CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà del ricorso;Letta la memoria difensiva, depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX,a norma dell’articolo 670 cod. proc. pen., volta a ottenere la dichiarazione di non esecutivitàdella sentenza contumaciale pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 3 dicembre 2002,irrevocabile il 26 giugno 2024, affermando la regolarità della notificazione dell’estrattocontumaciale della medesima sentenza.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:- la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 148, 171, 178, 585, 648 e656 cod. proc. pen., perché non è stato notificato l’estratto contumaciale all’imputato, né vi èprova che l’atto consegnato a mani dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2018 siariferibile all’estratto o alla sentenza di condanna: infatti, la relazione di notificazione noncontiene l’indicazione di quale atto sia stato notificato. È, dunque, perplessa la motivazionedel giudice dell’esecuzione che afferma che è stata notificata la sentenza. Del resto, gli attipresuntivamente notificati non sono numerati, né uniti (“spillati”) e nella nota di trasmissionesi legge: «atti e relazione a cura App. S. Sposaro»; mentre la relazione di notificazione èstata effettuata dall’App. Ventura, sicché vi è incertezza su chi abbia eseguito lanotificazione;- la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 148, 161, 162, 171, 178,585, 648 e 656 cod. proc. pen., perché non è stato notificato l’estratto contumacialeall’imputato neppure nella seconda occasione (compiuta giacenza in data 26 ottobre 2020),quando si è affidata la notificazione all’ufficiale giudiziario che vi ha provveduto tramite ilservizio postale. Manca, in effetti, una valida elezione di domicilio ([OSCURATO:PERSONA], viaXXXXXXXXXXXXX) poiché l’atto di elezione di domicilio venne trasmesso dal difensore allaCorte d’appello (innanzi alla quale pendeva l’impugnazione di merito, poi dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del difensore), senza autenticazione della firmadell’imputato, sicché l’atto resta privo di effetti e comunque nullo. Inoltre, la raccomandatainviata al presunto domicilio dell’imputato non risulta pervenuta, tanto che vi è agli attiunicamente la cartolina di ricevimento che attesta la mancata consegna per temporaneaassenza del destinatario; non è agli atti, invece, la cartolina di recapito dell’avviso di depositosuccessivamente spedito con raccomandata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il ricorrente ripropone le stesse censure, già confutate con puntuale motivazione dalgiudice dell’esecuzione, circa la notificazione della sentenza che è stata eseguita a manidell’interessato dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2018.2.1. Va premesso che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che «in tema dinotificazioni, la relata di notifica va compilata in calce all'atto da notificare e alla copianotificata, ma può anche essere redatta in un foglio separato o in un verbale in cui la poliziagiudiziaria attesti l'espletamento di altre attività delegate dal pubblico ministero, sempre chenon sussistano dubbi sul documento cui essa si riferisce e che sia assicurata la completezzadell'atto notificato» (Sez. 3, n. 197 del 06/11/2012 - dep. 2013, Zanotti, Rv. 254151 – 01).Del resto, si è pure sottolineata la regolarità della relazione di notifica contenuta nelrapporto dei Carabinieri nel quale si assicurava l'adempimento di quanto richiesto dal giudice(Sez. 6, n. 6791 del 10/04/2000, Salerno, Rv. 216710 – 01).2.2. Il ricorso non si confronta con la specifica motivazione in proposito estesa dalgiudice dell’esecuzione che ha puntualmente descritto il contenuto dell’atto notificato(sentenza di condanna) e la sua rispondenza, anche in termini di pagine (19), alla sentenza(tre pagine, non numerate, per l’intestazione, il capo imputazione e le conclusioni delle parti;tredici pagine, numerate da 1 a 13, per la motivazione; due pagine, non numerate, relativealle annotazioni di legge; una pagina contenente la relazione di notificazione).2.3. È priva di qualunque rilievo, a fronte di tale specifico accertamento di merito sullanatura e contenuto dell’atto, la circostanza che la relazione di notificazione non contenga laparola «sentenza» per descrivere l’atto oggetto di notificazione, poiché non risultacontroverso che:- i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] furono richiesti di notificare la sentenza di condannaall’imputato che dimorava nel territorio di competenza;- la relazione di notificazione, stesa in calce, contiene l’indicazione dell’autoritàgiudiziaria (Tribunale di Pistoia) che ha emanato l’atto, il numero di procedimento del dettoTribunale e il numero di pagine delle quali l’atto si compone;- la relazione di notificazione è sottoscritta da un ufficiale di polizia giudiziaria.2.4. Quanto alle deduzioni formali, che riguardano la assenza di attestazione diconformità dell’atto notificato, come pure quelle che riguardano l’assenza della attestazioneche l’atto trasmesso corrisponda all’atto originale e cioè che i fogli dei quali si componerispecchino quelli dell’originale, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza ha chiarito che«in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizionidettate dall'articolo 54 disp. att. cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù delprincipio di tassatività delle nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 11590 del11/10/2000 Ud. (dep. 13/11/2000 ) Rv. 217762 – 01, ha ritenuto che non fosse invalida laconsegna da parte degli organi di polizia giudiziaria, in sede di notifica, di una copiainformale, priva dell'attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 54 disp. att. cod. proc.pen., dell'invito a comparire ex articolo 375 cod. proc. pen. trasmesso via fax, trattandosi diuna mera irregolarità formale).È, analogamente, priva di rilievo la circostanza che, successivamente alla redazione esottoscrizione della relazione di notificazione a cura dell’ufficiale di polizia giudiziaria che viha personalmente provveduto, atto che fa fede fino a querela di falso, un altro militare delmedesimo Comando abbia predisposto la formale nota di trasmissione all’autorità giudiziariache aveva richiesto la notificazione.3. Le restanti questioni non sono ammissibili.3.1. Non è decisiva, perché estranea alla ratio decidendi, la questione della nullità oirregolarità della seconda notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.È evidente che, una volta accertata la regolarità della prima notificazione dellasentenza, effettuata dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2018, l’eventualeirregolarità della successiva notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario in data 26 ottobre2020 è priva di rilevanza, come correttamente sottolinea il giudice dell’esecuzione.3.2. È, del pari, manifestamente infondata la doglianza che pretende che sia nulla lanotificazione dell’estratto contumaciale previsto dall’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.poiché, in luogo dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza, è stata notificata l’interasentenza con attestazione di deposito in cancelleria.La giurisprudenza si è occupata di chiarire quale sia il contenuto informativo minimodell’avviso ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., precisando che l'estratto della sentenzacontumaciale che, unitamente all'avviso di deposito, deve essere in ogni caso notificatoall'imputato, non consiste necessariamente nella copia integrale della sentenza e non devequindi contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelliessenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoiconfronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto diimpugnazione nel termine prescritto (Sez. 5, n. 14581 del 15/12/2014 - dep. 2015, Curia, Rv.263588 – 01).Si comprende, quindi, che la notificazione dell’intera sentenza, in luogo dell’estratto diessa, lungi dal ridondare in una qualche irregolarità o nullità del procedimento che conducealla irrevocabilità del titolo, costituisce piuttosto una più ampia forma di informazione delcontenuto dell’atto giudiziario, sicché rende ancora più agevole l’esercizio da partedell’imputato del diritto a proporre l’impugnazione.Si noti che il diritto di impugnazione, nel caso in esame, non è stato esercitatodall’imputato, ma da un difensore privo del necessario mandato, come accertato in modoirrevocabile da Sez. 2, n. 34552 del 26/06/2024.3.3. È il caso di sottolineare che, con la citata sentenza Sez. 2, n. 34552/2024, è statodichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza in data 7 giugno 2022 della Corte d’appello di Firenze che, a sua volta, avevadichiarato inammissibile l’appello proposto dal detto difensore, in assenza di mandato,avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 3 dicembre 2002.4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso cui consegue, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.