CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2167/2020 de-positata il 17/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 2167/2020, pubblicata in data 17 giugno2020, la Corte d'appello di Napoli, nella regolare costituzione dell'ap-pellato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha parzial-mente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'or-dinanza ex art. 702-bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata indata 18 novembre 2016, e, in riforma della medesima, ha accertato ildiritto del medesimo [OSCURATO:PERSONA] a conseguire la somma di €20.566,80, a titolo di compenso connesso all'esercizio in concreto del-le funzioni giurisdizionali di Presidente della Commissione TributariaProvinciale di Caserta.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva agito nei confronti del MI-NISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, deducendo di averesvolto nel periodo 26 dicembre 2014 – 30 settembre 2015 le funzionidi Presidente facente funzioni della Commissione tributaria provincialedi Caserta, giusta delibera n. 1636/0214 di attribuzione delle suddet-te funzioni da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributa-ria.L'odierno controricorrente, quindi, aveva dedotto che, in virtùdello svolgimento di tali funzioni, aveva acquisito il diritto alla corre-sponsione del relativo emolumento.3. La Corte di appello di Napoli, nel riformare la decisione im-pugnata, ha affermato che, mentre per l'espletamento delle funzioni“non giurisdizionali” non può essere riconosciuto alcun compenso siaper il caso di sostituzione di Presidente assente o impedito sia in casodi delega di attribuzioni – a ciò ostando il disposto di cui all'art. 2,comma 2, D.Lgs. n. 54/1992 - a diverse conclusioni si deve pervenireper quanto attiene alle funzioni giurisdizionali, in quanto la previsioneSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026appena richiamata sarebbe riferibile solo alle funzioni amministrativee non a quelle giurisdizionali.Per queste ultime, ha argomentato la Corte territoriale, giusto ildisposto degli artt. 39, comma 6, D.L. n. 98/2011 e 13, comma 2,D.Lgs. n. 545/1992 ed in considerazione del principio di effettività deicompensi dei giudici tributari, sarebbe preclusa una interpretazioneche conduca ad escludere il riconoscimento del compenso fisso e va-riabile per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali, traducendosiquest'ultima interpretazione anche in un ingiustificato arricchimentoper la P.A., e potendosi, semmai, escludere il diritto al compenso fis-so solo nelle ipotesi in cui il Presidente di Commissione sia sostituitoquando è ancora in carica.La Corte territoriale ha quindi concluso che “apparirebbe, allora,ad avviso della Corte, assolutamente ingiustificato, in assenza di unaspecifica disposizione di legge che regolamenti in maniera espressa ilcaso di vacanza del titolare, ed in presenza di un formale atto di no-mina del presidente facente funzioni, ancorché temporaneo, non rico-noscergli i compensi connessi alla maggiore gravosità della carica ri-coperta”4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Na-poli ricorre il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consi-glio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, D.Lgs. n.545/1992 e 39, D.L. n.98/2011.Sez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026Richiamando anche il Parere del Consiglio di Stato n. 1167/2010, il Ministero ricorrente argomenta che la Corte di appello avreb-be errato nel ritenere la fondatezza della pretesa del controricorrente,in quanto si sarebbe posta in contrasto con il disposto di cui all'art.39, comma 6, D.L. n.98/2011, il quale invece esclude il diritto allacorresponsione del compenso, fisso e variabile, di cui all'art 13,D.Lgs. n. 98/2011 nell'ipotesi di cui all'art 2, comma 2, D.Lgs. n. 545/1992, e cioè, appunto, nell'ipotesi in cui il Presidente di Sezione sosti-tuisca il Presidente della Commissione.Richiama sul punto la ratio della previsione, che è quella di evi-tare un doppio trattamento economico in favore del facente funzioni,il quale, anche nell'ipotesi in esame, verrebbe unicamente a svolgerele funzioni giurisdizionali proprie, connesse alla qualifica – alla qualerisulta riconducibile anche il compito di sostituire il Presidente dellaCommissione in caso di assenza temporanea o vacanza del ruolo ‒laddove il riconoscimento degli specifici emolumenti connessi al for-male conferimento della carica di Presidente di [OSCURATO:PERSONA] presuppone il superamento di una specifica procedura concorsualedisciplinata dalla legge.Deduce ulteriormente il ricorrente il carattere irrazionale delladecisione impugnata, laddove la stessa esclude i compensi per l'e-spletamento di funzioni amministrative, mentre li riconosce per l'e-spletamento di quelle giurisdizionali, considerata l'assenza di distin-zioni in tal senso nell'ambito della disciplina applicabile, ed in partico-lare negli artt. 2, D.Lgs. n. 545/1992 e 39, D.L. n.98/2011.Argomenta ulteriormente il ricorrente: che la ratio dell'art. 39,D.L. n. 98/2011 è proprio quella di evitare che, nel caso di sostituzio-ne del Presidente di Commissione da parte del presidente di sezionepiù anziano, si verifichi un esborso aggiuntivo a titolo di compensoSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026per attività che sono invece già remunerate; che l'esclusione di ulte-riori indennità è da intendersi riferita sia alle funzioni amministrativeche giurisdizionali, “atteso che sarebbe paradossale riconoscere uncompenso aggiuntivo per le funzioni giurisdizionali, già connaturatealla qualifica di presidente di sezione, operando cosi un'artificiosa di-storsione della ratio della norma di riferimento, volta ad evitare un il-legittimo doppio trattamento economico”; che il riferimento alle fun-zioni non giurisdizionali contenuto all'art. 2, D.Lgs. n. 545/1992 “vuo-le scongiurare che un maggior aggravio lavorativo derivante dallosvolgimento di funzioni amministrative apicali possa dar luogo amaggiori compensi. risultando implicito che la sostituzione si riferiscaanche alle funzioni giurisdizionali, secondo un'interpretazione estensi-va e costituzionalmente orientata della norma, e che la stessa non diacertamente titolo a maggiori pretese creditorie”.2. Il ricorso deve trovare accoglimento.Questa Corte, infatti, intende dare continuità all'orientamento, re-centemente espresso in materia con l'enunciazione del principio percui, in tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, alPresidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca ilPresidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 delD.Lgs. n. 545/1992 e 39, D.L. n. 98/2011, non può essere riconosciu-to alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallostesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione rico-perte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente dellaCommissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustiziatributaria (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8873 del 4/04/2024 e Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9060del 2024).Sez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026Come osservato in tali precedenti, l'art. 2, D.Lgs. n. 545/1992, neltesto ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A cia-scuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è prepostoun presidente, che presiede anche la prima sezione”.Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, incaso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giu-risdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'inca-rico subordinatamente d'età”.Il comma 3 dello stesso articolo precisa, inoltre, che “Il presidentedi commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzio-ni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri dicui al comma 2”.L'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 545, cit., sotto la rubrica “Tratta-mento economico dei giudici tributari”, dispone, per quel che qui inte-ressa, che “1. [OSCURATO:PERSONA] delle finanze con proprio decreto di concertocon il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spet-tante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secon-do grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compensomensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorsodefinito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, chedebbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascu-no alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e laredazione della sentenza, nonché, per i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui ha sede la corte di giustizia, dellespese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Ilcompenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”.Quanto all'art. 39, comma 6, D.L. n.98/2011, convertito con mo-dificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “Igiudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cuiSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni diPresidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto allacorresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 delpredetto decreto legislativo n. 545 del 1992".Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per igiudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicatenel d.m. 28.6.2002 ‒ è collegato alla mera titolarità della funzionegiurisdizionale, variando solo in ragione della funzione svolta dal giu-dice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di se-zione o Presidente di Commissione.Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presentericorso dal d.m. 24.3.2006 ‒ spetta invece per ogni ricorso definito,anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e alVicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbo-no tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno allatrattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazio-ne della sentenza (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 545/1992).È ben vero che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,in diversi provvedimenti - risoluzioni CPGT nn. 1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria dell'incaricodi Presidente facente funzioni di Commissione tributaria - ha ritenutoche il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento alreggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione.In questa stessa direzione si pone, del resto, il Regolamento perla procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissionetributaria, nella versione emendata con delibera n. 269 del 22.2.2022dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ove è stato pre-visto che “Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni diSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedentepunto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commis-sione e il compenso fisso della carica di titolarità”.Anche in questo caso, la questione interpretativa di base è quelladi individuare la portata dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1995, chedispone, in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commis-sione, la sostituzione del Presidente di Sezione nelle funzioni non giu-risdizionali.La decisione impugnata, infatti, accogliendo la tesi del controricor-rente, ha ritenuto che la previsione contemplata nel comma 2 testécitato non riguardi le ipotesi di assenza prolungata regolata da un ap-posito provvedimento di reggenza del Consiglio di Presidenza dellaGiustizia tributaria, mentre il MINISTERO ricorrente sostiene la tesiopposta, in ragione dell'assenza di limitazioni di sorta rispetto allaipotesi di assenza prolungata del presidente di Commissione.È da ritenere che una corretta interpretazione dell'art. 2, comma2, d.lgs. n. 545/1992 e dell'art. 39, c. 6 d.l. n. 98/2011 conduca a ta-le seconda soluzione interpretativa.Quanto alla prima disposizione, la stessa disciplina qualunque ipo-tesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attri-buendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed in-condizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, su-bordinatamente di età.Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il datoletterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicitoal carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commis-sione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentementerivolta a garantire, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle fun-zioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senzaSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimen-ti specifici da parte dell'organo preposto all'autogoverno della magi-stratura tributaria.Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non possono chericomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente diCommissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di ga-rantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle at-tività connesse alle funzioni presidenziali.Se, dunque, la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l'effi-cienza della Commissione con riguardo ai compiti organizzativi dispettanza presidenziale, risulta parimenti evidente che l'adozione diprovvedimenti in tema di determinazione delle funzioni spettanti alpresidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivan-ti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsio-ne normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osser-vato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 2010, essa risulticonforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di so-stituzione del Presidente di commissione con il Presidente di sezionedestinato ad esercitarne le funzioni.La diversa conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Presi-denza della Giustizia Tributaria nelle risoluzioni e nel regolamento so-pra indicati appare recessiva rispetto all'interpretazione delle previ-sioni normative anzidette qui esposta e non risulta coerente con lecompetenze del detto organo disciplinate dall'art. 24, lett. c), D.Lgs.n. 545/1992.Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo, quantoalle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Com-missione, che il Consiglio di Presidenza colmerebbe con i provvedi-menti di supplenza, infatti, si finirebbe con l'attribuire all'organo diSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026autogoverno della giustizia tributaria una competenza incidente sullefunzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, incontrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore de-legato dell'epoca le attribuzioni relative agli organi della giustizia tri-butaria.Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdi-zionali all'interno dell'art. 2, D.Lgs. n. 545/1992 non può che essereinterpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non ab-bisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionalisvolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogeneealle prerogative già attribuite al Presidente di sezione.Appare convincente, dunque, l'affermazione espressa dal Consigliodi Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010, per cui il Presidente disezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro cheesercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della quali-fica, in ordine alla quale è già previsto un particolare compenso siadella parte fissa che in quella variabile”, ed è proprio in base a tale ri-lievo che il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso ag-giuntivo per l'attività di supplenza svolta.Basti sul punto ricordare l'art. 30, comma 1, lett. m), Legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la rifor-ma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l'attribuzione al presi-dente della commissione o della sezione della competenza a dichiara-re la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione,l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a re-clamo”.Disposizione quest'ultima dalla quale non può che derivare il con-vincimento che per il legislatore dell'epoca le funzioni espletate dalPresidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero piena-Sez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026mente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascu-no dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativoCircostanza che, d'altra parte, lo stesso CPGT riconosce nel mo-mento in cui, nella risoluzione n. 3/2018, successiva al ricordato pa-rere del Consiglio di Stato dell'aprile 2010, sottolinea la rilevanza che- a suo dire - va considerata, ai fini del riconoscimento del compensovariabile, alle attività riservate al Presidente sull'ammissibilità dei ri-corsi o sull'esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenticonnessi.In tal modo risulta confermato che le attività giurisdizionali eserci-tate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente diCommissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni giàriconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da queste differen-ziandosi per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parame-trato all'intera Commissione e non alla singola sezione.A conferma di tale ricostruzione è sufficiente richiamare le dispo-sizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell'art., 30,comma 1, Legge. n. 413/1991, negli artt. 26, 27 e 29 del D.Lgs. n.546/1992, relativi all'assegnazione dei ricorsi, all'esame ed alla decla-ratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimentiomogenei, attività per l'appunto attribuite alla figura del Presidente diCommissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilitàdei provvedimenti resi.In conclusione, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992 non puòche interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti, nel profilo profes-sionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Com-missione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del pre-detto.Sez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significatodell'art. 39, comma 6, D.L. n. 98/2011, a cui tenore i giudici tributari,ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. n. 545,hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previstodall'art. 13 D.Lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidentedi sezione o di Vicepresidente.Tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di gode-re del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quellasvolta unicamente per i giudici tributari che non godono già - né perla componente fissa, né per quella variabile - di un trattamento eco-nomico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o diPresidente di sezione che sostituisce quest'ultimo nella carica di Pre-sidente.Ne consegue che tale ultima disposizione non può in alcun modofornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di naturafissa e variabile azionati dal controricorrente per la reggenza dellaCommissione tributaria provinciale di Caserta, essendo già titolare(nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi – fisso e va-riabile in relazione ai provvedimenti redatti all'interno della sezione diappartenenza – che impediscono il riconoscimento di compensi ulte-riori - fissi e variabili - in qualità di Presidente di sezione che sostitui-sce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilitànemmeno dall'art. 13, D.Lgs. n. 545/1992.Ne consegue, altresì, che il pregresso profilo di Presidente di se-zione ricoperto stabilmente dal controricorrente non consente il rico-noscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire ilPresidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili relati-vi agli altri magistrati in favore del Presidente di sezione che sostitui-sce il Presidente.Sez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026Si deve anzi ritenere che il richiamo che l'art. 39, comma 6, com-pie all'art. 2, comma 2, opera con riferimento ai soggetti e non alleipotesi oggettive di sostituzione ivi menzionate e che la chiara volontàespressa dalla norma medesima è nel senso di consentire ai Giudicitributari di godere dei compensi di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 545/1992,quando sostituiscono (nei casi in cui svolgono le funzioni) i Presidentidi Sezione o i Vicepresidenti di Sezione e non quella, invece, di con-sentire il godimento di analoghi, superiori, compensi ai Presidenti diSezione, chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presi-denti di Commissione.Appare opportuno aggiungere che le superiori considerazioni risul-tano idonee a superare anche le considerazioni in ordine all'attivitàaggiuntiva, di carattere giurisdizionale, che sarebbe svolta dal presi-dente di Commissione all'atto dell'assegnazione dei ricorsi, alla loroimmediata definizione o riunione, essendo evidente che tali argomen-tazioni non risultano coerenti col quadro normativo esistente sin quiricostruito ed interpretato nell'esegesi che qui si è esposta.Va, del resto, rammentato che l'art. 11 del D.Lgs. n. 545/1992prevede espressamente che “La nomina a una delle funzioni dei com-ponenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costi-tuisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.” e che, in lineacon tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (Legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che “Le controversie concernenti il trat-tamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legi-slativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura maice ordinario” (art. 3, comma 121).Tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divarica-zione fra la giurisdizione tributaria - almeno secondo la disciplina ra-Sez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 32025/2020Numero sezionale 1340/2026Numero di raccolta generale 20522/2026Data pubblicazione 17/06/2026tione temporis vigente - e l'attività del pubblico impiego, come già ri-tenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass. Sez. Un. n. 21592/2013) pre-cludendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, inparte qua, di istituti (art. 52, D.Lgs. n. 165/2001) propri di quel rap-porto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostitu-zione del Presidente di commissione.3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari accer-tamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nelmerito, rigettando la domanda originariamente formulata dall'odiernocontroricorrente.4. Quanto al regime delle spese, si deve constatare che l'orienta-mento cui questa Corte è venuta a conformarsi – e che è risolutivoper la definizione della controversia ‒ è stato assunto solo in epocaquanto recente e comunque successivamente all'adozione della deci-sione impugnata.Si ritiene, pertanto, che sussistano fondate ragioni per disporre lacompensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, deci-dendo nel merito, respinge la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]-SCIA.Compensa le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 32025/2020 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 14 di 14