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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23830/2026

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/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze haintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 19 maggio2023 dal Tribunale di Firenze nei confronti dell’odierno ricorrente, per i reati dicui agli artt. 56-628 e 81-582 cod. pen. e 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, deducendo tre motivi di impugnazione.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. e mancanzadella motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità e inparticolare alla mancata derubricazione nei reati di tentato furto e di lesioni,posto che difetterebbero elementi da cui far desumere che l’aggressione eradiretta a conseguire un profitto ingiusto.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 533cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, con riferimento alla mancataindividuazione della pena base per il reato più grave e alla mancataspecificazione della misura dei singoli aumenti per la continuazione con i reati dilesioni e di porto di arma da taglio.2.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc.pen. e 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, perquanto attiene alla determinazione dei vari segmenti sanzionatori riuniti sotto lacontinuazione esterna con altre sentenze passate in giudicato.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Il primo motivo non è consentito, poiché sollecita un impossibile nuovoapprezzamento delle risultanze istruttorie, a fronte di un lineare percorsoargomentativo in tema di prova della responsabilità, che evidenzia congruamentela nitida finalità predatoria, alla luce della richiesta di denaro avanzata per duevolte con «gestualità inequivoca (sfregamento di pollice e indice)»,«universalmente comprensibile e, soprattutto, perfettamente coerente con ilcontesto».3.2.

Il secondo e il terzo motivo sono oltremodo generici, dal momento chenon si confrontano con la congrua doppia conforme motivazione (sentenza diappello, pp. 4, 7; sentenza di primo grado, pp. 6-7) in punto di trattamentosanzionatorio e di continuazione interna (individuazione della rapina tentatacome reato più grave; aumento complessivo di quattro mesi di reclusione edeuro 200 di multa per i due delitti di lesioni; aumento di giorni dieci di reclusioneed euro 20 di multa per la contravvenzione, sottolineandosi la pienaproporzionalità a fronte di una brutale aggressione armata notturna, connotatada serialità criminosa) ed esterna (rispetto ad altri reati già definitivamentegiudicati, condividendo la struttura dosimetrica già delineata dal primo giudice).Peraltro, in tema di reato continuato, da un lato, nella propriadiscrezionalità, il giudice di merito, in caso di aumenti applicati in misuracontenuta (come nel caso di specie), può adempiere al relativo obbligomotivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravitàdei fatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269-01; Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01); dall’altro, per quanto attiene all’aumento per le lesioni, l’onereargomentativo è compiutamente assolto, in relazione a condotte criminoseomogenee (Sez. 2, n. 19637 del 13/05/2026, Baruzzo, non mass.; Sez. 5, n.32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770-01).4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata equitativamentenella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze haintegralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 19 maggio2023 dal Tribunale di Firenze nei confronti dell’odierno ricorrente, per i reati dicui agli artt. 56-628 e 81-582 cod. pen. e 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, deducendo tre motivi di impugnazione.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. e mancanzadella motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità e inparticolare alla mancata derubricazione nei reati di tentato furto e di lesioni,posto che difetterebbero elementi da cui far desumere che l’aggressione eradiretta a conseguire un profitto ingiusto.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 533cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, con riferimento alla mancataindividuazione della pena base per il reato più grave e alla mancataspecificazione della misura dei singoli aumenti per la continuazione con i reati dilesioni e di porto di arma da taglio.2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc.pen. e 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, perquanto attiene alla determinazione dei vari segmenti sanzionatori riuniti sotto lacontinuazione esterna con altre sentenze passate in giudicato.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Il primo motivo non è consentito, poiché sollecita un impossibile nuovoapprezzamento delle risultanze istruttorie, a fronte di un lineare percorsoargomentativo in tema di prova della responsabilità, che evidenzia congruamentela nitida finalità predatoria, alla luce della richiesta di denaro avanzata per duevolte con «gestualità inequivoca (sfregamento di pollice e indice)»,«universalmente comprensibile e, soprattutto, perfettamente coerente con ilcontesto».3.2. Il secondo e il terzo motivo sono oltremodo generici, dal momento chenon si confrontano con la congrua doppia conforme motivazione (sentenza diappello, pp. 4, 7; sentenza di primo grado, pp. 6-7) in punto di trattamentosanzionatorio e di continuazione interna (individuazione della rapina tentatacome reato più grave; aumento complessivo di quattro mesi di reclusione edeuro 200 di multa per i due delitti di lesioni; aumento di giorni dieci di reclusioneed euro 20 di multa per la contravvenzione, sottolineandosi la pienaproporzionalità a fronte di una brutale aggressione armata notturna, connotatada serialità criminosa) ed esterna (rispetto ad altri reati già definitivamentegiudicati, condividendo la struttura dosimetrica già delineata dal primo giudice).Peraltro, in tema di reato continuato, da un lato, nella propriadiscrezionalità, il giudice di merito, in caso di aumenti applicati in misuracontenuta (come nel caso di specie), può adempiere al relativo obbligomotivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravitàdei fatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269-01; Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01); dall’altro, per quanto attiene all’aumento per le lesioni, l’onereargomentativo è compiutamente assolto, in relazione a condotte criminoseomogenee (Sez. 2, n. 19637 del 13/05/2026, Baruzzo, non mass.; Sez. 5, n.32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770-01).4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata equitativamentenella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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