CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 15910/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A MASSA,634 [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 2414/2019 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 1868/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 15341/2020L’impugnata sentenza ha riformato la pronuncia di primo gradoN umero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 15910/2026dichiarativa del comportamento discriminatorio tenuto da INPDSat a pubblicazione 23/05/2026nell’aver denegato il diritto all’assegno sociale richiesto daGeneta Bernardita, di nazionalità filippina, poiché non rientrantenelle prestazioni di sicurezza sociale di cui al Regolamento UE883/2004, sostenendo che al momento della presentazionedella domanda amministrativa del 29/12/2010 non fosse piùprevisto per il riconoscimento della prestazione il possesso dellacarta di soggiorno, come risultante dell’art. 20 co. 10 L.112/2008 conv. in L. 133/2008, introduttivo del requisito delsoggiorno legale continuativo di almeno dieci anni nel territorionazionale.La Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravameinterposto da [OSCURATO:PERSONA], ha invece ritenuto che tale ultimo requisitonon fosse sostitutivo ma cumulativo rispetto alla titolarità delpermesso di soggiorno UE previsto dall’art. 80 co.19 L. n.388/2000, che lo straniero deve possedere per fruiredell’assegno sociale, e di cui la ricorrente, tuttavia, era privaall’epoca della presentazione della domanda amministrativa; haanche rilevato che il beneficio dell’assegno sociale noncostituisce una componente dell’assistenza sociale al cuiaccesso va preservata l’eguaglianza tra cittadini italiani ecomunitari, da un lato, e cittadini extracomunitari, dall’altro, eche nell’art. 1 del Regolamento n.883/2004 non era inclusol’assegno sociale nel settore di sicurezza sociale per il quale laDirettiva n. 2011/98/UE garantisce il diritto alla parità ditrattamento.Non si costituisce [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deposita memorie illustrative in cui invoca lasospensione del procedimento in attesa della decisione dellaNumero registro generale 15341/2020Corte di Giustizia sulla questione pregiudiziale sollevata dallaN umero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 15910/2026Corte Costituzionale che, investita da questa Corte delDlaat a pubblicazione 23/05/2026questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 co.19 L.388/2000, ha proposto con ord. n. 29/2014 la questione sel’assegno sociale rientri nelle prestazioni di sicurezza sociale perle quali vige la parità di trattamento ai sensi della Direttiva CE2011/98/UE.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 10 febbraio2026.Considerato cheLa Corte Costituzionale, sulla questione di legittimitàcostituzionale enunciata in premessa, dalla rimessione di questaCorte con ord. n.82/2023 originata su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza di appello che aveva riconosciuto l’assegno socialeex art. 3 co.6 della L. n. 335/1995 in favore di una cittadinastraniera priva del permesso di soggiorno di lungo periodo, hasollevato il dubbio se i cittadini di Paesi terzi ai quali si applical’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE,espressivo del principio di parità di trattamento nel settore disicurezza sociale, “possano beneficiare dello stesso trattamentoriservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornanosoltanto se lavoratori e con esclusivo riferimento alle prestazionirelative ai settori di sicurezza sociale elencati all’art. 3,paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, mentre, perpoter fruire delle speciali prestazioni di cui all’art. 70 delmedesimo regolamento –nel cui novero si inscrive l’assegnosociale in scrutinio– non possono che sottostare alle condizioniper esse espressamente previste dalla stessa disciplina dicoordinamento nonché dalla legislazione dello Stato ospitante”;la Corte Costituzionale ha cioè dubitato che “la sola titolarità diun permesso di soggiorno che consente di lavorare ai sensNi udmeerlola re gistro generale 15341/2020Numero sezionale 634/2026citata direttiva conferisca al cittadino extra UE il diNruitmteoro ddi rai ccolta generale 15910/2026accedere alle prestazioni “miste” alle stesse condizioni deDait a pubblicazione 23/05/2026cittadini del Paese membro in cui soggiorna”, ed ha ritenuto didover sospendere il giudizio in corso e di “sottoporre alla Cortedi giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il quesito se l’art. 12,paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, qualeespressione concreta della tutela del diritto di accesso alleprestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall’art. 34,paragrafi 1 e 2, CDFUE, debba essere interpretato nel senso chenel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza comel’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del1995 e se, pertanto, il diritto dell’Unione osti ad una normativanazionale che non estende agli stranieri titolari del permessounico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata,già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari dipermesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.La questione pregiudiziale, rimessa alla Corte di Giustizia, èstrettamente pertinente alla controversia in esame, peraltrooriginata dall’accertamento di una situazione giuridicasoggettiva analoga a quella che ha generato il giudizio pendenteinnanzi alla Corte in quella sede rimettente, e la sua soluzioneè altrettanto rilevante e decisiva per le tematiche illustrate nelricorso per cassazione proposto dalla parte in questa sedericorrente.La questione non risulta essere ancora decisa, risultandopendente con pubblicazione, allo stato consultabile sul sitoistituzionale dedicato, delle sole conclusioni dell’AvvocatoGenerale dell’organo giudiziale eurounitario.Numero registro generale 15341/2020Questa Corte, in accoglimento della richiesta formulata nelleN umero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 15910/2026memorie depositate in prossimità di udienza dalla partDeat a pubblicazione 23/05/2026ricorrente, ritiene l’opportunità di attendere l’esito delladecisione della Corte di Giustizia sulla questione pregiudizialesollevata dalla Corte Costituzionale italiana n.29/2024,rimettendo a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso sulmotivo di violazione di legge come articolato in rubrica. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza all’esito del giudizio pendente innanzi allaCorte di Giustizia dell’Unione Europea, promosso dalla CorteCostituzionale con ord. n. 29/2024.Così deciso nella Adunanza camerale del 10 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito