CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di tentata rapina), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, quantificata senza tener conto degli elementi dedotti dalla difesa al fine della sua mitigazione. 2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputato. La Corte territoriale ha affermato che la pena era già stata determinata in maniera benevola dal primo giudice, avuto riguardo ai motivi del delinquere, all'intensità del dolo, ai precedenti penali, passati in giudicato, e alla condotta tenuta successivamente al reato. Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]