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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 31720/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19132-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 3928/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 13/05/2019; Sez.

VI - R.G. 19132/2019 camera di consiglio 13.5.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. — [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la decisione assunta dal Giudice delegato del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo di aver proposto una domanda di rivendicazione di alcuni immobili che era stata respinta.

Deduceva di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis due contratti preliminari di acquisto aventi ad oggetto la compravendita di unità immobiliari.

I detti immobili gli erano stati consegnati non del tutto completati e, nonostante l'integrale pagamento del prezzo pattuito, non era stato possibile stipulare il contratto definitivo di compravendita: con citazione notificata il 28 febbraio 2014 l'istante aveva quindi convenuto in giudizio la detta società innanzi al Tribunale di Patti per ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.; la domanda giudiziale era stata trascritta.

Il giudizio era stato successivamente interrotto, a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], e riassunto nei confronti della curatela.

L'istante chiedeva al Tribunale fallimentare l'«ammissione al passivo della domanda dì rivendicazione» relativamente agli immobili sopra indicati, di ammettere, in ogni caso, tale domanda «con riserva all'esito del giudizio introdotto nei confronti della società in bonis» e, in subordine, di ammettere al passivo il credito corrispondente al controvalore degli immobili acquistati dalla fallita per l'importo di euro 138.000,00.

Il Tribunale fallimentare rigettava l'opposizione.

Rilevava che la domanda ex art. 2932 c.c. proposta avanti ad esso non rientrava tra Sez.

VI - R.G. 19132/2019 camera di consiglio 13.5.2021 2 quelle di cui agli artt. 92

1. fall., giacché il preliminare di compravendita non trasferisce la proprietà, ma obbliga al trasferimento della medesima, sicché il promissario acquirente non vanta un diritto reale che lo legittimi alla domanda ex art. 103

1. fall..

Osservava, inoltre, essere improponibile la domanda dì rivendicazione condizionata all'esito del giudizio ordinario, evidenziando come una domanda principale non possa essere subordinata all'esito di altra domanda proposta in separata sede.

Riteneva, infine, inammissibile la domanda di ammissione al passivo per il controvalore degli immobili oggetto del preliminare, giacché la stessa era stata proposta per la prima volta solo in sede di opposizione.

2. — Il ricorso per cassazione di Romano si fonda su due motivi.

La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese.

3. — Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 92, 93 e 103

1. fall. e dell'art. 2652, n. 2, c.c., in combinato disposto con l'art.2932 c.c..

Sostiene il ricorrente che la domanda di rivendicazione degli immobili ex artt. 93, 101 e 103

1. fall. sarebbe da ritenere pienamente legittima giacché l'avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento rende la successiva sentenza opponibile alla massa dei creditori e impedisce, conseguentemente, l'apprensione del bene da parte del curatore.

Col secondo mezzo è lamentata l'omessa, insufficiente e cntraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

E' lamentato che il Tribunale «abbia affrontato le questioni poste dal ricorrente assertivamente ed apoditticamente», rendendo una motivazione apparente.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe spiegato in virtù dì quale principio giuridico dovesse escludersi che, nel caso di specie, il contratto preliminare di compravendita fosse idoneo a Sez.

VI - R.G. 19132/2019 camera di consiglio 13.5.2021 3 fondare un vero e proprio diritto reale in capo al ricorrente, tale da legittimare la domanda di rivendica: deduce, in proposito, che debba essere riconosciuto effetto traslativo al preliminare di vendita seguito da una trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 c.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento.

4. — Il ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia.

L'atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi stata resistenza della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19132-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 3928/2019 del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 13/05/2019; Sez. VI - R.G. 19132/2019 camera di consiglio 13.5.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. — [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la decisione assunta dal Giudice delegato del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo di aver proposto una domanda di rivendicazione di alcuni immobili che era stata respinta. Deduceva di aver stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis due contratti preliminari di acquisto aventi ad oggetto la compravendita di unità immobiliari. I detti immobili gli erano stati consegnati non del tutto completati e, nonostante l'integrale pagamento del prezzo pattuito, non era stato possibile stipulare il contratto definitivo di compravendita: con citazione notificata il 28 febbraio 2014 l'istante aveva quindi convenuto in giudizio la detta società innanzi al Tribunale di Patti per ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.; la domanda giudiziale era stata trascritta. Il giudizio era stato successivamente interrotto, a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], e riassunto nei confronti della curatela. L'istante chiedeva al Tribunale fallimentare l'«ammissione al passivo della domanda dì rivendicazione» relativamente agli immobili sopra indicati, di ammettere, in ogni caso, tale domanda «con riserva all'esito del giudizio introdotto nei confronti della società in bonis» e, in subordine, di ammettere al passivo il credito corrispondente al controvalore degli immobili acquistati dalla fallita per l'importo di euro 138.000,00. Il Tribunale fallimentare rigettava l'opposizione. Rilevava che la domanda ex art. 2932 c.c. proposta avanti ad esso non rientrava tra Sez. VI - R.G. 19132/2019 camera di consiglio 13.5.2021 2 quelle di cui agli artt. 92 1. fall., giacché il preliminare di compravendita non trasferisce la proprietà, ma obbliga al trasferimento della medesima, sicché il promissario acquirente non vanta un diritto reale che lo legittimi alla domanda ex art. 103 1. fall.. Osservava, inoltre, essere improponibile la domanda dì rivendicazione condizionata all'esito del giudizio ordinario, evidenziando come una domanda principale non possa essere subordinata all'esito di altra domanda proposta in separata sede. Riteneva, infine, inammissibile la domanda di ammissione al passivo per il controvalore degli immobili oggetto del preliminare, giacché la stessa era stata proposta per la prima volta solo in sede di opposizione. 2. — Il ricorso per cassazione di Romano si fonda su due motivi. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese. 3. — Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 92, 93 e 103 1. fall. e dell'art. 2652, n. 2, c.c., in combinato disposto con l'art.2932 c.c.. Sostiene il ricorrente che la domanda di rivendicazione degli immobili ex artt. 93, 101 e 103 1. fall. sarebbe da ritenere pienamente legittima giacché l'avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento rende la successiva sentenza opponibile alla massa dei creditori e impedisce, conseguentemente, l'apprensione del bene da parte del curatore. Col secondo mezzo è lamentata l'omessa, insufficiente e cntraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. E' lamentato che il Tribunale «abbia affrontato le questioni poste dal ricorrente assertivamente ed apoditticamente», rendendo una motivazione apparente. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe spiegato in virtù dì quale principio giuridico dovesse escludersi che, nel caso di specie, il contratto preliminare di compravendita fosse idoneo a Sez. VI - R.G. 19132/2019 camera di consiglio 13.5.2021 3 fondare un vero e proprio diritto reale in capo al ricorrente, tale da legittimare la domanda di rivendica: deduce, in proposito, che debba essere riconosciuto effetto traslativo al preliminare di vendita seguito da una trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 c.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento. 4. — Il ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia. L'atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento. Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi stata resistenza della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in
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