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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19193/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21758/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – intimati – Avverso la sentenza n. 1101/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 15 aprile 2019.

F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 21758/2019 Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 19193/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti degli altri; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione dall’odierno ricorrente spiegata ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso l’atto di precetto nei suoi confronti intimato (in forza di nove pagherò cambiari assistiti da iscrizione ipoteca su immobile alienato al Bortolazzi da [OSCURATO:PERSONA]) dalla [OSCURATO:SOCIETA]., girataria dei titoli, in giudizio celebrato in contraddittorio con gli emittenti delle cambiali (cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e con l’Agenzia del Territorio di [OSCURATO:PERSONA] (destinataria di domanda di condanna al risarcimento dei danni per errata iscrizione ipotecaria); non svolgono attività processuale nel grado di legittimità tutte le parti intimate, sopra singolarmente indicate; fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre il ricorrente deposita memoria; considerato che preliminare rispetto al vaglio dei motivi di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo r.g. n. 21758/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 21758/2019 Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 19193/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 della nullità della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia del Territorio di [OSCURATO:PERSONA] (in grado di appello parte del giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato), dacché eseguita all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bologna in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato; mancata la costituzione in giudizio della menzionata [OSCURATO:PERSONA] malamente evocata in lite ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione (cfr. Cass., Sez.

U, 15/01/2015, n. 608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi, a cura ed onere di parte ricorrente, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21758/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21758/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – intimati – Avverso la sentenza n. 1101/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 15 aprile 2019. F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 21758/2019 Numero sezionale 697/2022 Numero di raccolta generale 19193/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti degli altri; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione dall’odierno ricorrente spiegata ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso l’atto di precetto nei suoi confronti intimato (in forza di nove pagherò cambiari assistiti da iscrizione ipoteca su immobile alienato al Bortolazzi da [OSCURATO:PERSONA]) dalla [OSCURATO:SOCIETA]., girataria dei titoli, in giudizio celebrato in contraddittorio con gli emittenti delle cambiali (cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e con l’Agenzia del Territorio di [OSCURATO:PERSONA] (destinataria di domanda di condanna al risarcimento dei danni per errata iscrizione ipotecaria); non svolgono attività processuale nel grado di legittimità tutte le parti intimate, sopra singolarmente indicate; fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre il ricorrente deposita memoria; considerato che preliminare rispetto al vaglio dei motivi di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo r.g. n. 21758/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass. 30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass.24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi, a cura ed onere di parte ricorrente, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21758/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Sentenza Cassazione n. 19193/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris