CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 4573 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio [OSCURATO:PERSONA], dei primi due difensori sito in Roma, via Sicilia n. 66, nonché presso il seguente indirizzo digitale:[OSCURATO:EMAIL] - controricorrente – Oggetto: ravvedimento operoso–versamento sanzionie interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 5856/03/2021 depositata in data 20 / 12 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificataledal Riscossore con la quale era intimato il pagamento disanzioni per tardivo pagamento, a seguito di emissione di avviso diirregolarità poi oggetto di rateizzazione riguardo al quale le rate n.10 e n. 12 erano corrisposte in ritardo; - quanto alla rata n. 12 la società si avvaleva del c.d. “ravvedimento operoso”,versando sanzioni e interessi e presentando istanza di sgravioparziale, accolta dall’[OSCURATO:PERSONA]; seguiva lanotifica della cartella di pagamento qui impugnata; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava Agenzia delle Entrate riscossione; interveniva volontariamente nel giudizio di appello l’[OSCURATO:PERSONA], condividendo l’impugnazione del riscossore e proponendoproprio appello incidentale ; - con la pronuncia gravata la CTR rigettava l’appello e accoglieva in parte l’impugnazione incidentale dell’Ufficio; con riguardo all’impugnazioneproposta in via principale, il giudice del gravame riteneva non necessario – ai fini del perfezionamento del c.d. “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 – il contemporaneo versamento della sanzione rispetto a quello del tributo e/o degli interessi, fermo restando che il momentoper valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento ancheparziale andava individuato in quello in cui la sanzione viene versata; - pertanto, secondo la CTR poiché la rata n. 12, in scadenza il 30 novembre 2017, era stata versata in data 27 febbraio 2018, mentre la sanzione da ravvedimento e gli interessi da ravvedimentoerano stati corrisposti in data 6 marzo 2018, in tale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ultima data si doveva considerare perfezionato il ravvedimento operosoin parola ; - ne deriva va , secondo la sentenza impugnata, che in forza dell’art. 13d. Lgs. n. 472 del 1997, lett. b), la sanzione andava ridotta a unottavo in quanto il pagamento era stato effettuato entro l’anno dall’omissionecommessa, non essendo prevista una dichiarazione periodica; - scrutinando l’impugnazione dell’Ufficio, la CTR riteneva assorbito il primo motivo dell’appello in parola, in quanto proponente il medesimo contenuto del primo motivo di appello principale; quanto al secondo motivo, la CTR lo dichiarava fondato (n. 4.1 della sentenza impugnata) precisando poi in motivazione che la sentenza conteneva un “semplice errore materiale facilmente emendabile”, in quanto si evinceva l’accogliment o del ricorso introduttivolimitatamente al calcolo di sanzioni e interessi; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate congiuntamente con Agenziadelle Entrate riscossione, con atto affidato a due motivi; lasocietà resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si duole della violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza qui gravata pronunciato ultra petitum , non tenendo conto del fatto che la cartella impugnata in questa sede non conteneva alcun importo relativo al versamento di tributi, ma importi relativi al versamento di sanzioni e interessi per versamento sia della rata n. 10 sia della rata n. 12, eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA],detti importi andavano confermati completamente in quanto non contestati quanto all’applicazione ad essi del c.d. “ravvedimento operoso”, che aveva interessato unicamente il versamentodella rata n. 12; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - invero, lo stesso difetta di specificità e localizzazione, non risultando né trascritta in ricorso per cassazione né prodotta a questaCorte alcuna documentazione (quale la cartella impugnata oaltra documentazione relativa al sub - procedimento relativo alla rateizzazione) atta a permettere a questa Corte di verificare la pretesa veicolata con l’atto impugnato, e quindi di decidere la censuraproposta con il motivo in p arola; - la parte ricorrente si è limitata a richiamare gli atti dei gradi di merito nei quali segnalava le questioni poste quanto alla rata n. 10, senza però offrire alla Corte i presupposti necessari per verificare la eventuale fondatezza dell'eccezione relativa alla mancata contestazione dell’operatività del c.d. “ravvedimento operoso” in ordine al quale nulla di specifico viene trascritto o prodottoin questa sede di Legittimità , non consentendo quindi al Collegiodi comprender come concretamente la parte contribuente abbiaaderito a detto “ravvedimento”, quali debiti tributari e quali rate non versate abbia quindi in esso ricompreso e quali siano invecerimaste escluse ; - il principio è stato anche recentemente affermato da questa Corte con riferimento alle ricadute, sul giudizio di legittimità, delle indicazionifornite dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia): la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. (nella specie in esame, dell'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992),integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad operadel giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata pronunzia,secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura taleda non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, 4.2.2022, n.3612, Rv. 663837 - 01); - il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato la disposizione appena citata, nella sua lett. b), applicando la riduzionea un ottavo delle sanzioni in quanto il pagamento delle somme dovute a tale titolo è stato effettuato entro l’anno dall’omissionenon essendo prevista una dichiarazione periodica; - il motivo è fondato; - invero, è pacifico che il versamento delle sanzioni ha avuto luogo dopo90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento della ratan. 12: esso si è verificato il 6 marzo 2018, mentre per detta scadenzail termine spirava il 30 novembre 2017; - ciò posto, non può che richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 26523 del 30/09/2021) con riguardo allesanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effettodell'art. 13 - bis, d. L gs. n. 472 del 1997 (introdotto dall'art. 4-decies, d. L . n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58 del 2019 con decorrenza dalla data del 30 giugno 2019, ) - norma di interpretazioneautentica dell'art. 13 del d. L gs. n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - ilravvedimento operoso è ammissibile anche nel caso in cui si tratti di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovutao in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 esanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'impostatardivamente versato ; - c onseguentemente, ben poteva la società definire con il ravvedimento in parola la sola rata n. 12, costituente parte dei tributidovuti, intesi come un insieme frazionato di un solo debito tributario; - proseguendo nel ragionamento, peraltro, va data ulteriore conferma e continuità all’orientamento già espresso da questa Cortein ordine alla inammissibilità del versamento parziale – che èaltro rispetto all a possibilità di definire per mezzo dell’istituto in argomento il debito tributario parziale – inteso come incompleta corresponsione materiale della somma dovuta ex lege per il completamentodella sub - procedura di cui all’art. 13 d. Lgs. n. 472 del1997 in tema di “ravvedimento operoso”; - si è sul punto precisato che ( in termini Cass. Sez.5, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018) ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d. L gs. n. 472 del 1997, è inammissibile ilravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto ilversamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta,con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] (fattispecie che qui non risulta essersiverificata); - in altri termini, se è possibile sottoporre a definizione parte del debitotributario, una volta manifestata tale volontà e identificata taleporzione, la definizione della stessa deve ricomprendersi sia il tributo o i tributi (nella parte identificata e prescelta), sia la corrispondente somma dovuta a titolo di interessi e sanzioni (determinatanumericamente prendendo le mosse dalla porzione ditributo oggetto della definizione); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - sulla base , quindi , anche dell’art. 13 bis surrichiamato, espressamente dichiarata normativa retroattiva in quanto interpretativa, questa Corte di ribadire come sia ora possibile procedere al ravvedimento operoso parziale, a condizione - peraltro - che per tale parte vengano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente estinto ( in termini anche Cass., Sez. V, 30settembre 2021, n. 26523; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6593); - c onseguentemente, nel ritenere correttamente perfezionata la procedura d i cui si è detto nel presente caso , la CTR ha effettivamentecommesso errore di diritto , poiché si è disallineata rispettoai principi sopra illustrati ; - in acco g limento del ricorso, qui