CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,Francesca L OY, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nei propri confronti per il reato di falso ideologico e, accogliendo l’opposizione proposta dalla querelante (F.A.S.T. Coop società a r.l.), ha ordinato di procedere alla formulazione dell’imputazione. La vicenda riguarda lo svolgimento di una gara indetta da parte di un Istituto di istruzione secondaria per l’assegnazione del servizio di assistenza all’integrazione scolastica per alunni diversamente abili, alla quale avevano preso parte due società: la querelante, “F.A.S.T. Coop società a r.l.” e la “[OSCURATO:PERSONA] sociale”, risultata vincitrice, legalmente amministrata dall’odierno indagato. A seguito del provvedimento di aggiudicazione del servizio, la F.A.S.T. Coop società a r.l. aveva proposto ricorso dinanzi al Tar e sporto querela, lamentando il fatto che la “[OSCURATO:PERSONA] coop. soc.” aveva ottenuto un maggiore punteggio tecnico perché aveva mendacemente autocertificato che una propria operatrice ([OSCURATO:PERSONA]) avesse già lavorato per un quinquennio nelle scuole del medesimo grado dell’ente che aveva indetto la gara. Il ricorso amministrativo era stato rigettato dal [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, a prescindere dalla posizione dell’operatrice [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] coop. soc.” avrebbe comunque ottenuto un punteggio tecnico più alto della propria concorrente e prevalso; mentre, in relazione alla querela, il P.M. aveva avanzato richiesta di archiviazione facendo proprie le considerazioni del Tar ed evidenziando altresì che in relazione alla posizione dell’operatrice [OSCURATO:PERSONA] «non è stato possibile compiere più miratiaccertamenti». All’esito dell’udienza camerale, fissata ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen. per l’opposizione proposta dalla F.A.S.T. Coop società a r.l., il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ha posto in evidenza che, a prescindere da quello che sarebbe stato l’esito del procedimento amministrativo, risultava provato in atti che l’odierno indagato aveva esposto nella propria offerta di gara circostanze non veritiere, relative alle esperienze lavorative dell’operatrice [OSCURATO:PERSONA] che non trova viceversa alcun riscontro nel curriculum di quest’ultima.Tale indicazione mendace, secondo il [OSCURATO:PERSONA], integrava di per sé la lesione del bene giuridico della fede pubblica e giustificava la formulazione dell’imputazione. 2. Con un unico motivo di ricorso, la difesa dell’indagato deduce l’abnormità del provvedimento impugnato, il quale avrebbe oltrepassato i propri limiti funzionali e si sarebbe sostituito al Pubblico Ministero ritenendo provati dei fatti (ovvero il riferimento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] nella propria offerta di gara, ad esperienze professionali della operatrice [OSCURATO:PERSONA] non rispondenti alla realtà), rispetto ai quali l’organo inquirente, nella propria richiesta di archiviazione, aveva invece sostenuto che non fosse possibile compiere più mirati approfondimenti. Rispetto a quanto indicato dal Pubblico Ministero nella propria richiesta di archiviazione, secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto al più indicare ulteriori indagini da svolgere ma non ordinare di procedere alla formulazione dell’imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, avverso l’ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ordina al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione“coatta” non è ammissibile il ricorso per cassazione. Si è in particolare osservato che:«Non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione -prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione -ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, ma non ha mutato il regime previgente che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione)» ( Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 –01). Ed ancora: «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.(Fattispecie in cui l'indagato aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ordinava la formulazionedell'imputazione, perché non gli era stato notificato correttamente l'avviso della fissazione dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione)» (Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018,Rv. 273578 – 01 ) . 3. Nel caso in esame il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo l’abnormità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, il quale avrebbe “usurpato” funzioni proprie del Pubblico Ministero e si sarebbe pertanto sostituito ad esso. Trattasi di una prospettazione che non può essere condivisa. 3.1. Ènoto che l’istituto dell’abnormità è stato elaborato e progressivamente affinato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di porre rimedio ad una serie di anomalie che si verificherebbero in conseguenza dell’adozione di atti processuali rispetto ai quali non è prevista una specifica forma di impugnazione. Seguendo il percorso interpretativo anche recentemente ribadito da una serie di pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 – 01 ; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 -01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 -01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01) , l’abnormità può qualificarsi come “ strutturale ” « laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una “radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale”, dunque una situazione di "carenza di potere in concreto”; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti». Viene viceversa in rilievo una forma di abnormità “funzionale” «laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento; in altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime"» (così, da ultimo, la citata pronuncia delle S.U. n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025). 3.2. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, si sarebbe verificata un’ipotesi di abnormità strutturale perché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno , «sostituendosi all’organo requirente, avrebbe indicato fatti a fondamento dell’ordinanza, non accertati dal P.M.». In realtà, rientra esattamente nei poteri (ed anzi nei doveri) del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari investito di una richiesta di archiviazione, a tutela del principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., verificare se, diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero, dagli atti di indagine emergano già elementi sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari , come rilevabile dal contenuto dell’ordinanza impugnata, ha ravvisato che, nel redigere la propria offerta di gara, l’indagato avesse fatto riferimento ad esperienze professionali di una propria operatrice che non risultavano tuttavia indicate nel curriculum della stessa ed ha ritenuto che da tale dato potesse ragionevolmente desumersi il carattere mendace di quella indicazione, posto che, in generale,non vi sono ragioni plausibili per le quali un soggetto non dovrebbe indicare nel proprio curriculum esperienze lavorative così rilevanti, tanto da determinare addirittura l’attribuzione di un maggiore punteggio tecnico al proprio datore di lavoro in sede di gara. A prescindere dalla sufficienza o meno dell’elemento valorizzato dal [OSCURATO:PERSONA] e della maggiore o minore condivisibilità della scelta di procedere ad imputazione coatta anziché indicare ulteriori indagini, l’ordinanza non contiene una motivazione palesemente illogica o contraddittoria, non provoca alcuna stasi del procedimento enon è il frutto di un’usurpazione dei poteri di indagine, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari limitato a ricavare , dalla documentazione acquista e contenuta nel fascicolo di indagine,un dato ritenuto probatoriamente significativo al fine di sostenere l’accusa in giudizio, nei limiti di ciò che prevede l’art. 409, comma 5 cod. proc. pen. 4. L’assenza di abnormità dell’atto rende il ricorso proposto al di fuori dei casi consentiti e dunque inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equa,di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam