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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 26807/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5628/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Sicilia n. 3373/2015 depositata il 28/07/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. su due unità immobiliari di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento, aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo dall’amministrazione finanziaria per un importo complessivo di euro 198.700,95.

La C.T.P. accolse il ricorso della contribuente annullando l’iscrizione ipotecaria opposta sulla base del mancato deposito da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa degli originali delle relate di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria impugnata, stante l’avvenuto disconoscimento da parte della ricorrente.

2. Avverso tale decisione propose appello [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che lo strumento del disconoscimento non potesse essere utilizzato per le relate di notifica, che l’iscrizione ipotecaria non dovesse essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché la non necessità della previa notifica di un atto di intimazione; infine si contestò l’errata applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e della valutazione in punto di prescrizione del credito.

Il giudice di seconde cure respinse il ricorso dichiarando la irregolarità delle cartelle notificate a mani del portiere dello stabile senza che la notifica fosse stata seguita dalla necessaria lettera raccomandata prescritta dall’art. 139 c.p.c.

Si affermò ancora che vi fossero altri motivi di nullità come la mancata menzione nella relata, relativa all’intimazione, delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario relativamente alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere; si statuì la prescrizione dei crediti non essendo provato l’intervento di atti interruttivi dalla data di notifica fino all’iscrizione ipotecaria.

Infine, si ritenne sussistere altro vizio nella circostanza che le iscrizioni ipotecarie fossero state eseguite per intero sull’immobile non di esclusiva proprietà della Pane che deteneva solto la quota dei 2/9.

3. Contro la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Le intimate [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Si dà atto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al mandato.

La controricorrente ha depositato memoria ed ha altresì formulato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve disattendersi l'istanza della controricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza.

In adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez.

U, n. 14437 del 5 giugno 2018, Rv. 649623 - 01), e non si verte in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez.

U, n. 8093 del 23 aprile 2020, par. 1.2).

La fattispecie al vaglio di questa Corte rientra nell’ipotesi di cui innanzi per le ragioni di seguito spiegate.

1.2. Sempre in via preliminare deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Agenzia delle Entrate, già chiamata in causa nel giudizio di merito, atteso che la legittimazione dell’ente impositore consegue alla contestata prescrizione del credito erariale portato dalle cartelle impugnate.

Quanto, invece, dedotto dalla controricorrente in relazione ai motivi in cui viene in rilievo solo la mera attività dell’ente riscossore, la questione sarà oggetto di valutazione con riferimento ai singoli motivi.

2. Con il primo motivo del ricorsosi denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Con questo motivo la ricorrente rappresenta di avere, nel proprio atto di appello, denunciato che la contribuente avesse disconosciuto le relate di notifica delle cartelle di pagamento ma che tale strumento non potesse essere utilizzato per tali documenti.

Di tali eccezioni il giudice ha dato atto nella ricostruzione del fatto della sentenza ma sul punto non si è pronunciato.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. atteso che in caso di notifica al portiere il mancato invio della raccomandata al destinatario per dargli avviso dell’avvenuta consegna non determina, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR della Sicilia, la nullità della notificazione atteso che non attiene al perfezionamento dell’operazione di notificazione.

4. Con il terzo strumento impugnatorio si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 77, comma 2, e 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si censura la sentenza per aver violato le norme indicate poiché l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento non è necessaria prima dell’iscrizione ipotecaria.

Si evidenzia, in particolare, che l’iscrizione ipotecaria non è necessariamente preordinata all’espropriazione immobiliare essendo strumento preordinato a favorire il recupero del credito senza il ricorso al rimedio estremo dell’espropriazione forzata.

5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2953 c.c., 2946 c.c., art. 3 della l. n. 335 del 1995, 1219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che i crediti portati dall’iscrizione ipotecaria e nelle cartelle di pagamento fossero soggetti alla prescrizione quinquennale.

6. Con il quinto motivo (nel ricorso indicato quale sesto) si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Il giudice di merito avrebbe violato, o falsamente applicato, le citate disposizioni laddove, con riferimento alla questione inerente alla nullità della questione ipotecaria, perché eseguita per l’intero su immobili non di esclusiva proprietà della signora Pane, ha reso una motivazione che non consentirebbe di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione.

7. Per ragioni di priorità logica e perché idoneo a risolvere il giudizio, va trattato preliminarmente il secondo motivo del ricorso.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ma è anche infondato.

Dal ricorso non emerge, né tanto meno si evince dalla sentenza, la modalità con la quale è stata effettuata la notifica delle cartelle.

Com’è noto, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 24048 del 2021).

Nella specie, la doglianza si incentra sulla errata valutazione di notifiche di cartelle di pagamento il cui contenuto, anche solo relativamente alla parte di interesse in questa sede, non è in alcun modo riprodotto dal ricorrente né tanto meno esso si evince dalla sentenza ovvero allegato al ricorso o idoneamente localizzato nei precedenti atti di causa se non attraverso un generico riferimento alla produzione con le controdeduzioni nel giudizio di primo grado (ricorso, pag. 12).

Non è, infatti, consentito alla Corte procedere all’esame degli atti di merito quando viene dedotto un vizio della notificazione che non rientra nella nozione di error in procedendo (Cass. n. 35014 del 2022).

Deve, quindi, ritenersi, in difetto di diversa allegazione e tenendo conto del contenuto della sentenza impugnata che fa espresso riferimento all’art. 139 c.p.c., che nella specie le cartelle sono state notificate ai sensi dell’art. 26, comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero con l’intervento “degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario”, e non ai sensi della seconda parte del medesimo comma, ovvero “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

Da ciò discende l’infondatezza del motivo in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono esserenotificati al contribuente, che viene eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia espressamente l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai commi 4 e 6, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa, ancorché "semplice" e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 dell’art. 60 citato fa riferimento alla solaraccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'attonotificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio,portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 2022).

La notificazione dellacartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art.139, comma 4, c.p.c. (Cass. n. 2229 del 2020).

Nell'ipotesi di consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, invero, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e dall'art. 139, comma 3, cod. proc. civ.) e della necessità, in altre parole, che all'effettivo destinatario sia dato avviso dell'avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez.

Un., 31 luglio 2017, n. 18992) secondo cui: «Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario».

Nella specie non è stato neppure dedotto che la raccomandata informativa sia stata inviata ma soltanto che tale invio non era necessario.

A fonte dell’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento, perde rilevanza la questione pure dedotta nel motivo con riferimento al fatto che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, sulle relate di notifica era stata riportata l’indicazione dell’attività di ricerca del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere.

Il già rilevato difetto di specificità del motivo rende inammissibile anche la censura con cui viene dedotta l’avvenuta consegna di alcune cartelle di pagamento personalmente al destinatario.

Dal rigetto del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri, osservandosi, in ogni caso, l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, incentrato sulla prescrizione dei crediti erariali, non avendo la ricorrente neppure specificato la natura dei tributi iscritti a ruolo.

8. Un ‘ultima considerazione si impone, infine, in relazione al primo motivo, il quale è altresì inammissibile per carenza di interesse.

E difatti, l’omessa pronuncia denunciata si scontra con la valutazione in concreto, sebbene implicita, effettuata dal giudice di merito in punto di valutazione del perfezionamento della notifica, valutazione che comporta un evidente difetto di interesse ad una pronuncia (esplicita) sul punto, peraltro in difetto di un ricorso incidentale della controricorrente.

9. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese sono liquidate come da dispositivo in favore della sola parte contribuente, dovendosi compensare quelle tra la ricorrente e l’ente impositore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5628/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Sicilia n. 3373/2015 depositata il 28/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. su due unità immobiliari di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento, aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo dall’amministrazione finanziaria per un importo complessivo di euro 198.700,95. La C.T.P. accolse il ricorso della contribuente annullando l’iscrizione ipotecaria opposta sulla base del mancato deposito da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa degli originali delle relate di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria impugnata, stante l’avvenuto disconoscimento da parte della ricorrente. 2. Avverso tale decisione propose appello [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che lo strumento del disconoscimento non potesse essere utilizzato per le relate di notifica, che l’iscrizione ipotecaria non dovesse essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché la non necessità della previa notifica di un atto di intimazione; infine si contestò l’errata applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e della valutazione in punto di prescrizione del credito. Il giudice di seconde cure respinse il ricorso dichiarando la irregolarità delle cartelle notificate a mani del portiere dello stabile senza che la notifica fosse stata seguita dalla necessaria lettera raccomandata prescritta dall’art. 139 c.p.c. Si affermò ancora che vi fossero altri motivi di nullità come la mancata menzione nella relata, relativa all’intimazione, delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario relativamente alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere; si statuì la prescrizione dei crediti non essendo provato l’intervento di atti interruttivi dalla data di notifica fino all’iscrizione ipotecaria. Infine, si ritenne sussistere altro vizio nella circostanza che le iscrizioni ipotecarie fossero state eseguite per intero sull’immobile non di esclusiva proprietà della Pane che deteneva solto la quota dei 2/9. 3. Contro la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate resistono con controricorso. Si dà atto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al mandato. La controricorrente ha depositato memoria ed ha altresì formulato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve disattendersi l'istanza della controricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza. In adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018, Rv. 649623 - 01), e non si verte in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020, par. 1.2). La fattispecie al vaglio di questa Corte rientra nell’ipotesi di cui innanzi per le ragioni di seguito spiegate. 1.2. Sempre in via preliminare deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Agenzia delle Entrate, già chiamata in causa nel giudizio di merito, atteso che la legittimazione dell’ente impositore consegue alla contestata prescrizione del credito erariale portato dalle cartelle impugnate. Quanto, invece, dedotto dalla controricorrente in relazione ai motivi in cui viene in rilievo solo la mera attività dell’ente riscossore, la questione sarà oggetto di valutazione con riferimento ai singoli motivi. 2. Con il primo motivo del ricorsosi denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Con questo motivo la ricorrente rappresenta di avere, nel proprio atto di appello, denunciato che la contribuente avesse disconosciuto le relate di notifica delle cartelle di pagamento ma che tale strumento non potesse essere utilizzato per tali documenti. Di tali eccezioni il giudice ha dato atto nella ricostruzione del fatto della sentenza ma sul punto non si è pronunciato. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. atteso che in caso di notifica al portiere il mancato invio della raccomandata al destinatario per dargli avviso dell’avvenuta consegna non determina, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR della Sicilia, la nullità della notificazione atteso che non attiene al perfezionamento dell’operazione di notificazione. 4. Con il terzo strumento impugnatorio si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 77, comma 2, e 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza per aver violato le norme indicate poiché l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento non è necessaria prima dell’iscrizione ipotecaria. Si evidenzia, in particolare, che l’iscrizione ipotecaria non è necessariamente preordinata all’espropriazione immobiliare essendo strumento preordinato a favorire il recupero del credito senza il ricorso al rimedio estremo dell’espropriazione forzata. 5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2953 c.c., 2946 c.c., art. 3 della l. n. 335 del 1995, 1219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che i crediti portati dall’iscrizione ipotecaria e nelle cartelle di pagamento fossero soggetti alla prescrizione quinquennale. 6. Con il quinto motivo (nel ricorso indicato quale sesto) si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il giudice di merito avrebbe violato, o falsamente applicato, le citate disposizioni laddove, con riferimento alla questione inerente alla nullità della questione ipotecaria, perché eseguita per l’intero su immobili non di esclusiva proprietà della signora Pane, ha reso una motivazione che non consentirebbe di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione. 7. Per ragioni di priorità logica e perché idoneo a risolvere il giudizio, va trattato preliminarmente il secondo motivo del ricorso. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ma è anche infondato. Dal ricorso non emerge, né tanto meno si evince dalla sentenza, la modalità con la quale è stata effettuata la notifica delle cartelle. Com’è noto, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 24048 del 2021). Nella specie, la doglianza si incentra sulla errata valutazione di notifiche di cartelle di pagamento il cui contenuto, anche solo relativamente alla parte di interesse in questa sede, non è in alcun modo riprodotto dal ricorrente né tanto meno esso si evince dalla sentenza ovvero allegato al ricorso o idoneamente localizzato nei precedenti atti di causa se non attraverso un generico riferimento alla produzione con le controdeduzioni nel giudizio di primo grado (ricorso, pag. 12). Non è, infatti, consentito alla Corte procedere all’esame degli atti di merito quando viene dedotto un vizio della notificazione che non rientra nella nozione di error in procedendo (Cass. n. 35014 del 2022). Deve, quindi, ritenersi, in difetto di diversa allegazione e tenendo conto del contenuto della sentenza impugnata che fa espresso riferimento all’art. 139 c.p.c., che nella specie le cartelle sono state notificate ai sensi dell’art. 26, comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero con l’intervento “degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario”, e non ai sensi della seconda parte del medesimo comma, ovvero “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Da ciò discende l’infondatezza del motivo in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono esserenotificati al contribuente, che viene eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia espressamente l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai commi 4 e 6, mediante consegna alportiere, deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa, ancorché "semplice" e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 dell’art. 60 citato fa riferimento alla solaraccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'attonotificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio,portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 2022). La notificazione dellacartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art.139, comma 4, c.p.c. (Cass. n. 2229 del 2020). Nell'ipotesi di consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, invero, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e dall'art. 139, comma 3, cod. proc. civ.) e della necessità, in altre parole, che all'effettivo destinatario sia dato avviso dell'avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992) secondo cui: «Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario». Nella specie non è stato neppure dedotto che la raccomandata informativa sia stata inviata ma soltanto che tale invio non era necessario. A fonte dell’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento, perde rilevanza la questione pure dedotta nel motivo con riferimento al fatto che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, sulle relate di notifica era stata riportata l’indicazione dell’attività di ricerca del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere. Il già rilevato difetto di specificità del motivo rende inammissibile anche la censura con cui viene dedotta l’avvenuta consegna di alcune cartelle di pagamento personalmente al destinatario. Dal rigetto del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri, osservandosi, in ogni caso, l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, incentrato sulla prescrizione dei crediti erariali, non avendo la ricorrente neppure specificato la natura dei tributi iscritti a ruolo. 8. Un ‘ultima considerazione si impone, infine, in relazione al primo motivo, il quale è altresì inammissibile per carenza di interesse. E difatti, l’omessa pronuncia denunciata si scontra con la valutazione in concreto, sebbene implicita, effettuata dal giudice di merito in punto di valutazione del perfezionamento della notifica, valutazione che comporta un evidente difetto di interesse ad una pronuncia (esplicita) sul punto, peraltro in difetto di un ricorso incidentale della controricorrente. 9. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso. Le spese sono liquidate come da dispositivo in favore della sola parte contribuente, dovendosi compensare quelle tra la ricorrente e l’ente impositore. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26807/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris