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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00478/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10378/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] O ,liquidatore ed ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleriadella Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: dogane -gio- chi lotterie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, n.65 /2/2018 depositata il 17 gennaio 2018, notificata in data 1.2.2018; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto venivarespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore ed exsocio unico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Venezia n. 580/6/2016 la quale, asua volta, aveva rigettato il ricorso pro posto dal contribuente avente adoggetto l’avviso di accertamento, prelievo erariale unico sui giochi, emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’anno di imposta 2008. 2.Le riprese traevano origine da un controllo svolto dall’Agenzia presso unbar gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con macchine da intratte- nimentonon collegate alla rete AAMS - SOGEI che si concludeva con la contestazionedella suddetta irregolarità. 3.In primo grado, in via preliminare il contribuente eccepiva il proprio difettodi legittimazione passiva in quanto nel 2008, anno di imposta oggettodi ripresa a tassazione, l’unico soggetto passivo era la società, la quale era stata cancellata dal registr o delle imprese il 26.1.2011.

Sulla base di tale presupposto fattuale, secondo il ricorrente solo la societàpoteva essere sanzionabile, e l’avviso di accertamento avrebbe dovutomotivare circa l’estensione della responsabilità alla sua persona qualeex socio unico della società estinta. 4.Il giudice di prime cure superava la questione e rigettava il ricorso sullascorta del fatto che il tributo era stato evaso nel 2008, allorquando la società non era stata cancellata e il socio unico e liquidatore era a conoscenzadell’evasione, dal momento che aveva personalmente sot- toscrittoil verbale con il quale era stata verificata la mancanza di col- legamentodelle macchine alla rete.

Inoltre,l’avviso di accertamento era stato notificato al Fusaro non solo quale liquidatore, ma anche quale socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente sua responsabilità solidale ex art.2495 cod. civ. per le obbligazionisociali dopo l’estinzione della s ocietà, non avendo egli do- cumentatoche dal bilancio di liquidazione non aveva conseguito alcuna ripartizionedell’attivo.

L’iter argomentativo e le conclusioni della CTR venivanointegralmente condivise dal giudice d’appello. 5.Contro tale decisione il contribuente propone ricorso, affidato a quat- tromotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. per aver introdotto un’inam- missibile inversione dell’onere della prova, ritenendo così che fosse il contribuente a dover dimostrare di non aver ricevuto alcun elemento attivo in sede di bilancio finale di liquidazione della società estinta, in mancanza assoluta di prove a supporto dell’addebito.

1.1. Con il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene denunciata l’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. sul motivo di appello in cui il contribuente lamentava che i giudici di prime cure si erano pronunciati al di fuori delle ragioni precisate dall’Agenzia in sede di emissione dell’avviso di accertamento, individuando nell’art.2495 cod. civ. il titolo di responsabilità solidale del Fusaro, nei limiti di quanto ricevuto nel bilancio finale di liquidazione, profilo non menzionato nell’atto impositivo impugnato.

2. Idue motiv i, connessi, non p ossono trovare ingresso.

2.1. Premesso che il giudice resta libero di qualificare i fatti applicando la pertinente norma di diritto (art.2495 cod. civ.) senza che ciò costi- tuisca di per sé mutatio libelliin assenza di mutamento dei fatti quali- ficati, nel caso di specie il giudice nell’ultima pagina della sentenza im- pugnata accerta che il debito si è formato anteriormente all’estinzione della S.r.l. («non è vero quindi che il debito tributario si è formato suc- cessivamente all’estinzione») e che l’exsocio risulta attinto, per il pro- filo in discussione, in forza della posizione di mero successore ex lege della società estinta («l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci»).

2.2. Inoltre, c ome recentemente questa Corte ha chiarito nella sua massima espressione nomofilattica in relazione alla posizione dei soci successori della società venuta a estinzione risulta irrilevante la perce- zione di alcunché in sede di bilancio di liquidazione della società.

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025) hanno infatti affermato che, per confi- gurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la riscossione o meno da parte del socio di somme in base al bilancio finale di liquidazione è un profilo che non pertiene al giudizio di impu- gnazione dell’atto impositivo a valle dell’estinzione societaria.

Nulla cambia a tale riguardo se l’estinzione societaria è volontaria o menoe, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] come liquidatore della società non halegittimazione, ma come ex socio e successore nel debito sì.

3. Il secondo motivo di ricorso -in relazione all’art.360, primo comma , n.4,cod. proc. civ. - denuncia la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il giudice di appello pronunciato sul lamentato difetto di soggettività passiva, nonché nullità integrale dell’atto impugnato.

3.1. Il quarto motivo, in continuità con il secondo, -sempre dedotto ex art.360, primo comma , n.4 , cod. proc. civ. - censura la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto assoluto di mo- tivazione e sulla mancata indicazione dei presupposti di estensione della responsabilità ai soci, dal momento che eventuali titoli di esten- sione della responsabilità dei soci per debiti della società andavano puntualmente indicati e motivati nell’avviso di accertamento.

4. I due motivi, connessi, sono affetti da concorrenti profili di inammis- sibilità e infondatezza. 4.1.Sono innanzitutto inammissibili perché non colgono la ratio deci- dendidella sentenza che, come sopra visto, ha espressamente moti- vatosulla questione difetto di soggettività passiva del socio affermando lasussistenza della soggettiv i tà . 4.2.E’ poi infondato il profilo dell’apparenza della motivazione , doven- dosiribadire che la motivazione è apparente, e la sentenza è nulla per- chèaffetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esi- stente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inid onee a far cono- scereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, Sentenza n.22232 del 03/11/2016).

Inoltre,la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le ri- sultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza asso- lutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra af fermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4.3. Orbene, l a sentenza in esame ha motivato sulla questione della pretesa estraneità del ricorrente al debito erariale, identificandolo come socio unico e liquidatore della S.r.l., accertando che il debito è sortoanteriormente alla cancellazione volontaria dal registro delle im- presee affermando anche con la citazione di giurisprudenza della Corte cheegli, quale successore, risponde del debito della società .

