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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 25599/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27491-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in LECCE, alla VIA F. FILZI, n. 22, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1373/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, Sez.

St. di LECCE, depositata il 30/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA]:A SERRANO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., un avviso di accertamento per sanzioni connesse al maggior reddito ascritto alla detta società nell'anno di imposta 2007; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 3094/2016, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Lecce, la quale, con sentenza n. 1373/2021, depositata il 30.4.2021, riformò la gravata decisione osservando - per quando in questa sede ancora rileva - come, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, alcuna pretesa sanzionatoria possa essere applicata nei confronti dell'amministratore di una società cancellata, per di più considerando l'inesistenza stessa dell'atto principiante la ripresa nei confronti dell'amministratore in proprio, siccome emesso nei confronti di una società estinta; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essersi la C.T.R.

Ric. 2021 n. 27491 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 pronunziata su una questione - in specie, la (in)sussistenza di legittimazione attiva e passiva della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente inesistenza dell'avviso di accertamento nei confronti di quella - non riproposta in grado di appello dal SERRANO; che il motivo è manifestamente inammissibile; che, come esposto supra, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, relativamente alla sola parte di esso concernente le sanzioni applicate all'amministratore (cfr., a tale riguardo, l'atto di appello trascritto in ricorso, letto in combinato disposto con la motivazione della sentenza impugnata laddove, nella esposizione dei "[OSCURATO:PERSONA]", la C.T.R. delimita chiaramente entro detti termini l'impugnazione proposta dal SERRANO.

Quanto alla necessità di interpretare unitamente dispositivo e motivazione, ai fini della corretta delimitazione del giudicato interno, con la possibilità di fare eventualmente riferimento, sempre a tal fine, in funzione interpretativa e comunque residuale, alla domanda della parte, cfr. anche Cass., Sez.

L, 7.8.2019, n. 21165, Rv. 654996-01) fonda, nella motivazione della C.T.R., su una duplice ratio: a) non applicabilità, nei confronti del SERRANO, quale l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], di sanzioni amministrative, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, trattandosi di società cancellata dal registro delle imprese; b) inesistenza stessa, a monte, dell'atto principiante la ripresa nei confronti dell'amministratore in proprio, siccome emesso nei confronti di una società estinta; che essendo la prima delle esposte rationes in grado di reggere, da sola, l'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti del contribuente, consegue, alla sua mancata Ric. 2021 n. 27491 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- (4-- impugnazione, l'inammissibilità del motivo (involgente la sola seconda ratio decidendi) per carenza di interesse (arg. da Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11493, Rv. 648023-01; Cass., Sez. 1, 27.7.2017, n. 18641, Rv. 645076-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato e non avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27491-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in LECCE, alla VIA F. FILZI, n. 22, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1373/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, Sez. St. di LECCE, depositata il 30/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA]:A SERRANO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., un avviso di accertamento per sanzioni connesse al maggior reddito ascritto alla detta società nell'anno di imposta 2007; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 3094/2016, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Lecce, la quale, con sentenza n. 1373/2021, depositata il 30.4.2021, riformò la gravata decisione osservando - per quando in questa sede ancora rileva - come, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, alcuna pretesa sanzionatoria possa essere applicata nei confronti dell'amministratore di una società cancellata, per di più considerando l'inesistenza stessa dell'atto principiante la ripresa nei confronti dell'amministratore in proprio, siccome emesso nei confronti di una società estinta; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per essersi la C.T.R. Ric. 2021 n. 27491 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 pronunziata su una questione - in specie, la (in)sussistenza di legittimazione attiva e passiva della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente inesistenza dell'avviso di accertamento nei confronti di quella - non riproposta in grado di appello dal SERRANO; che il motivo è manifestamente inammissibile; che, come esposto supra, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, relativamente alla sola parte di esso concernente le sanzioni applicate all'amministratore (cfr., a tale riguardo, l'atto di appello trascritto in ricorso, letto in combinato disposto con la motivazione della sentenza impugnata laddove, nella esposizione dei "[OSCURATO:PERSONA]", la C.T.R. delimita chiaramente entro detti termini l'impugnazione proposta dal SERRANO. Quanto alla necessità di interpretare unitamente dispositivo e motivazione, ai fini della corretta delimitazione del giudicato interno, con la possibilità di fare eventualmente riferimento, sempre a tal fine, in funzione interpretativa e comunque residuale, alla domanda della parte, cfr. anche Cass., Sez. L, 7.8.2019, n. 21165, Rv. 654996-01) fonda, nella motivazione della C.T.R., su una duplice ratio: a) non applicabilità, nei confronti del SERRANO, quale l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], di sanzioni amministrative, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, trattandosi di società cancellata dal registro delle imprese; b) inesistenza stessa, a monte, dell'atto principiante la ripresa nei confronti dell'amministratore in proprio, siccome emesso nei confronti di una società estinta; che essendo la prima delle esposte rationes in grado di reggere, da sola, l'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti del contribuente, consegue, alla sua mancata Ric. 2021 n. 27491 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- (4-- impugnazione, l'inammissibilità del motivo (involgente la sola seconda ratio decidendi) per carenza di interesse (arg. da Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11493, Rv. 648023-01; Cass., Sez. 1, 27.7.2017, n. 18641, Rv. 645076-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato e non avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di con