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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07562/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.142/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente-ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6077/2017 depositata il28/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti , con dichiarazione congiunta, ha nno reciprocamente rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale, con richiesta di compensazione delle spese (v. atti depositati il 19 dicembre 2022); -le dichiarazioni di reciproca rinuncia sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.142/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente-ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6077/2017 depositata il28/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti , con dichiarazione congiunta, ha nno reciprocamente rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale, con richiesta di compensazione delle spese (v. atti depositati il 19 dicembre 2022); -le dichiarazioni di reciproca rinuncia sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema
Sentenza Cassazione n. 07562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris