CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 589 bis e 589 ter cod. pen. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in ordine ai motivi di gravame e, in particolare, in merito alla richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 589 cod. pen. nonchè sulla richiesta di applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen. 3.La prima censura è manifestamente infondata. Risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che l'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio e di un attraversamento pedonale e che pertanto l'imputato avrebbe dovuto rallentare, tenendo conto che era in prossimità delle strisce pedonali. L'imputato procedeva invece a velocità non prudenziale e comunque non adeguata alle condizioni di circolazione della strada, che era sita in zona di traffico urbano, in prossimità di un incrocio e di strisce pedonali. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto moderare la velocità, o anche fermarsi, avvicinandosi alle strisce pedonali: condotte prudenziali che avrebbero certamente consentito di evitare l'evento. Dalla trama motivazionale della pronuncia in esame si desume pertanto che vi è stata violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, onde, essendosi verificato il fatto nel 2018, e quindi dopo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 589 bis c.p., alla fattispecie concreta in disamina è stato correttamente attribuito il nomen iuris ex art. 589 bis c.p. e non quello ex art. 589 c.p. 4.La seconda doglianza non soddisfa il requisito della specificità dei motivi, il quale implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10- 1995, Arra, Rv. 203513). E' dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in alcun modo gli elementi acquisiti che avrebbero, a suo avviso, dovuto essere presi in considerazione dal giudice, ai fini della concessione dell'attenuante speciale, né tanto meno gli atti da cui essi emergevano. Non può dunque non rilevarsi la genericità della .prospettazione della .doglianza.5.11 ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso