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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13803/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12674/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIANOMENTANA 435, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , via POLI 29 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1129/2017 depositata il20/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Adele, Antonietta e Nicola e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, l'ente di riforma fondiaria E.R.S.A.C., per fare dichiarare in loro favore, in virtù di successione nel possesso, l'usucapione ordinaria su un immobile sito in Battipaglia, via S. Anna 99 (nel NCEU a foglio 17, particella 92, sub. 7, cat.

C3), asseritamente posseduto uti dominus dal padre, che vi aveva svolto l'attività di falegname, dal 1980 fino alla sua morte, avvenuta il 17.5.2012, e che vi aveva eseguito, anche su disposizione del Comune di Battipaglia, e nel disinteresse dell'E.R.S.A.C., lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo per esso al pagamento della Tarsu, delle utenze di energia elettrica ed acqua.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la Regione [OSCURATO:PERSONA], titolare dei beni ex E.R.S.A.C., chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto l'immobile, peraltro dichiarato di interesse storico ed archeologico dalla Sovrintendenza con nota del 5.11.1985 e tutelato in base alla L. n. 1089/1939, era di proprietà di un ente di riforma fondiaria, e quindi destinato ad un pubblico servizio, ed ai sensi dell'art. 1 della L. n. 230/1950, non era usucapibile, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni parametrati ai canoni insoluti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Il Tribunale di Salerno respingeva la domanda di usucapione ed accoglieva le riconvenzionali della Regione [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di appello degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], contrastato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 1129/17 del 13/20.11.2017 non notificata, rigettava l'impugnazione, in quanto l'immobile rientrava nel patrimonio indisponibile della Regione [OSCURATO:PERSONA], ed essendo stato acquistato da un ente di riforma fondiaria, era destinato alla funzione istituzionale dello stesso, quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della L. n. 230/1950, ossia ad un pubblico servizio, e poteva essere sottratto a tale funzione solo nei modi stabiliti dagli articoli 830 comma 2° e 828 comma 2° cod. civ., non potendo essere usucapito (in tal senso si richiamavano Cass. 24.2.2009 n. 4430 e Cass. 26.5.1998 n. 5227), aggiungeva che l'immobile era stato dichiarato di valore storico ed archeologico dalla Sovrintendenza e non era quindi usucapibile ex art. 823 cod. civ., e che con la missiva del 7.9.1992 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto all'E.R.S.A.C. di poter condurre in fitto l'immobile, riconoscendo quindi che il suo possesso non era uti dominus, e che perfino gli eredi, con la raccomandata del 25.5.2012, pur dichiarando di essere subentrati nel possesso paterno, avevano chiesto all'E.R.S.A.C. quali sarebbero stati i termini di un loro acquisto, sicché non era invocabile da parte degli eredi la successione nel possesso dell'immobile, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado.

Con ricorso notificato il 28.4.2018 gli eredi [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno facendo valere quattro motivi, e la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito notificando controricorso il 5.6.2018.

La causa é stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, i ricorrenti si dolgono ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 230/1950 e degli articoli 830 comma 2° ed 828 comma 2° c.p.c. (rectius cod. civ.) per avere la Corte d'Appello di Salerno erroneamente ritenuto che l'immobile oggetto di causa, in quanto acquistato da un ente di riforma fondiaria, non possa essere sottratto alla sua finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che riguardano i beni patrimoniali indisponibili, e che non sia usucapibile perché destinato ad un pubblico servizio, in assenza di una destinazione effettiva del bene al pubblico servizio.

Tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis comma 1° n. 1) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Salerno ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non sono stati offerti elementi per mutare l'orientamento della stessa.

La giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dalla Corte distrettuale, ha infatti precisato che i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della L. n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati ad un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art.830 cod. civ., comma 2, e dell'art. 828 cod. civ., comma 2, con conseguente impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima L. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite (Cass. ord.24.11.2020 n. 26714; Cass. n. 4430/2009; Cass. 26.5.1998 n. 5227; Cass. n.5024/1987; Cass. n. 5227/1998).

La circostanza, dedotta dai ricorrenti, che la Corte Costituzionale con la sentenza del 30.5.1991 n. 233 abbia dichiarato l'indivisibilità perpetua dei poderi originati dalla riforma fondiaria, é totalmente ininfluente sulla questione dell'inusucapibilità dei terreni di riforma fondiaria, che dipende direttamente dalla loro appartenenza agli enti di riforma fondiaria ai sensi dell'art. 1 della L. n. 230 del 1950 e prescinde dalla concreta destinazione ad un pubblico servizio, e l'invocata sentenza della Corte di Cassazione n.7059/2010, che ha ritenuto necessario l'accertamento dell'effettiva destinazione dell'immobile di proprietà del Comune di Paternò ad un pubblico servizio ai fini della sua inclusione nel patrimonio indisponibile, si riferiva ad un immobile destinato al servizio socio - sanitario, e non ad un immobile di proprietà di un ente di riforma fondiaria avente per legge una specifica destinazione di pubblico servizio, non é pertinente alla fattispecie in esame, mentre il fatto che qui si tratti non di un terreno agricolo da coltivare, ma di un'autorimessa posta nel centro urbano di Battipaglia, non vale ad escludere la sua funzione istituzionale discendente dall'originaria proprietà dell'ente di riforma fondiaria E.R.S.A.C., di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini.

Il terzo motivo di ricorso, inerente alla violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c. dell'art. 1146 cod. civ., che prevede che il possesso continui nell'erede dall'apertura della successione, ed ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che non sarebbe stata considerata ai fini dell'usucapione la successione degli eredi nel possesso dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], é totalmente infondato.

Ed invero, i giudici di secondo grado non hanno respinto la domanda di usucapione perché non hanno riconosciuto la successione nel possesso dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei suoi eredi, bensì perché hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], avendo chiesto all'E.R.S.A.C. con la missiva del 7.9.1992 di poter condurre in fitto l'immobile, abbia riconosciuto di non averne il possesso uti dominus e quindi di non poter invocare l'usucapione, e che i suoi eredi, avendo chiesto all'ente di riforma fondiaria con la raccomandata del 25.5.2012 di conoscere i termini dell'acquisto dell'immobile, hanno a loro volta riconosciuto di non esserne divenuti proprietari per usucapione.

La Corte d'Appello di Salerno, pertanto, non solo ha riconosciuto che l'immobile non era usucapibile in quanto, essendo in origine di proprietà di un ente di riforma fondiaria, era per legge destinato al perseguimento della finalità istituzionale di quell'ente, a prescindere dalla sua concreta ed effettivadestinazione, ma ha anche negato che sull'immobile [OSCURATO:PERSONA] e poi i suoi eredi abbiano esercitato il possesso come proprietari e che potessero quindi aspirare a dimostrare l'intervenuta prescrizione acquisitiva, e non può certo essere richiesta a questa Corte, che non é giudice del fatto, una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta con esito univoco negativo nei due precedenti gradi di giudizio.

In realtà, le doglianze dei ricorrenti pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (vedi in tal senso Cass. n. 21127 dell’8 agosto 2019; Cass. n. 19011 del 31 luglio 2017; Cass. n. 16056 del 2 agosto 2016).

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 823 cod. civ., il quale ultimo per i beni che fanno parte del demanio pubblico, stabilisce il principio che sono inalienabili e che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, in quanto la Corte d'Appello di Salerno ha sostenuto che l'immobile oggetto di causa, essendo stato sottoposto a vincolo storico ed archeologico dalla Sovrintendenza, rientrerebbe nella disciplina dei beni demaniali ai sensi dell'art. 823 cod. civ. ed anche per tale ragione non potrebbe essere usucapito.

Tale motivo deve ritenersi assorbito a seguito della reiezione dei primi tre motivi del ricorso, in quanto la sentenza impugnata é fondata sulla duplice ragione dell'inusucapibilità degli immobili di proprietà degli enti di riforma fondiaria ex art. 1 della L.n. 230/1950 e della mancanza di un possesso uti dominus ultraventennale in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi eredi, ed a seguito di quella reiezione non potrebbe essere cassata neppure se fosse fondato il motivo d'impugnazione relativo alla non demanialità ex art. 823 cod. civ. dei beni sottoposti a vincolo storico ed archeologico dalla Sovrintendenza.

Alla reiezione del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P. Q. M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna in solido al pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12674/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIANOMENTANA 435, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , via POLI 29 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1129/2017 depositata il20/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Adele, Antonietta e Nicola e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, l'ente di riforma fondiaria E.R.S.A.C., per fare dichiarare in loro favore, in virtù di successione nel possesso, l'usucapione ordinaria su un immobile sito in Battipaglia, via S. Anna 99 (nel NCEU a foglio 17, particella 92, sub. 7, cat. C3), asseritamente posseduto uti dominus dal padre, che vi aveva svolto l'attività di falegname, dal 1980 fino alla sua morte, avvenuta il 17.5.2012, e che vi aveva eseguito, anche su disposizione del Comune di Battipaglia, e nel disinteresse dell'E.R.S.A.C., lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo per esso al pagamento della Tarsu, delle utenze di energia elettrica ed acqua. Si costituiva nel giudizio di primo grado la Regione [OSCURATO:PERSONA], titolare dei beni ex E.R.S.A.C., chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto l'immobile, peraltro dichiarato di interesse storico ed archeologico dalla Sovrintendenza con nota del 5.11.1985 e tutelato in base alla L. n. 1089/1939, era di proprietà di un ente di riforma fondiaria, e quindi destinato ad un pubblico servizio, ed ai sensi dell'art. 1 della L. n. 230/1950, non era usucapibile, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni parametrati ai canoni insoluti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il Tribunale di Salerno respingeva la domanda di usucapione ed accoglieva le riconvenzionali della Regione [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di appello degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], contrastato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 1129/17 del 13/20.11.2017 non notificata, rigettava l'impugnazione, in quanto l'immobile rientrava nel patrimonio indisponibile della Regione [OSCURATO:PERSONA], ed essendo stato acquistato da un ente di riforma fondiaria, era destinato alla funzione istituzionale dello stesso, quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della L. n. 230/1950, ossia ad un pubblico servizio, e poteva essere sottratto a tale funzione solo nei modi stabiliti dagli articoli 830 comma 2° e 828 comma 2° cod. civ., non potendo essere usucapito (in tal senso si richiamavano Cass. 24.2.2009 n. 4430 e Cass. 26.5.1998 n. 5227), aggiungeva che l'immobile era stato dichiarato di valore storico ed archeologico dalla Sovrintendenza e non era quindi usucapibile ex art. 823 cod. civ., e che con la missiva del 7.9.1992 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto all'E.R.S.A.C. di poter condurre in fitto l'immobile, riconoscendo quindi che il suo possesso non era uti dominus, e che perfino gli eredi, con la raccomandata del 25.5.2012, pur dichiarando di essere subentrati nel possesso paterno, avevano chiesto all'E.R.S.A.C. quali sarebbero stati i termini di un loro acquisto, sicché non era invocabile da parte degli eredi la successione nel possesso dell'immobile, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado. Con ricorso notificato il 28.4.2018 gli eredi [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno facendo valere quattro motivi, e la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito notificando controricorso il 5.6.2018. La causa é stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, i ricorrenti si dolgono ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 230/1950 e degli articoli 830 comma 2° ed 828 comma 2° c.p.c. (rectius cod. civ.) per avere la Corte d'Appello di Salerno erroneamente ritenuto che l'immobile oggetto di causa, in quanto acquistato da un ente di riforma fondiaria, non possa essere sottratto alla sua finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che riguardano i beni patrimoniali indisponibili, e che non sia usucapibile perché destinato ad un pubblico servizio, in assenza di una destinazione effettiva del bene al pubblico servizio. Tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis comma 1° n. 1) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Salerno ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non sono stati offerti elementi per mutare l'orientamento della stessa. La giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dalla Corte distrettuale, ha infatti precisato che i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della L. n. 230 del 1950, non possono, in quanto destinati ad un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art.830 cod. civ., comma 2, e dell'art. 828 cod. civ., comma 2, con conseguente impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima L. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite (Cass. ord.24.11.2020 n. 26714; Cass. n. 4430/2009; Cass. 26.5.1998 n. 5227; Cass. n.5024/1987; Cass. n. 5227/1998). La circostanza, dedotta dai ricorrenti, che la Corte Costituzionale con la sentenza del 30.5.1991 n. 233 abbia dichiarato l'indivisibilità perpetua dei poderi originati dalla riforma fondiaria, é totalmente ininfluente sulla questione dell'inusucapibilità dei terreni di riforma fondiaria, che dipende direttamente dalla loro appartenenza agli enti di riforma fondiaria ai sensi dell'art. 1 della L. n. 230 del 1950 e prescinde dalla concreta destinazione ad un pubblico servizio, e l'invocata sentenza della Corte di Cassazione n.7059/2010, che ha ritenuto necessario l'accertamento dell'effettiva destinazione dell'immobile di proprietà del Comune di Paternò ad un pubblico servizio ai fini della sua inclusione nel patrimonio indisponibile, si riferiva ad un immobile destinato al servizio socio - sanitario, e non ad un immobile di proprietà di un ente di riforma fondiaria avente per legge una specifica destinazione di pubblico servizio, non é pertinente alla fattispecie in esame, mentre il fatto che qui si tratti non di un terreno agricolo da coltivare, ma di un'autorimessa posta nel centro urbano di Battipaglia, non vale ad escludere la sua funzione istituzionale discendente dall'originaria proprietà dell'ente di riforma fondiaria E.R.S.A.C., di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini. Il terzo motivo di ricorso, inerente alla violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c. dell'art. 1146 cod. civ., che prevede che il possesso continui nell'erede dall'apertura della successione, ed ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che non sarebbe stata considerata ai fini dell'usucapione la successione degli eredi nel possesso dell'immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], é totalmente infondato. Ed invero, i giudici di secondo grado non hanno respinto la domanda di usucapione perché non hanno riconosciuto la successione nel possesso dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei suoi eredi, bensì perché hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], avendo chiesto all'E.R.S.A.C. con la missiva del 7.9.1992 di poter condurre in fitto l'immobile, abbia riconosciuto di non averne il possesso uti dominus e quindi di non poter invocare l'usucapione, e che i suoi eredi, avendo chiesto all'ente di riforma fondiaria con la raccomandata del 25.5.2012 di conoscere i termini dell'acquisto dell'immobile, hanno a loro volta riconosciuto di non esserne divenuti proprietari per usucapione. La Corte d'Appello di Salerno, pertanto, non solo ha riconosciuto che l'immobile non era usucapibile in quanto, essendo in origine di proprietà di un ente di riforma fondiaria, era per legge destinato al perseguimento della finalità istituzionale di quell'ente, a prescindere dalla sua concreta ed effettivadestinazione, ma ha anche negato che sull'immobile [OSCURATO:PERSONA] e poi i suoi eredi abbiano esercitato il possesso come proprietari e che potessero quindi aspirare a dimostrare l'intervenuta prescrizione acquisitiva, e non può certo essere richiesta a questa Corte, che non é giudice del fatto, una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta con esito univoco negativo nei due precedenti gradi di giudizio. In realtà, le doglianze dei ricorrenti pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (vedi in tal senso Cass. n. 21127 dell’8 agosto 2019; Cass. n. 19011 del 31 luglio 2017; Cass. n. 16056 del 2 agosto 2016). Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 823 cod. civ., il quale ultimo per i beni che fanno parte del demanio pubblico, stabilisce il principio che sono inalienabili e che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, in quanto la Corte d'Appello di Salerno ha sostenuto che l'immobile oggetto di causa, essendo stato sottoposto a vincolo storico ed archeologico dalla Sovrintendenza, rientrerebbe nella disciplina dei beni demaniali ai sensi dell'art. 823 cod. civ. ed anche per tale ragione non potrebbe essere usucapito. Tale motivo deve ritenersi assorbito a seguito della reiezione dei primi tre motivi del ricorso, in quanto la sentenza impugnata é fondata sulla duplice ragione dell'inusucapibilità degli immobili di proprietà degli enti di riforma fondiaria ex art. 1 della L.n. 230/1950 e della mancanza di un possesso uti dominus ultraventennale in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi eredi, ed a seguito di quella reiezione non potrebbe essere cassata neppure se fosse fondato il motivo d'impugnazione relativo alla non demanialità ex art. 823 cod. civ. dei beni sottoposti a vincolo storico ed archeologico dalla Sovrintendenza. Alla reiezione del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dei ricorrenti. P. Q. M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna in solido al pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 13803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris