CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 03583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25450/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 237/2024 depositata il 16/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha presenta to, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 s.CCII, c he prevedeva il pagamento del 60% del debito complessivo chirografario,pari ad € 77.981,85 , attraverso n. 120 rate mensili, tenuto conto dei costi fissi mensili gravanti sul debitore, pari ad € 1.077,00. 1.1. — C on decreto ex art. 70, comma 10 , CCII il Tribunale di Campobasso ha negato l’omologa del piano , in quanto il consumatore aveva assunto nel tempo varie obbligazioni (in data 5.10.2017 verso [OSCURATO:SOCIETA]. e poi, tra il 16.5.2018 e il 20.1.2021, verso altri finanziatori) senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e senza la prudenza ordinariamente esigibile, in quanto sproporzionate rispetto al reddito effettivamente percepito, con «palese reiterazione della violazione della regola cautelare di prudenza, attesa la frequenza ed il ripetuto accesso –a parità di reddito – ad altri successivi finanziament i» . 1.2. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ex art. 50 CCII per aver contratto i finanziamenti de quibus al solo fine di sopperire alle esigenze di mantenimento della figlia (nata nel 2016), stanti le ridotte capacità reddituali dovuteal licenziamento della moglie (il 7.12.2016) . 1.3. — La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il reclamo, sul rilievo che, per escludere la colpa grave nell’indebitamento, è necessario che, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, lo stato di difficoltà economica non sia facilmente prevedibile, nel senso che la situazione di sovraindebitamento dev’essere sopravvenuta, mentre nel caso in esame «il reclamante ha fatto ricorso seriale al credito per garantirsi un tenore di vita inadeguato e non proporzionato alle proprie capacità reddituali», posto che «già al momento della sottoscrizione del primo finanziamento, il Terranova ben sapeva “di poter contare solo sul suo stipendio, in quanto la moglie era già stata licenziata molto tempo prima”». In particolare, «a fronte di un reddito medio di € 1.260,00 e di una spesa familiare dichiarata media mensile di € 1.077,00, il Terranova poteva contare di una disponibilità economica residua pari ad € 183,00», ma in questo contesto «a ottobre 2017, ha contratto il primo finanziamento con [OSCURATO:SOCIETA] di € 35.000,00 da restituire in 144 rate mensili da € 415,52 ciascuna e, di conseguenza, nella piena consapevolezza di non poter essere in grado di rispettarlo, non avendo la liquidità sufficiente per coprire la rata di € 415,52 contribuendo così, in maniera grave e colpevole, a determinare il proprio stato di sovraindebitamento». Poi, in data 16.05.2018 (a distanza di soli cinque mesi dal primo prestito), ha ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . un ulteriore prestito di € 18.366,27 da restituire attraverso 120 rate mensili di € 218,01 ciascuna; quindi l ’anno successivo, il 9.5.2019, ha ottenuto (sempre a parità di reddito mensile) da [OSCURATO:SOCIETA]. un ulteriore finanziamento chirografario d i € 10.037,98, darestituire attraverso la cessione del quinto dello stipendio pari alla rata di € 232,00 mensileper la durata di 60 mesi; quest’ultimo finanziamento è stato poi estinto anticipatamente in data20.2.2021, attraverso un altro finanziamento concesso al debitore per “consolidamento debiti” da SIGLA con contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto il 30.12.2020 , per un totale lordo mutuato di € 15.960,00 da restituire in 120rate mensili dell’importo di € 133,00 ciascuna. In sintesi, secondo i giudici del reclamo, «allorchè il reddito mensile del Terranova era di € 1.260,00, è stato intrapreso un ricorso gravemente colpevole al credito finanziario, che ha fatto sensibilmente lievitare i costi mensili portandoli ad un totale di € 1.930,00, di cui quasi la metà destinati a coprire i rimborsi finanziari medio tempore contratti. Il tutto, come detto, dopo la perdita di lavoro della moglie, senza che vi fossero particolari esigenze familiari da richiedere liquidità». 2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo. Dei vari intimati solo il Comune di Cercepiccola ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Con l‘unico motivo si deduc ono la mancanza della colpa grave in capo al ricorrente, l’apparenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata e la violazione o falsa applicazione dell’art . 69 , comma 1, CCII. Osserva il ricorrente che nell’ottobre 2017 non contraeva il debito con [OSCURATO:SOCIETA] con la prospettiva di non poterlo adempiere, ma, piuttosto, era costretto a contrarre il primo finanziamento perché la sua famiglia era divenuta monoreddito pochi mesi prima, quando la moglie era stata licenziata, per cui, da buon padre di famiglia, dovendo tutelare anche la propriafiglia piccola, nata da pochi mesi, si vedeva costretto a chiedere il prestito alla banca , dal momento che la sua unica entrata oramai era costituita essenzialmente dal proprio stipendio mensile pari ad € 784,73, oltre ad € 111,00 perl’assegno familiare, come attestato anche dall’OCC. Aggiunge che, nonostante sia stato costretto a ricorrere nuovamente al credito,anche per estinguere il debito già contratto, c on un finanziamento cosiddetto “a catena”, «ha sempre onorato il pagamento delle rate dei finanziamenti ricevuti fino a quando ha potuto, sebbenecon grande sforzo economico fino alla proposizione della procedura diesdebitamento» e si è impegnato ad ottenere un migliora mento della propria condizione economica, dapprima con l’aumento delle ore di lavoro e poi con la trasformazione del contratto dilavoro a tempo indeterminato full-time per 40 ore settimanali sino a conseguire lo stipendiomensile di € 1.338,83. Conclude che l’art. 69, comma 1, CCII esclude l’accesso al piano di ristrutturazione per i l consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, sulla base di ungiudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecieconcreta, tra i quali i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l’eventuale consapevolezza di un debito sia pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze di vita,proprie o dei familiari, costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro,studio), o l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento . 3.1.—Il motivo è inammissibile perché involge valutazioni di merito. 3.2. — Va innanzitutto e scluso il vizio di apparenza o illogicità della motivazione, essendo palese che la stessa non solo è effettiva, ma è anche ben comprensibile nel suo congruo sviluppo argomentativo. Non emerge nemmeno, su un altro profilo, la lamentata falsa applicazione dell’art. 69, comma 1, CCII, con riguardo al presupposto soggettivo di accesso alla procedura. 3.3. — Nel previgente regime di cui all’art. 12 - bis , comma 3, della l. n. 3del 2012 (introdotto dal d.l. n. 179/2012 , conv . in l. n. 221/2012 ), il piano del consumatore non poteva essere omologato se il giudice non avesse escluso che questi ave va « assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere», o vvero aveva «colposamente determinatoil sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionatoalle proprie capacità patrimoniali». Tale norma, non applicabile alla fattispecie in esame, è stata eliminata già con l’art. 4-ter del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, che, anticipando le innovazioni che sarebbero entrate in vigore con il CCII, ha contestualmente introdotto - nell’art. 7 della l. n. 3 del 2012 – il comma 2, comma d-ter), in base al quale la proposta non è ammissibile quando, in relazione al piano del consumatore, questi «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Stabilisce ora l ’art . 69 , comma 1, CCII che « Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpagrave, malafede o frode». Anche a tal fine, l’art. 68, comma 2, CCII dispone che la relazione dell’OCC allegata alla domanda deve contenere, tra l’altro, «l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni» (lett. a) nonché «l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempierele obbligazioni assunte» (lett. b). 3.4. —Pertanto, nel nuovo regime non può più farsi ricorso ai criteri elaborati da questa Corte nel vigore della l. n. 3/2012, che richiedevano «al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili» (Cass. n. 27843/2022; Cass. n. 22078/2025, in motivazione). Sin dal nuovo assetto definito dall’art. 4-ter, d.l. n. 137/2020 cit., si è infatti chiarito che i requisiti di ammissibilità della proposta e omologazione del piano del consumatore sono mutati, con abbandono della “meritevolezza”, quale requisito (potenzialmente) eticizzante e già declinata come esclusione «che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterleadempiere, ovvero avesse colposamente determinato ilsovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali» (Cass. n. 22890/2023). Tale conclusione varibadita nel piano di ristrutturazione del consumatore disciplinato dagli artt. 67 e s. CCII, che detta condizioni soggettive ostative diverse, ma pur sempre richiedendo per esse una condotta improntata a colpa grave, a malafede o frode, nella determinazione della situazione del sovraindebitamento(art. 69, comma 1, CCII). 3.5. — Nel regime vigente , l’ accesso all’istituto richiede dunque una valutazione complessiva che, necessariamente muovendo d a lle cause dell’indebitamento, dalla diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni e dalle ragioni dell a sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (ex art. 68 CCII), e tenendo conto di tutte le specifiche condizioni esistenti in concreto nella sua situazione personale, patrimoniale e familiare, consenta quantomeno di escludere profili di colpa connotati da gravità. Ebbene, al di là di scelte lessicali che a tratti evocano, formalmente , il pregressoregime, le conformi valutazioni espresse in termini ostativi dal tribunale e dalla corte d’appellopertengono all’apprezzamento riservato ai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 3.6. — I giudici di merito hanno infatti motivatamente ricostruito l’ipotesi di ‘colpa grave’ in un accesso “ seriale ” al credito, con disinvolta eccedenza delle rate sin dall’origine pattuite rispetto al reddito netto, senza la dovuta considerazione del rapporto prudente fra reddito netto e carico deldebito periodico assunto per una ordinata restituzione di plurimi finanziamenti. Al di là dell’esigenza di sopperire al licenziamento della moglie – circostanza però smentita, nella sua valenza causal - giustificativa dai giudici di merito – dalla sentenza non emergono altre ragioni di assunzione strategica, o “ di necessità ”, dei debiti progressivamente assunti. Afferma la corte d’appello, in totale adesione al tribunale, che «affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore è necessario che lo stato di difficoltà economica trovi la propri genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e cioè in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell’assunzione delle proprie obbligazioni e, più a monte, che il consumatore al momento dell’assunzione delle obbligazioni avrebbe potuto ragionevolmente sostenere».È stata così ricostruita una situazione di sovraindebitamento motivatamente imputata alle scelte del debitore e non maturata ex post sulla base di eventi estranei all’apporto soggettivo inquadrato nelle tre categorie di riprovevolezza ora riassunte all’art.69 comma 1 CCII. E’ stata infatti delineata una forma di grave imprudenza, tale da integrare appunto la colpa grave richiesta dalla legge , a causa di ripetuti e consistenti finanziamenti dei quali, sia pure nell’ ottica di “ prestiti per coprire altri prestiti”, non è dato comprendere la finalizzazione, al di là della generica invocazione di esigenze di sopravvivenza della famiglia monoreddito, non meglio chiarita e specificata nemmeno nel ricorso, che neanche prospetta eventuali circostanze – oggett o di trattazione nel processo – la cui valutazione sia stata omessa o fraintesa, in modo da potersi invece escludere la colpa grave accertata nei due gradi delgiudizio di merito. 4. — Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 5. — S ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov