode commerciale, basata su "castelli di carta", schede pre pagate e traffico telefonico inesistenti, gli stessi giudici dell'assoluzione avendo stigmatizzato la non linearità e il difetto di una immediata evidenza logica degli elementi probatori; lo stesso COMITO, in sede processuale, aveva confermato la sua grave negligenza e imprudenza, a fronte di un annosa esperienza nel settore e del ruolo ricoperto nella società, quale diretto responsabile degli affari commerciali per TIS. Sulla scorta di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto che al COMITO fosse rimproverabile una grande negligenza: egli si era fidato, in relazione all'affare propostogli dal CRUDELE e dai suoi associati (tutti condannati), di soggetti non conosciuti, in relazione a un'operazione commerciale che neppure necessitava dell'intervento della società rappresentata, tanto da avere egli stesso chiesto conto 'al suo referente delle ragioni per le quali il cliente era stato presentato a TIS; si era limitato ad accettare verbali rassicurazioni sul fatto che il proponente FOCARELLI (con ruolo chiave in numerose tra le vicende di cui alla imputazione) fosse "una bravissima persona" e nonostante avesse ammesso che vi era preoccupazione per l'entità raggiunta dal business; egli non aveva mai sondato l'esistenza dei fondi o cercato di conoscere l'identità del finanziatore iniziale, tale non avendo considerato, né invero indicato, il FOCARELLI stesso; a tale congerie di soggetti il COMITO si era rivolto per ottenere rassicurazioni anche in ordine alla regolarità fiscale dell'operazione. Si è trattato, per quei giudici, di gravi omissioni, la cui irrilevanza penale era stata accertata solo all'esito di una imponente attività istruttoria, comprese plurime consulenze, costituive di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, siccome sinergiche, proprio per il ruolo rivestito e concretamente svolto dal COMITO nella complessa dinamica dell'affare illecito, rispetto all'adozione, prima, e al mantenimento, dopo, della custodia cautelare subita. 3. Il primo motivo è infondato. Richiamato quanto già chiarito in premessa circa l'ipotesi di ingiustizia azionabile nel caso di specie, quanto alla natura, invece, del comportamento ostativo, il giudice di merito può valorizzare, ferma la verifica degli altri requisiti, anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, codice penale, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqua/in, Rv. 193228; n. 18152 del 9/2/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; n. 26925 del 15/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Ta velli, Rv. 268685). 4. Il provvedimento impugnato è del tutto coerente con i suindicati principi di diritto. La Corte d'appena ha valorizzato, attraverso una motivazione che si sottrae al sindacato di questa Corte, siccome non denunciante alcuna manifesta illogicità, come assunto a difesa, elementi di sicuro rilievo ai fini della verifica demandatale, storicamente non smentiti dal giudizio di merito e confermati dallo stesso COMITO nel corso del procedimento. Il ricorrente si è limitato a censurare il ragionamento svolto dalla Corte del merito, contestando la valorizzazione di una condotta connotata da gravissime omissioni, analiticamente riportate e non superate dalle argomentazioni difensive, confermative di una grave colpa ritenuta ostativa all'insorgenza del diritto azionato, posta in stretta correlazione causale con la detenzione patita, ancora una volta alla stregua di un ragionamento del congruo e non manifestamente illogico, né contraddittorio. Peraltro, nel suo argomentare, la difesa ha sovrapposto i piani del comportamento ostativo sorretto da colpa grave con quello dell'elemento soggettivo del reato per il quale ha patito la detenzione, operazione la cui erroneità emerge dai principi di diritto sopra richiamati, alla stregua dei quali si ricorda che la condotta ostativa può essere sorretta anche da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458, cit.). 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'assunto secondo il quale la Corte della riparazione non avrebbe sindacato la gravità della colpa riconosciuta è smentito da una semplice lettura dell'ordinanza impugnata e dallo sviluppo del ragionamento esplicativo seguito dai giudici territoriali, i quali hanno stigmatizzato l'enormità delle omissioni rinvenute nella condotta del COMITO, non smentite dalle sentenze di merito. A nulla rileva, poi, alla luce dei principi richiamati nel paragrafo che precede, la mancata individuazione di una specifica regola violata dal COMITO, la condotta ostativa potendo essere sorretta anche da una colpa generica, come ritenuto, nella specie, dalla Corte d'appello. Infine, è manifestamente infondato l'argomento che richiama il diverso esito del giudizio riparatorio nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, oltre a ricordarsi che, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193), deve anche osservarsi la genericità della doglianza laddove non oppone una identità di posizioni (invero smentita dallo stesso capo d'imputazione, risultando il [OSCURATO:PERSONA] un sottoposto del COMITO), limitandosi ad allegare un provvedimento silente quanto alla asserita identità delle due posizioni processuali, con specifico riferimento anche alla condotta processuale o extra processuale rilevante ai fini della verifica della condizione ostativa di cui all'art. 314 comma 1, cit. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e