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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36850/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 042KG93 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che, il 04/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 11/01/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze contenute nei due motivi di ricorso, nei guai si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, con le considerazione evidenziate a pagina 2 e 3 si è infatti conformata alla costante giurisprudenza di legittimità quanto alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto, per la quale, anche da ultimo, "ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa" (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01 citata dal anche dal giudice di appello e che in motivazione evidenzia anche i principi enucleati dalle Sezioni Unite sul punto).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il residente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 042KG93 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che, il 04/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 11/01/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze contenute nei due motivi di ricorso, nei guai si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, con le considerazione evidenziate a pagina 2 e 3 si è infatti conformata alla costante giurisprudenza di legittimità quanto alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto, per la quale, anche da ultimo, "ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa" (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01 citata dal anche dal giudice di appello e che in motivazione evidenzia anche i principi enucleati dalle Sezioni Unite sul punto). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il residente M
Sentenza Cassazione n. 36850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris