CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/08/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] v 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 agosto 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73, quinto comma, T. U. stup. (cessione di grammi 3,6 di hashish; detenzione di grammi 30,3 di hashish); è stata altresì disposta la confisca della somma in sequestro. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.); difetto di motivazione sulla confisca del denaro. Al ricorrente è stata contestata la detenzione di stupefacenti e il patteggiamento non ha riguardato la confisca del denaro. La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, T.0 stup.). Solo euro 20,00 risultano il provento della cessione, mentre le altre somme non risultano provento di nessuna cessione. Dalla motivazione della sentenza non si comprende la ragione della confisca del denaro; non sussiste la motivazione del perché la somma dovrebbe essere tutta considerata profitto del reato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla confisca della somma di euro 1930,00; al ricorrente sono state sequestrate somme per euro 1950,00 (euro 20,00 oggetto della cessione di droga, e altre 30,00, al momento del suo arresto in strada; nonché a casa 1900,00 euro). Solo la somma di euro 20,00 può ritenersi profitto del reato di cessione (infatti la cessione è stata vista direttamente dalla P.G. con il sequestro immediato della somma, pagata per la droga ceduta). Risulta certamente applicabile la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup., ma ciò risulta possibile solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7 bis, T. U. stup., ovvero quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi dell'art. 85 bis, T.U. stup. che richiama l'art. 240 bis cod. pen. Infatti, l'art. 73, comma 7 bis, citato prevede tra le altre ipotesi quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Ud. (dep. 17/10/1996) Rv. 205707 - 01); conseguentemente è possibile la confisca del denaro che costituisca il provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Nel caso in giudizio, quindi, la somma di denaro oggetto della cessione è solo quella di euro 20,00; non risulta motivata la confisca dell'ulteriore somma trovata in possesso dell'imputato di euro 1930,00. Anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacente, non costituisce il profitto del reato contestato all'imputato nel presente giudizio (la detenzione di grammi 30,3 di hashish), ma eventualmente, di altre, pregresse condotte illecite di cessione. Pertanto, venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro eccedente i 20,00 euro (unica somma provento della cessione e, quindi, profitto del reato), la stessa non può essere confiscata e la sentenza deve annullarsi disponendosi la restituzione all'avente diritto della somma di euro 1930,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro di euro 1930,00, confisca che elimina. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'