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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 21844/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32380/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] N.V., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BRESCIA n. 362/2020 depositata il09/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. (attraverso la quale la famiglia Griffini gestiva altresocietà, fra cui [OSCURATO:PERSONA] 83) stipulò con ING L ease un contratto dilocazione finanziaria avente ad oggetto un capannone industriale ove veniva svolta l ’ attività di impresa.

Contes tualmente venne stipulatoil contratto di vendita dell ’ immobile da [OSCURATO:PERSONA] 83 a ING Lease, per il corrispettivo di euro 1.800.000,00.

Il contratto di leasing prevedeva la facoltà per l ’ utilizzatrice IRG di acquisire la proprietà dell ’ immobile concesso in l easing con il pagamento del prezzo di riscatto, pari ad euro 540.000,00.

Contestualmente alla stipula del leasing i soci di IRG (Guido, Simona, Monica e [OSCURATO:PERSONA])si costituirono fideiussori, mentre [OSCURATO:PERSONA] 83 si impegnò a subentrare a IRG nel contr atto di locazione finanziaria nel caso di inadempimentodi IRG.

2. Sia la società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] 83 che la società utilizzatrice IRG, al momento del perfezionamento dell ’ operazione di locazione finanziaria, non avevano in essere altri rapporti finanziari o di qualsiasialtro genere con ING Lease.

3. In ragione del mancato pagamento dei canoni di leasing relativi ai mesida giugno a dicembre 2010, ING Lease risultava creditrice nei confronti della società IRG e di Guido, Simona, Monica e [OSCURATO:PERSONA], qual i soci e fideiussori di IRG, della somma di euro 112.058,23, importo per il quale ING Lease chiese ed ottenne dal [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo.

4. [OSCURATO:SOCIETA]., nonché Guido, Simona, Monica e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), proposero opposizion e avverso il decreto ingiuntivo , deducendoche la complessiva operazione realizzata dai tre soggetti coinvolti([OSCURATO:PERSONA] 83, IRG e ING Lease) era palesemente finalizzata a costituire una garanzia reale in favore di ING L ease per il pagamentodei canoni di leasing, ed eccepirono quindi la nullità e/o l’inefficaciadel contratto di compravendita stipulato tra ING Lease e COMTEC 83 e del contratto di leasing concluso tra la prima e IRG, perviolazione del divieto di patto commissorio , nonché la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni rilasciate da Guido, Simona, Monica e AndreaGriffini.

5. A seguito del fallimento della CO M.TEC. 83 s .r.l. – intervenuta volontariamente nel giudizio aderendo a tutte le domande ed eccezioni di parte opponente – il processo venne interrotto e successivamente riassunto.

6. Con sentenza n. 1953/2016, il Tribunale di Brescia riten ne che il contrattodi leasing in questione non fosse riconducibile all ’ art. 2744 cod. civ. , poiché, nonostante l ’ identità fra soggetto fornitore e soggettoutilizzatore, non si ricad eva in un contratto di “ lease back ” , stantela conformità in concreto del contratto di leasing al modello legale tipico ; rigettò pertanto l ’ opposizione proposta e per l ’ effetto confermò il decreto ingiuntivo opposto.

A fronte dell ’ accertata validitàdel contratto di leasing, ritenne superflua la valutazione delle domandeproposte in relazione alle fideiussioni, in quanto articolate in ragione della accessorietà delle medesime ad un contratto asseritamentenullo.

7. Avverso la pronuncia di primo grado proposero appello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché Guido, Simona, Mo nica e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e fideiussori, denunciando la nullità del contratto, realizzato mediante lo schema contrattuale del contratto di “sale and lease back”,per violazione del divieto di patto commissorio .

Si costituì ING Bank NV, quale socie tà incorporante ING Lease (Italia) s.p.a., chiedendoil rigetto del gravame.

Nessuno si costituì per il Fallimento [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l.

8. Con sentenza n. 362/2020, depositata in data 9/4/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Brescia ha rigettato tutti motivi di gravame ed ha condannato gli appellanti , in solido , a rifondere a parte appellata le spese del grado.

Il giudice di seconde cure ha affermatoche, nonostante siano stati documentati ed evidenziati da parte appellante e vi sia la s ostanziale identità fra la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e IRG s .r.l. ed un palese collegamento negoziale tra i vari contratti da questi ultimi posti essere, nel caso di specie prevale il principio di autonomia patrimoniale delle società, in ragionedel qu ale ogni ente giuridico è soggetto distinto di diritti e di obbligazioni.

Pertanto, quantunque IRG, direttamente, e COM.TEC. 83, indirettamente a mezzo della prima, facciano riferimento ai medesimisoci, non di meno non è possibile ritenere le due società comeun unico soggetto giuridico.

La Corte d ’ Appello ha inoltre ritenuto non condivisibile la tesi di parte appellante relativa al presunto squilibrio contrattuale, in quanto il leasing è contratto avente natura finanziaria , per cui la restituzione delle somme sconta necessariamente una maggiorazione per gli interessi e l ’ utile di impresa in relazione alla duratadel contratto.

LaCorte n on ha, inoltre, riscontrato alcuna anomalia neppure nella dichiarazionedi subentro nel contratto sottoscritt o da COM.TEC. 83, in quanto, di prassi, nei contratti di leasing il concedente si garantisce ulteriormente in relazione all ’ eventuale inadempimento dell’utilizzatore, per cui tale atto non può essere interpretato, in assenza di altri e lementi indiziari del patto commissorio, come finalizzatoprecipuamente a permettere al venditore il riacquisto.

9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché Guido,Simona e [OSCURATO:PERSONA] , propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ING Bank N.V. (subentrata per incorporazionea [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n . 3 , cod. proc. civ. , “ Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art.2744 c.c. dell’art. 1344 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

La Corte d’Appello non ha rilevato la funzione di “ garanzia ” dell’operazione inter partes e non ne ha dichiarato la nullità ex art.1344 c.c. per violazione del divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.”, laddove la Corte d ’ Appello, pur rilevando il collegamento negoziale tra i diversi contratti stipulati, non ha di conseguenzaqualificato l ’ operazione “ trilaterale ” inter partes come “vendita con scopo di garanzia ” , e non ne ha quindi affermato la contrarietà al divieto del patto commissorio.

Più specifi camente, i ricorrenti lamentano che la C orte territoriale ha omesso di rilevare che – nell ’ ambito dell ’ operazione “ trilaterale ” (vendita - leasing - comodato)intercorsa tra C [OSCURATO:PERSONA], ING L ease e IRG – , ING L ease nonha in effetti pagato a [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo per il trasferimento dell’immobile, ma ha in realtà erogato un vero e proprio finanziamentoin favore di quest ’ ultima, garantito dal trasferimento diproprietà dell ’ immobile , c on la c onseguente appli cazione dell ’ art.2744cod. civ.

Adetta dei ricorrenti, l a Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare cheil trasferimento aveva funzione di garanzia, destinata ad operare nelcaso in cui il debitore (IRG) non avesse adempiuto all ’ obbligo di restituirel’importo finanziato, e che l ’ intento effettivo delle parti era quello di costituire una garanzia reale in favore di ING L ease, attraverso una vendita con patto di riscatto o di retrovendita “camuffata” dal contratto di leasing sottoscritto da I RG, con le garanziepersonali dei soci, in funzione di un “ mutuo ” erogato a [OSCURATO:PERSONA],la quale intendeva ottenere immediata liquidità, stante la sua situazionedi crisi finanziaria, della quale ING L ease era consapevole.

Inconclusione, attesa la contestualità e il nesso funzionale tra i contratti, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la causa di garanzia della vendita del capannone , e quindi dichiarare la nullità dell’operazioneper violazione del divieto del patto commissorio.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. , “ Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).

Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello con motivazione “apparente” ha rigettato le domande degli odierni ricorrenti volte ad accertare la “sproporzione”tra le obbligazioni delle parti, nascenti dal contratto di locazione finanziaria”.

A detta dei ricorrenti, il denunciato squilibrio co nsegue al fatto che l ’ importo dellasomma finanziata (euro 1.620,000,00) è inferiore al valore del bene(euro 1.800.000 ,00 ).

Inoltre, le condizioni contrattuali imposte da ING L ease avrebbero aggravato l ’ iniziale sbilanciamento, in quantoIRG, per riacquistare il capannone , avrebbe dovuto pagare a ING L ease euro 3.548.287,00, pari a circa il doppio del prezzo di venditapagato da ING L ease a COMTEC.

Nel caso di specie, deducono i ricorrenti, il venditore ( [OSCURATO:PERSONA]), società operativa in diffico ltà finanziarie, ha trasferito al creditore (INGLease) la proprietà di un immobile per garantire a quest ’ ultima l’adempimento dell ’ obbligazione di pagamento dei canoni da parte del “ fittizio ” utilizzatore (IRG, società non operativa), ma si è riservata il diritto di riacquistare con lo stesso immobile a fine contratto; meccanismo che consentiva a ING L ease di lucrare indebitamente il maggior valore dei beni rispetto all ’ importo concessoin mutuo.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. , “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), perché la Corte d’Appello ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli odierni ricorrenti in primo e secondo grado, dirette a provare la sussistenza di un patto commissorio, ma ha poi respinto le domande degli stessi odierni ricorrenti, dichiarando non provati i requisiti applicativi di cui all’art.2744 c.c., violando così anche l’art. 2697 c.c.”.Al riguardo i ricorrenti espongonodi aver dedotto, sin dall’inizio del giudizio di primo grado: (i) la conoscenza da parte di ING Lease della situazione di crisi di [OSCURATO:PERSONA], antecedente alla operazione in questione, da provarsi mediante capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi;(ii) la forte sproporzione tra l ’ ammontare della somma finanziata (garantitacon la vendita dell ’ immobile) e il corrispettivo complessivo del contratto di leasing, a dimostrazione della quale i ricorrenti formularononel giudizio di primo grado, e riproposero nel giudizio di appello, istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. (relativa al pianodi ammortamento originario e a quello ricalcolato nel 2009 del contrattodi locazione finanziaria) , nonché istanza di ammissione di CTUcontabile, istanze entrambe rigettate dalla Corte territoriale.

