CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mbè del Foro di Sciacca,che ha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 66, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.1.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 7789/2018Numero sezionale 3901/2026Numero di raccolta generale 13782/2026Data pubblicazione 12/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], istituendo il contraddittorio erecependo anche alcuni suoi rilievi (ric., p. 3), e provvedeva pure adindagini sui suoi conti correnti bancari, giungendo alla conclusione cheaveva svolto attività d’impresa conseguendo redditi non dichiarati. All’esitonotificava al contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione. L’Agenziadelle Entrate, recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari,notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.RJ001VS00313/2008, avente ad oggetto maggiori tributi per Irpef, Iva edIrap, con riferimento all’anno 2005, per un valore dichiarato di Euro1.219.803,06.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Agrigento che lo accoglieva, ritenendo nonprovato che il contribuente avesse svolto attività d’impresa, ed annullaval’avviso di accertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia che, ritenuto correttol’accertamento eseguito dell’Amministrazione finanziaria, sussistendosufficienti elementi indiziari per ritenere che il contribuente avesse svoltofondato su accertamenti bancari in ordine ai quali il contribuente nonaveva fornito giustificazioni, riformava la decisione della CTP e riaffermavala piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delleEntrate. Quest’ultima ha pure depositato memoria, segnalando la tardivitàcon la quale il ricorso per cassazione è stato introdotto.Ragioni della decisioneNumero registro generale 7789/2018Numero sezionale 3901/2026Numero di raccolta generale 13782/2026Data pubblicazione 12/05/20261. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullitàdella sentenza d’appello a causa della omessa notifica del ricorso insecondo grado dell’Amministrazione finanziaria.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice dell’appello haomesso l’esame del fatto decisivo che il contribuente ha provato di averestipulato contratti di associazione in partecipazione quale associato, e nonaveva pertanto assunto la qualità di imprenditore.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., in conseguenza della violazione dell’art. 32 delDpr n. 600 del 1973, il contribuente critica l’omesso esame, da parte delgiudice del gravame, del fatto che non erano sufficienti le indaginibancarie ad attribuire la qualità di imprenditore, in assenza di ogni altroelemento di riscontro che doveva essere fornito dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha illegittimamente applicato una doppia presunzionee comunque aveva proceduto in maniera irregolare, neanche istituendo ilcontraddittorio preventivo, sebbene tra i tributi contestati vi sia l’IVA, el’Ente impositore neppure ha operato alcun riferimento ai costi, checomunque il contribuente, in quanto ritenuto imprenditore, non potevanon aver sostenuto.4. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 7, 23, 53, 56 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR rilevato il giudicatointerno formatosi sulla questione che “nessuna giustificazione è mai statarichiesta al ricorrente né risulta alcun rifiuto all’esibizione” (ric., p. 11) didocumentazione.Numero registro generale 7789/2018Numero sezionale 3901/2026Numero di raccolta generale 13782/2026Data pubblicazione 12/05/20265. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 32, comma 4, e 52, comma 5, del Dpr n. 633 del1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile la produzionedei contratti di associazione in partecipazione da lui stipulati in sede digiudizio, sebbene non siano mai stati richiesti nel corso dell’attivitàd’indagine degli organi verificatori.6. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito imotivi di ricorso.Con propria memoria, infatti, l’Amministrazione finanziaria hasegnalato che, pur trovando applicazione il termine annualed’impugnazione, la sentenza della CTR è stata depositata in data16.1.2017, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per lanotifica postale dal ricorrente all’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Pertanto, anche tenendo conto della sospensione feriale (31 giorni), ilricorso risulta tardivo, e deve perciò essere dichiarato improcedibile.7. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.7.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condannadel ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituitacontroricorrente, e le liquida in complessivi Euro 13.000,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 7789/2018Numero sezionale 3901/2026Numero di raccolta generale 13782/2026Data pubblicazione 12/05/2026pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]