CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il difensore La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 3/10/22, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Monza con sentenza del 6/12/2021 in ordine al concorso nel reato di rapina aggravata ad anni quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e con il secondo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla riduzione della pena pecuniaria, effettuata non nella massima estensione di un terzo. [OSCURATO:PERSONA] n 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza patiziggnmmijapin appello per motivi non consentiti.2. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Orbene, nel caso in esame alcuno dei motivi proponibili appare essere stato prospettato, posto che le doglianze riguardano la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e la misura della riduzione della pena pecuniaria, effettuata non nella massima estensione di un terzo, elementi questi rientrati nell'accordo tra le parti. Ne consegue che - non contestando l'adesione da parte del giudice di appello all'accordo sulla pena formulato dalle parti in quella sede e senza che sia stata inflitta una pena illegale, ipotesi questa ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista - i motivi non risultano deducibili nella presente sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. roll. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15