CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di porto ingiustificato di coltello e tentata violazione di domicilio pluriaggravata; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (e multis, Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Rv. 283101); - che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., sono inammissibili, in quanto il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata; e la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali l'invocata causa di non punibilità non potesse applicarsi (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen, e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e esten o