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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 34886/2026

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bo Valentia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiestaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod.pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna rese,rispettivamente, per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. e per il reato dicui all’art. 624-bis cod. pen. e altro, commessi dal maggio al dicembre2019;Rilevato che con il ricorso, poi ulteriormente approfondito con gliargomenti indicati nella memoria pervenuta il 14 settembre 2026, sidenunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneall’art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudicedell’esecuzione sarebbe errata in quanto non terrebbe nel dovuto conto ilristretto arco temporale in cui sono stati commessi i reati e come questi,nonostante l’eterogeneità delle condotte, siano riferibili al “medesimoperiodo di crisi e devianza del soggetto”;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimentoall’eterogeneità delle condotte (si tratta di fatti che hanno determinato lacommissione di reati contro il patrimonio e reati contro la personacommessi in contesti assolutamente diversi) ha dato conto dell’assenzadell’identità del disegno criminoso e come questo non sia rintracciabile sindalla commissione del primo reato per cui, in assenza di qualsivogliaulteriore elemento, non emerge l’unicità originaria deliberativa delle stesse(cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1,n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014,B, Rv. 260896 – 01), ciò senza che possa avere alcun rilievo sul punto lastretta contiguità temporale, né il fatto che i comportamenti possanoessere in astratto riferibili a una situazione o a un generale periodo didisagio del condannato;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bo Valentia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiestaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod.pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna rese,rispettivamente, per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. e per il reato dicui all’art. 624-bis cod. pen. e altro, commessi dal maggio al dicembre2019;Rilevato che con il ricorso, poi ulteriormente approfondito con gliargomenti indicati nella memoria pervenuta il 14 settembre 2026, sidenunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneall’art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudicedell’esecuzione sarebbe errata in quanto non terrebbe nel dovuto conto ilristretto arco temporale in cui sono stati commessi i reati e come questi,nonostante l’eterogeneità delle condotte, siano riferibili al “medesimoperiodo di crisi e devianza del soggetto”;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimentoall’eterogeneità delle condotte (si tratta di fatti che hanno determinato lacommissione di reati contro il patrimonio e reati contro la personacommessi in contesti assolutamente diversi) ha dato conto dell’assenzadell’identità del disegno criminoso e come questo non sia rintracciabile sindalla commissione del primo reato per cui, in assenza di qualsivogliaulteriore elemento, non emerge l’unicità originaria deliberativa delle stesse(cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1,n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014,B, Rv. 260896 – 01), ciò senza che possa avere alcun rilievo sul punto lastretta contiguità temporale, né il fatto che i comportamenti possanoessere in astratto riferibili a una situazione o a un generale periodo didisagio del condannato;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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