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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08037/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110 del 1975, rideternninando la pena in mesi tre di arresto ed € 600 di multa in applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. e confermando nel resto il provvedimento emesso dal giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Va innanzitutto rilevata l'assoluta genericità della censura dedotta dal ricorrente e, peraltro, al contrario di quanto afferma la difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto - in ossequio al principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) - insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma della sua pericolosità sociale.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110 del 1975, rideternninando la pena in mesi tre di arresto ed € 600 di multa in applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. e confermando nel resto il provvedimento emesso dal giudice di prime cure. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Va innanzitutto rilevata l'assoluta genericità della censura dedotta dal ricorrente e, peraltro, al contrario di quanto afferma la difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto - in ossequio al principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) - insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma della sua pericolosità sociale. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris