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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19936/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Sono presenti solo per la pratica forense: [OSCURATO:PERSONA] tess P77861 ROMA - CAFFE' LORENZO patente n. 0067461 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 24 settembre 2019, e riformando quella emessa dal Tribunale di Taranto il 26 giugno 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, ha ridotto la pena inflitta al Diodato e al Brunetti, dichiarando nei confronti di quest'ultimo estinti per prescrizione alcuni dei reati contestatigli e modificando la statuizione concernente la pena accessoria al medesimo inflitta.

Il Tribunale di Taranto aveva giudicato il Brunetti ed il Diodato colpevoli di una pluralità di reati in materia di stupefacenti, per i quali aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 T. U. Stup., e unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione, qualificati alcuni di essi ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U.

Stup., riconosciute le attenuanti generiche al Brunetti, aveva condannato tali imputati alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 13 ottobre 2017 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Brunetti per alcuni dei reati ritenuti dal primo giudice, perché estinti per prescrizione, ed eliminato il relativo aumento di pena.

Per il Diodato, aveva operato analogamente ma aveva altresì riconosciuto anche a questi le attenuanti generiche, con rideterminazione della pena.

La Corte di Cassazione ha annullato tale sentenza nei confronti del Diodato e del Brunetti limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Infatti, la Corte di appello aveva determinato la pena tenendo conto della cornice edittale previgente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Su tali premesse il giudice del rinvio ha rideterminato la pena inflitte al Diodato fissandola in anni sei e mesi tre di reclusione sulla quale ha portato una riduzione per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, giungendo alla pena finale in anni quattro mesi due di reclusione ed euro ventimila di multa; mentre per il Brunetti ha determinato la pena base in anni sette mesi sei di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Diodato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed il vizio della motivazione, in relazione alla pena inflitta dalla Corte distrettuale, determinata in misura superiore al minimo edittale con un percorso logico giuridico lacunoso, non avendo spiegato perché ha stimato congrua una pena base superiore al minimo edittale.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza anche il Brunetti, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico motivo, che censura la sentenza per vizio di motivazione, rileva che questa è sostanzialmente assente e comunque contraddittoria e manifestamente illogica.

Infatti, la Corte di appello ha determinato una pena nettamente superiore al minimo edittale senza specificare le ragioni per cui la pena base non è stata determinata nel minimo edittale o comunque in misura più favorevole a quella inflitta con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. In primo luogo, è opportuno esplicitare che all'esito dell'iter processuale sin qui percorso, entrambi i ricorrenti sono stati giudicati responsabili del solo concorso nella continuata illecita detenzione di cocaina, di cui al Paragrafo VI del Capitolo II della contestazione, qualificato alla stregua degli artt. 81 cod. pen. e 73, co. 1 T.U.

Stup., esclusa l'aggravante della ingente quantità.

Sicché, la pena inflitta dalla Corte di appello in sede di rinvio è relativa ad un solo delitto continuato, incidendo sul computo della stessa sia l'aumento previsto per la continuazione tra più delitti, sia la diminuzione conseguente al riconoscimento delle circostanze eUenuanti generiche.

Ciò posto occorre rilevare che per il Diodato la corte territoriale ha indicato unicamente la pena di sei anni e tre mesi di reclusione (la pena pecuniaria è rimasta ferma in ventimila euro di multa, all'esito della riduzione per le attenuanti generiche), sulla quale è stata apportata una riduzione per le menzionate attenuanti nella massima misura possibile.

Non vi è alcuna menzione del numero e dell'ammontare degli aumenti a titolo dd continuazione.

Quanto al Brunetti, la pena base, sempre per il reato di cui al Paragrafo VI del Capitolo II della contestazione (e quindi concorso nella continuata illecita detenzione di cocaina ed hashish, ex artt. 81 cod. pen. e 73, co. 1 T.U.

Stup.) è stata individuata in sette anni e sei mesi di reclusione (invariata la pena pecuniaria), quindi in una pena significativamente superiore al minimo edittale, senza alcuna esplicitazione delle ragioni conducenti a tale misura, neppure attraverso il richiamo a uno o più degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.

Non solo: nonostante il capo di imputazione contempli la continuazione cd. 'interna', la Corte distrettuale ha precisato di non apportare alcun aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma considerando i soli episodi che avevano fatto ritenere la continuazione cd. 'esterna'.

Ciò, all'evidenza, rifluisce anche sulla intellegibilità della commisurazione operata nei confronti del Diodato.

Invero, ove riconosciuta la continuazione per gli episodi oggetto della contestazione superstite, risulterebbe integrata la violazione del principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, fermo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; e tuttavia, la motivazione deve pur sempre consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati (e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: aspetti che qui però non rilevano) (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).

Ove così non fosse (ovvero, ove sia stata esclusa la continuazione 'interna'), la motivazione non esprime in alcun modo indicazioni che permettano di comprendere perché non sia stata ritenuta congrua la pena coincidente con il minimo edittale.

In conclusione, la sentenza impugnata espone una pena le cui giustificazioni sono del tutto omesse, tanto da non permettere neppure a questa Corte di identificare il percorso del quale è stata esito.

1.2. Ciò ne impone l'annullamento sul punto del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Sono presenti solo per la pratica forense: [OSCURATO:PERSONA] tess P77861 ROMA - CAFFE' LORENZO patente n. 0067461 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 24 settembre 2019, e riformando quella emessa dal Tribunale di Taranto il 26 giugno 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, ha ridotto la pena inflitta al Diodato e al Brunetti, dichiarando nei confronti di quest'ultimo estinti per prescrizione alcuni dei reati contestatigli e modificando la statuizione concernente la pena accessoria al medesimo inflitta. Il Tribunale di Taranto aveva giudicato il Brunetti ed il Diodato colpevoli di una pluralità di reati in materia di stupefacenti, per i quali aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 T. U. Stup., e unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione, qualificati alcuni di essi ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. Stup., riconosciute le attenuanti generiche al Brunetti, aveva condannato tali imputati alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 13 ottobre 2017 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Brunetti per alcuni dei reati ritenuti dal primo giudice, perché estinti per prescrizione, ed eliminato il relativo aumento di pena. Per il Diodato, aveva operato analogamente ma aveva altresì riconosciuto anche a questi le attenuanti generiche, con rideterminazione della pena. La Corte di Cassazione ha annullato tale sentenza nei confronti del Diodato e del Brunetti limitatamente al trattamento sanzionatorio. Infatti, la Corte di appello aveva determinato la pena tenendo conto della cornice edittale previgente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Su tali premesse il giudice del rinvio ha rideterminato la pena inflitte al Diodato fissandola in anni sei e mesi tre di reclusione sulla quale ha portato una riduzione per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, giungendo alla pena finale in anni quattro mesi due di reclusione ed euro ventimila di multa; mentre per il Brunetti ha determinato la pena base in anni sette mesi sei di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Diodato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed il vizio della motivazione, in relazione alla pena inflitta dalla Corte distrettuale, determinata in misura superiore al minimo edittale con un percorso logico giuridico lacunoso, non avendo spiegato perché ha stimato congrua una pena base superiore al minimo edittale. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza anche il Brunetti, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e con unico motivo, che censura la sentenza per vizio di motivazione, rileva che questa è sostanzialmente assente e comunque contraddittoria e manifestamente illogica. Infatti, la Corte di appello ha determinato una pena nettamente superiore al minimo edittale senza specificare le ragioni per cui la pena base non è stata determinata nel minimo edittale o comunque in misura più favorevole a quella inflitta con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 1.1. In primo luogo, è opportuno esplicitare che all'esito dell'iter processuale sin qui percorso, entrambi i ricorrenti sono stati giudicati responsabili del solo concorso nella continuata illecita detenzione di cocaina, di cui al Paragrafo VI del Capitolo II della contestazione, qualificato alla stregua degli artt. 81 cod. pen. e 73, co. 1 T.U. Stup., esclusa l'aggravante della ingente quantità. Sicché, la pena inflitta dalla Corte di appello in sede di rinvio è relativa ad un solo delitto continuato, incidendo sul computo della stessa sia l'aumento previsto per la continuazione tra più delitti, sia la diminuzione conseguente al riconoscimento delle circostanze eUenuanti generiche. Ciò posto occorre rilevare che per il Diodato la corte territoriale ha indicato unicamente la pena di sei anni e tre mesi di reclusione (la pena pecuniaria è rimasta ferma in ventimila euro di multa, all'esito della riduzione per le attenuanti generiche), sulla quale è stata apportata una riduzione per le menzionate attenuanti nella massima misura possibile. Non vi è alcuna menzione del numero e dell'ammontare degli aumenti a titolo dd continuazione. Quanto al Brunetti, la pena base, sempre per il reato di cui al Paragrafo VI del Capitolo II della contestazione (e quindi concorso nella continuata illecita detenzione di cocaina ed hashish, ex artt. 81 cod. pen. e 73, co. 1 T.U. Stup.) è stata individuata in sette anni e sei mesi di reclusione (invariata la pena pecuniaria), quindi in una pena significativamente superiore al minimo edittale, senza alcuna esplicitazione delle ragioni conducenti a tale misura, neppure attraverso il richiamo a uno o più degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Non solo: nonostante il capo di imputazione contempli la continuazione cd. 'interna', la Corte distrettuale ha precisato di non apportare alcun aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma considerando i soli episodi che avevano fatto ritenere la continuazione cd. 'esterna'. Ciò, all'evidenza, rifluisce anche sulla intellegibilità della commisurazione operata nei confronti del Diodato. Invero, ove riconosciuta la continuazione per gli episodi oggetto della contestazione superstite, risulterebbe integrata la violazione del principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, fermo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; e tuttavia, la motivazione deve pur sempre consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati (e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: aspetti che qui però non rilevano) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Ove così non fosse (ovvero, ove sia stata esclusa la continuazione 'interna'), la motivazione non esprime in alcun modo indicazioni che permettano di comprendere perché non sia stata ritenuta congrua la pena coincidente con il minimo edittale. In conclusione, la sentenza impugnata espone una pena le cui giustificazioni sono del tutto omesse, tanto da non permettere neppure a questa Corte di identificare il percorso del quale è stata esito. 1.2. Ciò ne impone l'annullamento sul punto del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Così
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