CassazionedecretoSezione UDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
attività di cui agli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'appalto in questione deve pertanto considerarsi sottratto all'ambito di operatività della disciplina dettata da tale decreto, non ricollegabile alla volontà della legge, ma esclusivamente a quella della committente, che si è liberamente determinata in favore dell'assoggettamento della scelta del contraente alle regole dell'evidenza pubblica; trova allora applicazione il principio, di costante affermazione presso questa Corte e in riferimento all'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010 (e prima ancora all'art. 33, comma secondo, lett. d), del d.lgs. 31 ricorso n.18804/2021 - sez. S.U. Ad. 10.5.2022 pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 18804/2021 Numero sezionale 240/2022 Numero di raccolta generale 15105/2022 marzo 1998, n. 80 ed agli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000,Data pubblicazione 12/05/2022 n. 205), per cui la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante, mentre non è configurabile nel diverso caso in cui quest'ultima, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (Cass. s.u. 17782/2013, 23541/2019, 7646/2020, 7562/2020); in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarato che la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spetta al giudice ordinario, al quale la causa viene rimessa, anche per la liquidazione delle spese processuali. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente F.F. dott. [OSCURATO:PERSONA] ricorso n.18804/2021 - sez. S.U. Ad. 10.5.2022 pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B