Si tratta diuna motivazione che rispetta il minimo costituzionale. 5.Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, li- quidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10378/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] O ,liquidatore ed ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleriadella Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: dogane -gio- chi lotterie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, n.65 /2/2018 depositata il 17 gennaio 2018, notificata in data 1.2.2018; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto venivarespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore ed exsocio unico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Venezia n. 580/6/2016 la quale, asua volta, aveva rigettato il ricorso pro posto dal contribuente avente adoggetto l’avviso di accertamento, prelievo erariale unico sui giochi, emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’anno di imposta 2008. 2.Le riprese traevano origine da un controllo svolto dall’Agenzia presso unbar gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con macchine da intratte- nimentonon collegate alla rete AAMS - SOGEI che si concludeva con la contestazionedella suddetta irregolarità. 3.In primo grado, in via preliminare il contribuente eccepiva il proprio difettodi legittimazione passiva in quanto nel 2008, anno di imposta oggettodi ripresa a tassazione, l’unico soggetto passivo era la società, la quale era stata cancellata dal registr o delle imprese il 26.1.2011. Sulla base di tale presupposto fattuale, secondo il ricorrente solo la societàpoteva essere sanzionabile, e l’avviso di accertamento avrebbe dovutomotivare circa l’estensione della responsabilità alla sua persona qualeex socio unico della società estinta. 4.Il giudice di prime cure superava la questione e rigettava il ricorso sullascorta del fatto che il tributo era stato evaso nel 2008, allorquando la società non era stata cancellata e il socio unico e liquidatore era a conoscenzadell’evasione, dal momento che aveva personalmente sot- toscrittoil verbale con il quale era stata verificata la mancanza di col- legamentodelle macchine alla rete. Inoltre,l’avviso di accertamento era stato notificato al Fusaro non solo quale liquidatore, ma anche quale socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente sua responsabilità solidale ex art.2495 cod. civ. per le obbligazionisociali dopo l’estinzione della s ocietà, non avendo egli do- cumentatoche dal bilancio di liquidazione non aveva conseguito alcuna ripartizionedell’attivo. L’iter argomentativo e le conclusioni della CTR venivanointegralmente condivise dal giudice d’appello. 5.Contro tale decisione il contribuente propone ricorso, affidato a quat- tromotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. per aver introdotto un’inam- missibile inversione dell’onere della prova, ritenendo così che fosse il contribuente a dover dimostrare di non aver ricevuto alcun elemento attivo in sede di bilancio finale di liquidazione della società estinta, in mancanza assoluta di prove a supporto dell’addebito. 1.1. Con il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene denunciata l’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. sul motivo di appello in cui il contribuente lamentava che i giudici di prime cure si erano pronunciati al di fuori delle ragioni precisate dall’Agenzia in sede di emissione dell’avviso di accertamento, individuando nell’art.2495 cod. civ. il titolo di responsabilità solidale del Fusaro, nei limiti di quanto ricevuto nel bilancio finale di liquidazione, profilo non menzionato nell’atto impositivo impugnato. 2. Idue motiv i, connessi, non p ossono trovare ingresso. 2.1. Premesso che il giudice resta libero di qualificare i fatti applicando la pertinente norma di diritto (art.2495 cod. civ.) senza che ciò costi- tuisca di per sé mutatio libelliin assenza di mutamento dei fatti quali- ficati, nel caso di specie il giudice nell’ultima pagina della sentenza im- pugnata accerta che il debito si è formato anteriormente all’estinzione della S.r.l. («non è vero quindi che il debito tributario si è formato suc- cessivamente all’estinzione») e che l’exsocio risulta attinto, per il pro- filo in discussione, in forza della posizione di mero successore ex lege della società estinta («l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci»). 2.2. Inoltre, c ome recentemente questa Corte ha chiarito nella sua massima espressione nomofilattica in relazione alla posizione dei soci successori della società venuta a estinzione risulta irrilevante la perce- zione di alcunché in sede di bilancio di liquidazione della società. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025) hanno infatti affermato che, per confi- gurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la riscossione o meno da parte del socio di somme in base al bilancio finale di liquidazione è un profilo che non pertiene al giudizio di impu- gnazione dell’atto impositivo a valle dell’estinzione societaria. Nulla cambia a tale riguardo se l’estinzione societaria è volontaria o menoe, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] come liquidatore della società non halegittimazione, ma come ex socio e successore nel debito sì. 3. Il secondo motivo di ricorso -in relazione all’art.360, primo comma , n.4,cod. proc. civ. - denuncia la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il giudice di appello pronunciato sul lamentato difetto di soggettività passiva, nonché nullità integrale dell’atto impugnato. 3.1. Il quarto motivo, in continuità con il secondo, -sempre dedotto ex art.360, primo comma , n.4 , cod. proc. civ. - censura la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto assoluto di mo- tivazione e sulla mancata indicazione dei presupposti di estensione della responsabilità ai soci, dal momento che eventuali titoli di esten- sione della responsabilità dei soci per debiti della società andavano puntualmente indicati e motivati nell’avviso di accertamento. 4. I due motivi, connessi, sono affetti da concorrenti profili di inammis- sibilità e infondatezza. 4.1.Sono innanzitutto inammissibili perché non colgono la ratio deci- dendidella sentenza che, come sopra visto, ha espressamente moti- vatosulla questione difetto di soggettività passiva del socio affermando lasussistenza della soggettiv i tà . 4.2.E’ poi infondato il profilo dell’apparenza della motivazione , doven- dosiribadire che la motivazione è apparente, e la sentenza è nulla per- chèaffetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esi- stente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inid onee a far cono- scereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n.22232 del 03/11/2016). Inoltre,la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le ri- sultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza asso- lutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra af fermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 4.3. Orbene, l a sentenza in esame ha motivato sulla questione della pretesa estraneità del ricorrente al debito erariale, identificandolo come socio unico e liquidatore della S.r.l., accertando che il debito è sortoanteriormente alla cancellazione volontaria dal registro delle im- presee affermando anche con la citazione di giurisprudenza della Corte cheegli, quale successore, risponde del debito della società . Si tratta diuna motivazione che rispetta il minimo costituzionale. 5.Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, li- quidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussis