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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38568/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del [OSCURATO:PERSONA], di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 186 bis, codice strada (in Codevigo, 8/8/2019), è stato riconosciuto il beneficio della non menzione, con conferma nel resto; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te//i, .Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze con le quali sono stati riproposti temi esaminati dalla Corte territoriale sulla scorta di evidenze fattuali (verifica dell'etilometro effettuata entro l'anno rispetto all'accertamento), decisi con argomentazioni del tutto scevre da vizi motivazionali e coerenti con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; che, in ogni caso, secondo quello che può ormai considerarsi consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828-01; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 27285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01; e, anche più di recente, sez. 4, n. 26281 del 29/5/2024, Sacchetti, Rv. 286500-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Mari DEPOSITATA I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del [OSCURATO:PERSONA], di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 186 bis, codice strada (in Codevigo, 8/8/2019), è stato riconosciuto il beneficio della non menzione, con conferma nel resto; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te//i, .Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze con le quali sono stati riproposti temi esaminati dalla Corte territoriale sulla scorta di evidenze fattuali (verifica dell'etilometro effettuata entro l'anno rispetto all'accertamento), decisi con argomentazioni del tutto scevre da vizi motivazionali e coerenti con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; che, in ogni caso, secondo quello che può ormai considerarsi consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, Rv. 281828-01; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 27285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01; e, anche più di recente, sez. 4, n. 26281 del 29/5/2024, Sacchetti, Rv. 286500-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Mari DEPOSITATA I
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