Deducono i ricorrenti che, rigettando le predette ista nze istruttorie, la Corte territoriale ha loro precluso la possibilità di provare la lamentata sproporzione tra le obbligazioni nascenti dal contrattodi leasing, e di conseguenza di accertare la violazione del divietodi patto commissorio ex artt. 2744 e 1344 cod. civ.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe violato il principio in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traducein un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze della mancata osservanza dell ’ onere sancito dall ’ art. 2697 cod. civ. , benchéla parte avesse offerto di adempierlo.

4. Sul primo motivo .

I l motivo in esame postula la violazione delle norme richiamate in rubrica sul presupposto di una diversa lettura di merito della vicenda che -nella sostanza- i ricorrenti sollecitano questa Corte di legittimità; le censure investono dunque gli accertamenti di fatto e le valutazioni della Corte territoriale, e da quest’ultima articolatamente motivati, pretendendo così un non consentito riesame dei presupposti di fatto indispensabili per accertare l’asserita violazione del divieto del patto commissorio.

Come è noto, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di Cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. , S.U., n. 24148/2013 ; Cass. n. 5024/2012), enon potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006) .

Per tale ragione, il motivo è inammissibile. 4.1 Peraltro, la sentenza gravata applica principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, rispetto ai quali le censure qui svolte nonoffrono elementi idonei a giustificarne una modifica.

Il motivo è pertanto inammissibile anche ex art 360 bis, n. 1 , cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017; Cass., Sez.

VI-2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).

Invero, la sentenza gravata premette che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418, comma 2, c.c.

L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata(Cass., ord 13305/2018)» (cosìda p. 22 a p. 23 della sentenza).

Inoltre la Corte territoriale dà compiuto, articolato e analitico conto, sulla base delle risultanze della CTU, di tutti gli elementi in base ai quali l’operazione in questione difettava dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ricavare che il contratto in questione avesse scopo di garanzia (con conseguente violazione del divieto del patto commissorio) piuttosto che di finanziamento, e cioè: (a) la presenza di una situazione credito debitoria preesistente o contestuale alla vendita; (b) una sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato; (c) l’approfittamento da parte del finanziatore dello stato di debolezza dell’utilizzatore.

Si tratta di una motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimitàin materia di contratto di “sale and lease back”.

Si legge infatti ancora di recente: «Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il contratto di “sale and lease back” – in forza del quale un’impresa vende un proprio bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore – configura un contratto d’impresa socialmente tipico che in quanto tale è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la eventuale presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata in realtà posta in essere in funzione di garanzia ed è pertanto volta ad aggirare il divieto del patto commissorio.

In particolare, l’operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto – sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione – la compresenza delle seguenti circostanze: i) l’esistenza diuna situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; ii) le difficoltà economiche di quest’ultima; iii) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente (ex multis, Cass.5438/2006, 21042/2017, 13305/2018).

Anche di recente è stato ribadito che l’operazione negoziale di “sale and lease back” integra un contratto d’impresa socialmente tipico e perciò astrattamente valido, pur dovendosi verificare, caso per caso, che le parti perseguano effettivamente non già la causa concreta del leasing, bensì quella della vendita con funzione di garanzia, alo scopo di eludere il divieto del patto commissorio; la ricostruzione di un simile intento –sulla base di un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale –richiede il riscontro simultaneo dei seguenti elementi sintomatici, rivelatori dell’intento contrattuale fraudolento: l’esistenza di un rapporto di debito-credito tra il concedente e l’utilizzatore, le difficoltà economiche in cui versi quest’ultimo e la effettiva sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato (Cass. 4664/2021)» (così Cass., Sez.

I, ord.25/1/2022, n. 2219, enfasi aggiunta, n.d.r.).

Conforme, sempre di recente, Cass., Sez.

III, ord. 22/2/2021, n. 4664:«Il contratto denominato “sale and lease back”, ovvero locazione finanziaria di ritorno, nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante laquale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende (“sale”) un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all’esercizio della sua attività, ad un’impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all’alienante (“lease back”) che, per potere utilizzare il bene, le corrisponde un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d’opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto ai valore effettivo dei bene stesso.

Più precisamente, alla scadenza del contratto, il “seller- lessee” (alienante-utilizzatore) potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per l’acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione.

A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing “ordinario”, contratto con cui l’utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel “sale and lease back”, posto che un bene siffatto è già in proprietà del “seller-lessee”, l’operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde -come sottolineato in dottrina - “all’esigenza di (auto)finanziament o dell’impresa venditrice, ossia all’esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto”.

La tipicità sociale del contratto “de quo”, nonché la meritevolezza - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. - degli interessi perseguiti attraverso di esso costituiscono, dei resto, dati ormai acquisiti anche nella giurisprudenza di questa Corte.

Ancora da ultimo, infatti, si è ribadito che il “sale and lease back” si configura “come un’operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all’esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l’alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevolmente collocabile sui mercato, conservandone l’uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n. 18327, non massimata).

Si tratta, dunque, di “operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone l a validità e l’efficacia) nella pu r persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto” (così Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2017, n. 16646, non massimata).

Peraltro, proprio “la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell’operazione di “lease back”: e, segnatamente, a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di “lease back” possa costituire il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall’art. 2744 cod. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 18327del 2018, cit.).

Se, dunque, si deve “ritenere, in linea di massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del “lease back”, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico”, resta, nondimeno, ‘‘ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., in relazione all’art. 1418, comma 2, cod. civ.” (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2006, n. 5438, Rv. 587332-01, nonché, tra le più recenti, e sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 11 settembre 2017, n. 21402, Rv. 645552-01; Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.).

In particolare, si è ritenuto che il patto commissorio sia “ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l’assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalia natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate alio scopo finale di garanzia” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2020, n. 23553; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 2004, n. 9466, Rv. 572938-01).

Al fine, peraltro, di verificare se una specifica operazione di “sale and lease back” sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell’art. 2744 cod. civ., si è prefigurato, da parte di questa Corte, una sorta di “stress test”, affermandosi che “gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, così individuati: 1) la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) le difficoltà economiche dell’impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente, che confermi la validità di tale sospetto” (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.).

Ciò detto, assolutamente prevalente risulta , poi, l’affermazione - non espressamente presente nella sentenza impugnata, ma dalla stessa implicitamente ricavabile, perché data chiaramente per presupposta - secondo cui è soltanto i l “concorso” di tali elementi sintomatici che “vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d’impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge” (nuovamente Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 25552 del 2008, cit., Cass. Sez. 3, sent. n. 16646 del 2017, cit., Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.; “contra”, invece, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2018, n. 13305, Rv. 649159-01). (…).

Difatti, proprio la “compresenza” di tutti gli indici sintomatici suddetti risponde alla necessità - evidenziata dalla medesima dottrina, già sopra richiamata, con valutazione che questo collegio ritiene di fare propria -di non circoscrivere eccessivamente l’impiego del “sale and lease back”, nonché, più in generale, di non ostacolare l’emersione, sul piano delle relazioni commerciali, di “nuove forme di garanzia sussidiaria, volte a salvaguardare con maggiore efficienza le ragioni del creditore, nonché a consentire un più rapido e sicuro soddisfacimento dei suoi interessi, indipendentemente dalla collaborazione del debitore”, dovendo, invero, riconoscersi come l’autonomia privata risulti essersi da tempo “indirizzata verso strumenti solutori alternativi all’espropriazione forzata”, e ciò nel tentativo di contemperare due diverse esigenze: “da un lato, la necessità di offrire un’idonea sicurezza al creditore, attribuendogli poteri di autosoddisfazione esecutiva; dall’altro, quello di rendere meno gravosa per il debitore o per il terzo garante la prestazione della garanzia» (enfasi aggiunta, n.d.r.).

5. Sul secondo motivo . come risulta chiaramente dall’intera articolazione del motivo ( ed in particolare da quanto si legge, tra l’altro, a p. 35 del ricorso: “E’ evidente che la sentenza è qui del tutto carente di una vera motivazione ed è quindi nulla”), i ricorrenti lamentano una carenza o apparenza della motivazione che, tuttavia, risulta smentita dal contenuto della sentenza impugnata, che consente di individuare chiaramente il percorso logico e giuridico tramite il quale la Corte è pervenuta alla propria decisione.Il motivo va pertanto rigettato.

6. Sul terzo motivo .

I ricorrent i deduc ono doglianze che eccedono i limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), ratione temporisapplicabile, il cui perimetro è circoscritto all’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, con esclusione della possibilità di dedurre vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortioril’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312).

Invero, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez.

Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l’obbligo di motivazione “è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.“). 6.1 C on specifico riferimento a l profilo di doglianza relativo alla mancata ammissione, da parte della Corte territoriale, dei mezzi istruttori richiesti dai ricorrenti, ed in particolare della prova per testi, la sentenza ha motivato che “In primo luogo, ne va dichiarata la inammissibilità, poiché i capitoli presentano una formulazione generica che implica altresì giudizi non demandabili ai testi.

Al contempo va sottolineato che i predetti capitoli rappresentano essenzialmente che nella ricerca di finanziamenti [OSCURATO:PERSONA] 83 spa era stata consigliata a stipulare un leasing immobiliare e che quindi ING Lease (Italia) spa si era detta disponibile a stipulare i contratti nella consapevolezza dei rapporti fra le due società; ma, se anche fossero confermate, tali circostanze non dimostrerebbero la tesi difensiva di parte appellante” (così alle pp. 25-26 della sentenza).

Rispetto a taleargomentata e puntuale valutazione del giudice di appello, il motivonon deduce effettivamente una violazione dell’art.2697 c.c. (che presuppone l’affermazione di un erroneo riparto dell’onere della prova), ma prospetta - nella sostanza - una contraddizione interna alla decisione per non avere ammesso le prove richieste dai ricorrenti salvo poi ritenere non provata la loro domanda; una siffatta censura postula, tuttavia, una nuova valutazione sulla rilevanza ed ammissibilità delle prove che non può essere rimessa alla Corte di legittimità.

Si vuol dire, in altri termini,che i ricorrent i inammissibilmente sollecitano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda , comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez.

III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).

7. I l ricorso va pertanto , nel complesso , rigettato .

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riget t a il ricorso.

Condanna i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32380/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] N.V., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –Controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BRESCIA n. 362/2020 depositata il09/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. (attraverso la quale la famiglia Griffini gestiva altresocietà, fra cui [OSCURATO:PERSONA] 83) stipulò con ING L ease un contratto dilocazione finanziaria avente ad oggetto un capannone industriale ove veniva svolta l ’ attività di impresa. Contes tualmente venne stipulatoil contratto di vendita dell ’ immobile da [OSCURATO:PERSONA] 83 a ING Lease, per il corrispettivo di euro 1.800.000,00. Il contratto di leasing prevedeva la facoltà per l ’ utilizzatrice IRG di acquisire la proprietà dell ’ immobile concesso in l easing con il pagamento del prezzo di riscatto, pari ad euro 540.000,00. Contestualmente alla stipula del leasing i soci di IRG (Guido, Simona, Monica e [OSCURATO:PERSONA])si costituirono fideiussori, mentre [OSCURATO:PERSONA] 83 si impegnò a subentrare a IRG nel contr atto di locazione finanziaria nel caso di inadempimentodi IRG. 2. Sia la società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] 83 che la società utilizzatrice IRG, al momento del perfezionamento dell ’ operazione di locazione finanziaria, non avevano in essere altri rapporti finanziari o di qualsiasialtro genere con ING Lease. 3. In ragione del mancato pagamento dei canoni di leasing relativi ai mesida giugno a dicembre 2010, ING Lease risultava creditrice nei confronti della società IRG e di Guido, Simona, Monica e [OSCURATO:PERSONA], qual i soci e fideiussori di IRG, della somma di euro 112.058,23, importo per il quale ING Lease chiese ed ottenne dal [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo. 4. [OSCURATO:SOCIETA]., nonché Guido, Simona, Monica e [OSCURATO:PERSONA] (odierni ricorrenti), proposero opposizion e avverso il decreto ingiuntivo , deducendoche la complessiva operazione realizzata dai tre soggetti coinvolti([OSCURATO:PERSONA] 83, IRG e ING Lease) era palesemente finalizzata a costituire una garanzia reale in favore di ING L ease per il pagamentodei canoni di leasing, ed eccepirono quindi la nullità e/o l’inefficaciadel contratto di compravendita stipulato tra ING Lease e COMTEC 83 e del contratto di leasing concluso tra la prima e IRG, perviolazione del divieto di patto commissorio , nonché la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni rilasciate da Guido, Simona, Monica e AndreaGriffini. 5. A seguito del fallimento della CO M.TEC. 83 s .r.l. – intervenuta volontariamente nel giudizio aderendo a tutte le domande ed eccezioni di parte opponente – il processo venne interrotto e successivamente riassunto. 6. Con sentenza n. 1953/2016, il Tribunale di Brescia riten ne che il contrattodi leasing in questione non fosse riconducibile all ’ art. 2744 cod. civ. , poiché, nonostante l ’ identità fra soggetto fornitore e soggettoutilizzatore, non si ricad eva in un contratto di “ lease back ” , stantela conformità in concreto del contratto di leasing al modello legale tipico ; rigettò pertanto l ’ opposizione proposta e per l ’ effetto confermò il decreto ingiuntivo opposto. A fronte dell ’ accertata validitàdel contratto di leasing, ritenne superflua la valutazione delle domandeproposte in relazione alle fideiussioni, in quanto articolate in ragione della accessorietà delle medesime ad un contratto asseritamentenullo. 7. Avverso la pronuncia di primo grado proposero appello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché Guido, Simona, Mo nica e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e fideiussori, denunciando la nullità del contratto, realizzato mediante lo schema contrattuale del contratto di “sale and lease back”,per violazione del divieto di patto commissorio . Si costituì ING Bank NV, quale socie tà incorporante ING Lease (Italia) s.p.a., chiedendoil rigetto del gravame. Nessuno si costituì per il Fallimento [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. 8. Con sentenza n. 362/2020, depositata in data 9/4/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Brescia ha rigettato tutti motivi di gravame ed ha condannato gli appellanti , in solido , a rifondere a parte appellata le spese del grado. Il giudice di seconde cure ha affermatoche, nonostante siano stati documentati ed evidenziati da parte appellante e vi sia la s ostanziale identità fra la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e IRG s .r.l. ed un palese collegamento negoziale tra i vari contratti da questi ultimi posti essere, nel caso di specie prevale il principio di autonomia patrimoniale delle società, in ragionedel qu ale ogni ente giuridico è soggetto distinto di diritti e di obbligazioni. Pertanto, quantunque IRG, direttamente, e COM.TEC. 83, indirettamente a mezzo della prima, facciano riferimento ai medesimisoci, non di meno non è possibile ritenere le due società comeun unico soggetto giuridico. La Corte d ’ Appello ha inoltre ritenuto non condivisibile la tesi di parte appellante relativa al presunto squilibrio contrattuale, in quanto il leasing è contratto avente natura finanziaria , per cui la restituzione delle somme sconta necessariamente una maggiorazione per gli interessi e l ’ utile di impresa in relazione alla duratadel contratto. LaCorte n on ha, inoltre, riscontrato alcuna anomalia neppure nella dichiarazionedi subentro nel contratto sottoscritt o da COM.TEC. 83, in quanto, di prassi, nei contratti di leasing il concedente si garantisce ulteriormente in relazione all ’ eventuale inadempimento dell’utilizzatore, per cui tale atto non può essere interpretato, in assenza di altri e lementi indiziari del patto commissorio, come finalizzatoprecipuamente a permettere al venditore il riacquisto. 9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché Guido,Simona e [OSCURATO:PERSONA] , propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ING Bank N.V. (subentrata per incorporazionea [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n . 3 , cod. proc. civ. , “ Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art.2744 c.c. dell’art. 1344 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. La Corte d’Appello non ha rilevato la funzione di “ garanzia ” dell’operazione inter partes e non ne ha dichiarato la nullità ex art.1344 c.c. per violazione del divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.”, laddove la Corte d ’ Appello, pur rilevando il collegamento negoziale tra i diversi contratti stipulati, non ha di conseguenzaqualificato l ’ operazione “ trilaterale ” inter partes come “vendita con scopo di garanzia ” , e non ne ha quindi affermato la contrarietà al divieto del patto commissorio. Più specifi camente, i ricorrenti lamentano che la C orte territoriale ha omesso di rilevare che – nell ’ ambito dell ’ operazione “ trilaterale ” (vendita - leasing - comodato)intercorsa tra C [OSCURATO:PERSONA], ING L ease e IRG – , ING L ease nonha in effetti pagato a [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo per il trasferimento dell’immobile, ma ha in realtà erogato un vero e proprio finanziamentoin favore di quest ’ ultima, garantito dal trasferimento diproprietà dell ’ immobile , c on la c onseguente appli cazione dell ’ art.2744cod. civ. Adetta dei ricorrenti, l a Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare cheil trasferimento aveva funzione di garanzia, destinata ad operare nelcaso in cui il debitore (IRG) non avesse adempiuto all ’ obbligo di restituirel’importo finanziato, e che l ’ intento effettivo delle parti era quello di costituire una garanzia reale in favore di ING L ease, attraverso una vendita con patto di riscatto o di retrovendita “camuffata” dal contratto di leasing sottoscritto da I RG, con le garanziepersonali dei soci, in funzione di un “ mutuo ” erogato a [OSCURATO:PERSONA],la quale intendeva ottenere immediata liquidità, stante la sua situazionedi crisi finanziaria, della quale ING L ease era consapevole. Inconclusione, attesa la contestualità e il nesso funzionale tra i contratti, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la causa di garanzia della vendita del capannone , e quindi dichiarare la nullità dell’operazioneper violazione del divieto del patto commissorio. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. , “ Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.). Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello con motivazione “apparente” ha rigettato le domande degli odierni ricorrenti volte ad accertare la “sproporzione”tra le obbligazioni delle parti, nascenti dal contratto di locazione finanziaria”. A detta dei ricorrenti, il denunciato squilibrio co nsegue al fatto che l ’ importo dellasomma finanziata (euro 1.620,000,00) è inferiore al valore del bene(euro 1.800.000 ,00 ). Inoltre, le condizioni contrattuali imposte da ING L ease avrebbero aggravato l ’ iniziale sbilanciamento, in quantoIRG, per riacquistare il capannone , avrebbe dovuto pagare a ING L ease euro 3.548.287,00, pari a circa il doppio del prezzo di venditapagato da ING L ease a COMTEC. Nel caso di specie, deducono i ricorrenti, il venditore ( [OSCURATO:PERSONA]), società operativa in diffico ltà finanziarie, ha trasferito al creditore (INGLease) la proprietà di un immobile per garantire a quest ’ ultima l’adempimento dell ’ obbligazione di pagamento dei canoni da parte del “ fittizio ” utilizzatore (IRG, società non operativa), ma si è riservata il diritto di riacquistare con lo stesso immobile a fine contratto; meccanismo che consentiva a ING L ease di lucrare indebitamente il maggior valore dei beni rispetto all ’ importo concessoin mutuo. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. , “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), perché la Corte d’Appello ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli odierni ricorrenti in primo e secondo grado, dirette a provare la sussistenza di un patto commissorio, ma ha poi respinto le domande degli stessi odierni ricorrenti, dichiarando non provati i requisiti applicativi di cui all’art.2744 c.c., violando così anche l’art. 2697 c.c.”.Al riguardo i ricorrenti espongonodi aver dedotto, sin dall’inizio del giudizio di primo grado: (i) la conoscenza da parte di ING Lease della situazione di crisi di [OSCURATO:PERSONA], antecedente alla operazione in questione, da provarsi mediante capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi;(ii) la forte sproporzione tra l ’ ammontare della somma finanziata (garantitacon la vendita dell ’ immobile) e il corrispettivo complessivo del contratto di leasing, a dimostrazione della quale i ricorrenti formularononel giudizio di primo grado, e riproposero nel giudizio di appello, istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. (relativa al pianodi ammortamento originario e a quello ricalcolato nel 2009 del contrattodi locazione finanziaria) , nonché istanza di ammissione di CTUcontabile, istanze entrambe rigettate dalla Corte territoriale. Deducono i ricorrenti che, rigettando le predette ista nze istruttorie, la Corte territoriale ha loro precluso la possibilità di provare la lamentata sproporzione tra le obbligazioni nascenti dal contrattodi leasing, e di conseguenza di accertare la violazione del divietodi patto commissorio ex artt. 2744 e 1344 cod. civ. In particolare, la Corte territoriale avrebbe violato il principio in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traducein un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze della mancata osservanza dell ’ onere sancito dall ’ art. 2697 cod. civ. , benchéla parte avesse offerto di adempierlo. 4. Sul primo motivo . I l motivo in esame postula la violazione delle norme richiamate in rubrica sul presupposto di una diversa lettura di merito della vicenda che -nella sostanza- i ricorrenti sollecitano questa Corte di legittimità; le censure investono dunque gli accertamenti di fatto e le valutazioni della Corte territoriale, e da quest’ultima articolatamente motivati, pretendendo così un non consentito riesame dei presupposti di fatto indispensabili per accertare l’asserita violazione del divieto del patto commissorio. Come è noto, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di Cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. , S.U., n. 24148/2013 ; Cass. n. 5024/2012), enon potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006) . Per tale ragione, il motivo è inammissibile. 4.1 Peraltro, la sentenza gravata applica principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, rispetto ai quali le censure qui svolte nonoffrono elementi idonei a giustificarne una modifica. Il motivo è pertanto inammissibile anche ex art 360 bis, n. 1 , cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018). Invero, la sentenza gravata premette che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «Lo schema contrattuale del “sale and lease back” è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418, comma 2, c.c. L’accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un’anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente), costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata(Cass., ord 13305/2018)» (cosìda p. 22 a p. 23 della sentenza). Inoltre la Corte territoriale dà compiuto, articolato e analitico conto, sulla base delle risultanze della CTU, di tutti gli elementi in base ai quali l’operazione in questione difettava dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ricavare che il contratto in questione avesse scopo di garanzia (con conseguente violazione del divieto del patto commissorio) piuttosto che di finanziamento, e cioè: (a) la presenza di una situazione credito debitoria preesistente o contestuale alla vendita; (b) una sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato; (c) l’approfittamento da parte del finanziatore dello stato di debolezza dell’utilizzatore. Si tratta di una motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimitàin materia di contratto di “sale and lease back”. Si legge infatti ancora di recente: «Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il contratto di “sale and lease back” – in forza del quale un’impresa vende un proprio bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore – configura un contratto d’impresa socialmente tipico che in quanto tale è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la eventuale presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata in realtà posta in essere in funzione di garanzia ed è pertanto volta ad aggirare il divieto del patto commissorio. In particolare, l’operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto – sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione – la compresenza delle seguenti circostanze: i) l’esistenza diuna situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; ii) le difficoltà economiche di quest’ultima; iii) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente (ex multis, Cass.5438/2006, 21042/2017, 13305/2018). Anche di recente è stato ribadito che l’operazione negoziale di “sale and lease back” integra un contratto d’impresa socialmente tipico e perciò astrattamente valido, pur dovendosi verificare, caso per caso, che le parti perseguano effettivamente non già la causa concreta del leasing, bensì quella della vendita con funzione di garanzia, alo scopo di eludere il divieto del patto commissorio; la ricostruzione di un simile intento –sulla base di un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale –richiede il riscontro simultaneo dei seguenti elementi sintomatici, rivelatori dell’intento contrattuale fraudolento: l’esistenza di un rapporto di debito-credito tra il concedente e l’utilizzatore, le difficoltà economiche in cui versi quest’ultimo e la effettiva sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato (Cass. 4664/2021)» (così Cass., Sez. I, ord.25/1/2022, n. 2219, enfasi aggiunta, n.d.r.). Conforme, sempre di recente, Cass., Sez. III, ord. 22/2/2021, n. 4664:«Il contratto denominato “sale and lease back”, ovvero locazione finanziaria di ritorno, nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante laquale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende (“sale”) un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all’esercizio della sua attività, ad un’impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all’alienante (“lease back”) che, per potere utilizzare il bene, le corrisponde un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d’opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto ai valore effettivo dei bene stesso. Più precisamente, alla scadenza del contratto, il “seller- lessee” (alienante-utilizzatore) potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per l’acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione. A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing “ordinario”, contratto con cui l’utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel “sale and lease back”, posto che un bene siffatto è già in proprietà del “seller-lessee”, l’operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde -come sottolineato in dottrina - “all’esigenza di (auto)finanziament o dell’impresa venditrice, ossia all’esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto”. La tipicità sociale del contratto “de quo”, nonché la meritevolezza - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. - degli interessi perseguiti attraverso di esso costituiscono, dei resto, dati ormai acquisiti anche nella giurisprudenza di questa Corte. Ancora da ultimo, infatti, si è ribadito che il “sale and lease back” si configura “come un’operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all’esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l’alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevolmente collocabile sui mercato, conservandone l’uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n. 18327, non massimata). Si tratta, dunque, di “operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone l a validità e l’efficacia) nella pu r persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto” (così Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2017, n. 16646, non massimata). Peraltro, proprio “la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell’operazione di “lease back”: e, segnatamente, a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di “lease back” possa costituire il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall’art. 2744 cod. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 18327del 2018, cit.). Se, dunque, si deve “ritenere, in linea di massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del “lease back”, in quanto contratto d’impresa socialmente tipico”, resta, nondimeno, ‘‘ferma la necessità di verificare, caso per caso, l’assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., in relazione all’art. 1418, comma 2, cod. civ.” (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2006, n. 5438, Rv. 587332-01, nonché, tra le più recenti, e sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 11 settembre 2017, n. 21402, Rv. 645552-01; Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.). In particolare, si è ritenuto che il patto commissorio sia “ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l’assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalia natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate alio scopo finale di garanzia” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2020, n. 23553; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 2004, n. 9466, Rv. 572938-01). Al fine, peraltro, di verificare se una specifica operazione di “sale and lease back” sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell’art. 2744 cod. civ., si è prefigurato, da parte di questa Corte, una sorta di “stress test”, affermandosi che “gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, così individuati: 1) la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) le difficoltà economiche dell’impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente, che confermi la validità di tale sospetto” (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.). Ciò detto, assolutamente prevalente risulta , poi, l’affermazione - non espressamente presente nella sentenza impugnata, ma dalla stessa implicitamente ricavabile, perché data chiaramente per presupposta - secondo cui è soltanto i l “concorso” di tali elementi sintomatici che “vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d’impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge” (nuovamente Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 25552 del 2008, cit., Cass. Sez. 3, sent. n. 16646 del 2017, cit., Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.; “contra”, invece, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2018, n. 13305, Rv. 649159-01). (…). Difatti, proprio la “compresenza” di tutti gli indici sintomatici suddetti risponde alla necessità - evidenziata dalla medesima dottrina, già sopra richiamata, con valutazione che questo collegio ritiene di fare propria -di non circoscrivere eccessivamente l’impiego del “sale and lease back”, nonché, più in generale, di non ostacolare l’emersione, sul piano delle relazioni commerciali, di “nuove forme di garanzia sussidiaria, volte a salvaguardare con maggiore efficienza le ragioni del creditore, nonché a consentire un più rapido e sicuro soddisfacimento dei suoi interessi, indipendentemente dalla collaborazione del debitore”, dovendo, invero, riconoscersi come l’autonomia privata risulti essersi da tempo “indirizzata verso strumenti solutori alternativi all’espropriazione forzata”, e ciò nel tentativo di contemperare due diverse esigenze: “da un lato, la necessità di offrire un’idonea sicurezza al creditore, attribuendogli poteri di autosoddisfazione esecutiva; dall’altro, quello di rendere meno gravosa per il debitore o per il terzo garante la prestazione della garanzia» (enfasi aggiunta, n.d.r.). 5. Sul secondo motivo . come risulta chiaramente dall’intera articolazione del motivo ( ed in particolare da quanto si legge, tra l’altro, a p. 35 del ricorso: “E’ evidente che la sentenza è qui del tutto carente di una vera motivazione ed è quindi nulla”), i ricorrenti lamentano una carenza o apparenza della motivazione che, tuttavia, risulta smentita dal contenuto della sentenza impugnata, che consente di individuare chiaramente il percorso logico e giuridico tramite il quale la Corte è pervenuta alla propria decisione.Il motivo va pertanto rigettato. 6. Sul terzo motivo . I ricorrent i deduc ono doglianze che eccedono i limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), ratione temporisapplicabile, il cui perimetro è circoscritto all’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, con esclusione della possibilità di dedurre vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortioril’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312). Invero, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l’obbligo di motivazione “è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.“). 6.1 C on specifico riferimento a l profilo di doglianza relativo alla mancata ammissione, da parte della Corte territoriale, dei mezzi istruttori richiesti dai ricorrenti, ed in particolare della prova per testi, la sentenza ha motivato che “In primo luogo, ne va dichiarata la inammissibilità, poiché i capitoli presentano una formulazione generica che implica altresì giudizi non demandabili ai testi. Al contempo va sottolineato che i predetti capitoli rappresentano essenzialmente che nella ricerca di finanziamenti [OSCURATO:PERSONA] 83 spa era stata consigliata a stipulare un leasing immobiliare e che quindi ING Lease (Italia) spa si era detta disponibile a stipulare i contratti nella consapevolezza dei rapporti fra le due società; ma, se anche fossero confermate, tali circostanze non dimostrerebbero la tesi difensiva di parte appellante” (così alle pp. 25-26 della sentenza). Rispetto a taleargomentata e puntuale valutazione del giudice di appello, il motivonon deduce effettivamente una violazione dell’art.2697 c.c. (che presuppone l’affermazione di un erroneo riparto dell’onere della prova), ma prospetta - nella sostanza - una contraddizione interna alla decisione per non avere ammesso le prove richieste dai ricorrenti salvo poi ritenere non provata la loro domanda; una siffatta censura postula, tuttavia, una nuova valutazione sulla rilevanza ed ammissibilità delle prove che non può essere rimessa alla Corte di legittimità. Si vuol dire, in altri termini,che i ricorrent i inammissibilmente sollecitano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda , comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). 7. I l ricorso va pertanto , nel complesso , rigettato . 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte riget t a il ricorso. Condanna i ri
Sentenza Cassazione n. 21844/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris