CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che esso, pur scandito in due motivi, l'uno che deduce violazione di legge sulla insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, l'altro (penultima pagina) sulla manifesta illogicità della motivazione, costituisca la mera riproposizione della tesi difensiva già formulata in precedenza, pretendendo una operazione di rivalutazione del fatto che questa Corte non può compiere; evidenziato che nel ricorso non vengono argomentate le violazioni di legge denunciate né enucleato il vizio di motivazione che si assumono commessi dalla Corte d'appello (il relativo motivo, in chiusura, in meno di mezza pagina, non argomenta alcunché), a fronte di una "doppia conforme", con le due sentenze di merito che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative, correttamente confutate dalla decisione impugnata (cfr. pg . 6 sulla inattendibilità delle dichiarazioni del Gruosso - la cui deposizione è stata trasmessa al Procuratore ex art. 207 cod. proc. pen. per falsa testimonianza fin dal primo grado- e sulla consapevolezza dell'origine furtiva); ritenuto che anche gli ulteriori profili di critica, promiscuamente e confusamente trattati nel ricorso (qualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., trattamento sanzionatorio ed attenuanti generiche) trovino adeguata giustificazione nella motivazione, con conseguente manifesta infondatezza del motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]